arch.ma : [post n° 476856]

Come si può liberare il cantiere dall’impresa in disaccordo?

Nel caso di contratto di appalto scaduto, ponteggio montato, l’impresa ha sostenuto spese (montaggio ponteggio di sua proprietà e acquisto materiali), l’impresa ha ricevuto pagamenti per l’esecuzione di lavori (di importo simile alle spese sostenute), l’impresa non ha eseguito i lavori a causa del blocco crediti bonus edilizi, la proprietà ha intrapreso una denuncia nei confronti dell’imprenditore.
La proprietà vorrebbe fare i lavori con un’altra impresa e ultimarli entro l’anno per beneficiare del superbonus ma il ponteggio montato della prima impresa ostacola.
Premesso che in realtà impresa e committente sono entrambe vittime e la soluzione migliore e più veloce sarebbe che mettessero da parte le controversie e l’impresa facesse i lavori.
QUESITO:
- il direttore lavori come si deve comportare?
- il DL può ordinare lo smontaggio del ponteggio anche se sono già per vie legali?
- come si può obbligare l’impresa a liberare il cantiere in tempi brevi?
- si può fare smontare il ponteggio da altra ditta con spese a carico della proprietà?
archspf :
Rimane un accordo del tutto privato a maggior ragione che vi sono di mezzo contenziosi.
Occorre peraltro valutare quali siano gli accordi scritti tra le parti: in questo caos dei bonus (in realtà non causati dai bonus in sè ma questa è un'altra faccenda...) è molto facile ritenere di essere nella posizione per citare l'impresa semplicemente per aver sentito nominare il concetto di "mancata chance". Il bonus è una prerogativa fiscale che interessa solo il modo con cui un contribuente può rientrare delle spese sostenute, pertanto non costituisce alcuna garanzia da parte di terzi (v. sentenze recenti su casi simili).

Una cosa è certa: il ponteggio di proprietà della prima impresa non può essere toccato da personale diverso dalla stessa.
Il DL pertanto, valutate le condizioni del contratto per cui vi sia una effettiva "mancanza" (rispetto alle clausole/pattuizioni) da parte dell'esecutore, su richiesta formale del committente, può intimare lo sgombero del cantiere. Dopodiché è un aspetto, ripeto, la cui risoluzione compete solo alle parti (committente e impresa): non facciamo i giudici ma siamo chiamati ad un ruolo "esecutivo" che non riguarda la situazione di specie.
arch.ma :
grazie per il parere molto utile, grazie!
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