Un tecnico mio conoscente ha inserito al punto f.2 della Cilas l'ultimo titolo autorizzativo anzichè il primo, la licenza edilizia con cui è stato costruito l'immobile.
Secondo me è un errore che potrebbe far perdere le agevolazioni del superbonus.
Voi cosa ne pensate?
desnip : [post n° 473194]
Cia superbonus e legittimazione dell'immobile
Anche secondo me, fermo restando che l'ultimo titolo dovrebbe assorbire (legittimità preesistenza) il precedente e dunque non dovrebbe essere un problema sostanziale, al massimo un errore formale.
A mio avviso è altamente improbabile che si possa perdere l'agevolazione per un errore simile, sempre che lo si possa considerare un errore. La modulistica non chiede "il primo titolo edilizio" ma un titolo edilizio che ne ha legittimato l'esecuzione.
A me sono capitati immobili con diverse pratiche che, rispetto al primo titolo edilizio, ne hanno talmente modificato la consistenza che non hanno più nulla a che vedere con il primo titolo.
bye bye
A me sono capitati immobili con diverse pratiche che, rispetto al primo titolo edilizio, ne hanno talmente modificato la consistenza che non hanno più nulla a che vedere con il primo titolo.
bye bye
delli, l'ultimo titolo, quello indicato, non ha "legittimato" la costruzione, nel senso che legittima lo era già in virtù di licenza edilizia.
Si tratta in realtà di una scia per frazionamento.
Si tratta in realtà di una scia per frazionamento.
Mi allineo al pensiero di archspf ed aggiungo che, a mio modo di vedere, la possibilità di inserire il titolo "originario" è più conseguenza dell'aver svincolato la CILA-S dalla effettiva legittimità urbanistica, che non obbligo e/o unico modo corretto per compilare la modulistica.
In sostanza, ragionando secondo logica, se esiste un titolo edilizio (il primo, l'ultimo, una sanatoria, ecc) che corrisponde allo stato dei luoghi, ergo lo legittima, inserirei quello. In mancanza di corrispondenza, si procede dichiarando il titolo originario (fermo restando che l'immobile presenta difformità).
Tutto ciò premesso, pur convinto che difficilmente possa aprirsi un contenzioso su tale tematica, l'interpretazione di cui sopra, potrebbe senza dubbio costituire una valida argomentazione in caso di contestazione.
In sostanza, ragionando secondo logica, se esiste un titolo edilizio (il primo, l'ultimo, una sanatoria, ecc) che corrisponde allo stato dei luoghi, ergo lo legittima, inserirei quello. In mancanza di corrispondenza, si procede dichiarando il titolo originario (fermo restando che l'immobile presenta difformità).
Tutto ciò premesso, pur convinto che difficilmente possa aprirsi un contenzioso su tale tematica, l'interpretazione di cui sopra, potrebbe senza dubbio costituire una valida argomentazione in caso di contestazione.