Edoarcho : [post n° 474658]

Visitabilitá Disabili

Buongiorno,

sono in procinto di presentare CILA per opere di Manutenzione Straordinaria di un locale a Milano. Il locale deve essere, secondo legge regionale 6/1989, visitabile. Nella presentazione della CILA al capitolo 4)Barriere architettoniche mi viene chiesto se:

1) l’intervento non è soggetto alle prescrizioni degli artt. 77 e seguenti del DPR 380/2001 e s.m.i. e del DM 236/89 o della corrispondente normativa regionale
2) interessa un edificio privato aperto al pubblico e che le opere previste sono conformi all’art.82 del DPR 380/2001 e s.m.i. i della corrispondente normativa regionale come da relazione e schemi dimostrativi allegati al progetto
3)è soggetto alle prescrizioni degli art 77 e seguenti del 380/2001 e del dm 236/89 o della corrispondente normativa regionale e soddisfa il requisito di:
-accessibilita
-visitabilita
-adattabilita

Sono sinceramente in dubbio su quale barrare, a mio avviso dovrei segnare la 3 opzione e ooi segnare la voce “visitabilità”. Posso avere un parere da voi?

Grazie
ArchiFra :
la lr6/89 dice che in lombardia ogni opera dalla MS in su prevede il rispetto dell'accessibilità, quindi se è un negozio o un pe devi adeguarti e, se impossibile, chiedere la deroga (no asseverazione, devi proprio chiedere atti di assenso, quindi non puoi usare una semplice cila) per l'accessibilità condizionata se ricorrono i requisiti dell'art. 20 medesima legge
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