BOSTOND2393 : [post n° 474490]

Diversa distribuzione interne - edificio ante 1967

Buongiorno, scrivo per alcuni dubbi sorti circa un intervento di diversa distribuzione interna che dovrà essere effettuato in un appartamento. Premetto che sono un giovane tecnico e che mi sto cimentando ad eseguire questa pratica in quanto la ritengo non complicatissima, quindi reputo sia una buona occasione per iniziare.
Nello specifico si tratta di un appartamento di un edificio condominiale edificato ante 1967. Originariamente questo appartamento era diviso in due appartamenti quindi con due sub distinti e separati, nel 2018 da un altro tecnico è stata eseguita la fusione tramite CILA, quindi attualmente risulta accatastato come unico sub, di categoria catastale A/2.

Ora entrando nello specifico, quello che dovrò fare sarà cambiare la disposizione di due vani confinanti, nello specifico si tratta di un ripostiglio e di un bagno che dovranno prendere l'uno il posto dell'altro e questo comporterà la demolizione di piccole porzioni di parete (non portanti ovviamente) e la nuova costruzione di tramezzature, rifacimento degli impianti ecc...

Dopo aver fatto il sopralluogo dell'appartamento ed aver disegnato la planimetria, mi sono reso conto di alcune cose che mi hanno fatto venire dei dubbi, per l'inesperienza ovviamente.

La prima domanda è: è possibile che il tecnico che ha presentato la CILA nel 2018 (per fusione) abbia asseverato che le condizioni igienico sanitarie dell'appartamento sia conformi, quando invece per una camera da letto ho calcolato esserci un RAI assolutamente non rispettato? Questo dubbio mi viene in quanto essendo un edificio ante 1967 è chiaro che può non rispettare la normativa del Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975 essendo costruito prima, però nel caso in cui vado ad intervenire come nel caso di una fusione, non devo fare poi in modo da far rispettare quei requisiti anche per un edificio ante 1967?

Altra domanda: nel mio caso dovrò intervenire su questi due vani specificati prima (bagno e ripostiglio invertendoli) risulterebbe un problema effettuare i lavori dopo essermi accorto di questo problema del RAI non rispettato?

Spero di essere stato chiaro, e spero di ricevere un aiuto. Grazie in anticipo
archspf :
Il rispetto dei requisiti è relativo alle nuove opere (realizzazione nuovi vani) o trasformazione dell'esistente (modifica funzionale) e non al mantenimento dei locali preesistenti: per intenderci se la camera non viene "toccata" dall'intervento in progetto, mantiene i rapporti legittimi (superfici, altezze, Rai ecc.).
BOSTOND2393 :
Quindi devo preoccuparmi di far rispettare i requisiti, solamente dei vani che vado a modificare e non degli altri presenti nell'immobile che comunque non saranno oggetto di intervento. Grazie mille davvero
archspf :
Si, con la precisazione che (per evitare fraintendimenti), ai fini della legittimità della preesistenza, se quella camera fosse stata oggetto di "intervento" nella pratica del 2018, vi sarebbe ovviamente un vizio nella stessa (e non sarebbe nemmeno sanabile a meno di modifiche fisiche/ripristini): occorre pertanto preoccuparsi anche dell'eredità degli interventi pregressi in quanto confluiscono nello stato finale.
Come dicevo, viceversa, se quella camera è sin dall'origine con quei requisiti (1967), è e rimane legittima.
BOSTOND2393 :
chiarissimo.. il committente era in possesso della pratica del 2018, del progetto architettonico e delle planimetrie catastali ante e post. Ho fortunatamente potuto constatare che quel vano non è stato modificato quindi è e rimane legittimo.
Però adesso ho un altro dubbio, il comune dove devo presentare questa pratica (non so se per gli altri comuni è anche così), richiede di scaricare è allegare alla CILA un modello precompilato di "asseverazione igienico-sanitaria" nella quale dovrei asseverare che l'unità immobiliare rispetta tutti i requisiti del decreto del 5 luglio 1975, modello che tra l'altro è obbligatorio caricare nel portale... secondo lei potrei sostituire questo modello con un autocertificazione nel quale dico che i vani che verranno modificati rispetteranno le normative vigenti mentre gli altri no in quanto l'immobile risale ante 67?

Spero di non annoiarla, grazie ancora in anticipo
archspf :
Dammi tranquillamente del tu, qui siamo tra colleghi ;-).
Si può indicare che le destinazioni ed i requisiti sono legittimamente preesistenti, mentre per le opere in progetto queste rispettano il combinato disposto tra DM Sanità 1975 e Regolamento Edilizio/D'igiene.
BOSTOND2393 :
Grazie ancora per i preziosi consigli archspf!
adesso è tutto molto più chiaro.

a presto :)
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