Salve, sto seguendo dei lavori su un appartamento in condominio, che prevedono cambio della distribuzione interna, rifacimento impianti e allargamento di 2 finestre ( abbastanza contenuto, in tot 30cm). Proprio su questo ultimo intervento sorgono i miei dubbi poichè non so se posso qualificare tutto l'intervento come manutenzione straordinaria leggere e quindi produrre una cila oppure se c'è bisogno della scia, visto che l'allargamento delle finestre, seppur minimo e non riguardante parti strutturali, rappresenta una sorta di modifica prospettica sulla facciata del fabbricato, secondo quanto indicato dall'art3 comma1 lettera b e soprattutto dall' art22 comma1 lettera a che recita proprio: "1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:
(comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti; "
Quindi a vostro parere, non dovendo agire su parti strutturali ma realizzando solo una lieve modifica in facciata (quasi irrilevante visti i 30 cm , con appartamento poco visibile dalla strada, non vincolato, al 5 piano, con modifica già approvata dall'assemblea condominiale) mi basta una cila o serve una scia? Grazie mille
Carlo : [post n° 474701]
allargamento finestre -appartamento in condominio
mi collego al quesito del collega, identica situazione ma con edificio vincolato ai sensi D.lgs. 42-2004. Oltre al parere della soprintendenza e approvazione assemblea condominiale, come pratica edilizia basta una SCIA?
Fermo restando la presenza di qualche centinaia di post sull'argomento, confermo quando indicato dai colleghi.
La fattispecie di interventi sui prospetti che sono inquadrarti nella Ristrutturazione edilizia ancorché "Leggera" di cui alla lettera d) comma 1 art. 3 DPR 380/2001 (al netto delle deroghe più uniche che rare nell'inquadramento in M.S. nel caso di opere "necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità"), non dipendono dall'entità ma dal fatto in sè dell'opera incidente sui "parametri" edilizi. Occorre pertanto sempre almeno la SCIA art. 22.
Nel caso di edificio vincolato potrebbe essere necessario PDC ed ovviamente acquisizione del parere.
La fattispecie di interventi sui prospetti che sono inquadrarti nella Ristrutturazione edilizia ancorché "Leggera" di cui alla lettera d) comma 1 art. 3 DPR 380/2001 (al netto delle deroghe più uniche che rare nell'inquadramento in M.S. nel caso di opere "necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità"), non dipendono dall'entità ma dal fatto in sè dell'opera incidente sui "parametri" edilizi. Occorre pertanto sempre almeno la SCIA art. 22.
Nel caso di edificio vincolato potrebbe essere necessario PDC ed ovviamente acquisizione del parere.