Ciao a tutti,
all'interno di una unità immobiliare sita ad un piano seminterrato, attualmente a destinazione d'uso Laboratorio (che a Milano fa SLP), mi è stato richiesto di procedere ad un cambio d'uso a residenziale.
Salvo tutti gli adeguamenti igienico-sanitari, ho un dubbio se la CILA va impostata come un cambio di destinazione d'uso normale (art. 3.1.c DPR 380/01), oppure come un recupero seminterrato a fini abitativi (L.R. 7/2017)
Considerando che sono sotto i 200Mq il recupero seminterrato è esente dal contributo di costruzione, quindi di primo acchitto mi verrebbe da dire che è indifferente il tipo di procedura in quanto una vale l'altra.
Ma c'è una delle due strade che conviene sull'altra? A me sembra che entrambe chiedano lo stesso tipo di indagini e adempimenti.
Grazie in anticipo
Loris : [post n° 480785]
Cambio d'uso / Recupero Seminterrato - Milano
Non é chiara la natura delle opere che devi fare per effettuare il cambio d’uso …. detto ciò la strada più conveniente è quella corretta ed ho l’impressione che le tue prime analisi vanno nella direzione opposta. Non è l’onerosità o meno di un intervento a stabilire il titolo edilizio da presentare.
Le opere che devi eseguire definiranno in quale tipologia di intervento rientri tra quelli previsti dall’art. 3 che hai citato,, determinando il titolo edilizio necessario". Se hai verificato che rientri nel comma 1.C, non tutte le opere di risanamento conservativo del comma sono realizzabili con CILA, solo quelle richiamate nell’art 6 bis. per questo non riesco a seguire il tuo ragionamento dove un procedimento esclude l’altro. Devi fare una pratica ai sensi della l.r. 7/ 2017, che ti consentirà il recupero dei locali seminterrati a fini abitativi e cambio uso, presentando il titolo edilizio che il dpr 380/01 prevede in relazione agli interventi che farai. Infine, premesso che le poche indicazioni fornite non chiariscono il contesto e tipo di intervento, sembra che l’attuale seminterrato ora laboratorio venga trasformato in una residenza indipendente. Detta così se fossi in te, verificherei se la superficie inf. a 200mq sia un requisito sufficiente per essere esonerati dal contributo … a memoria …mi sembra sia necessario che locali seminterrati soggetti a recupero devono risultare locali accessori di una residenza esistente ed a questa direttamente collegata. Contrariamente, tutte le operazioni immobiliari che operano in questo settore, si ritrovano a realizzare residenze a titolo gratuito…
Le opere che devi eseguire definiranno in quale tipologia di intervento rientri tra quelli previsti dall’art. 3 che hai citato,, determinando il titolo edilizio necessario". Se hai verificato che rientri nel comma 1.C, non tutte le opere di risanamento conservativo del comma sono realizzabili con CILA, solo quelle richiamate nell’art 6 bis. per questo non riesco a seguire il tuo ragionamento dove un procedimento esclude l’altro. Devi fare una pratica ai sensi della l.r. 7/ 2017, che ti consentirà il recupero dei locali seminterrati a fini abitativi e cambio uso, presentando il titolo edilizio che il dpr 380/01 prevede in relazione agli interventi che farai. Infine, premesso che le poche indicazioni fornite non chiariscono il contesto e tipo di intervento, sembra che l’attuale seminterrato ora laboratorio venga trasformato in una residenza indipendente. Detta così se fossi in te, verificherei se la superficie inf. a 200mq sia un requisito sufficiente per essere esonerati dal contributo … a memoria …mi sembra sia necessario che locali seminterrati soggetti a recupero devono risultare locali accessori di una residenza esistente ed a questa direttamente collegata. Contrariamente, tutte le operazioni immobiliari che operano in questo settore, si ritrovano a realizzare residenze a titolo gratuito…
@Archstatis
Per il tipo di opere da eseguire il titolo corretto è la CILA, proprio perchè rientrano in opere di manutenzione straordinaria (leggera) e restauro e risanamento conservativo (leggero) che a Milano rientrano in CILA.
La domanda non è relativa al tipo di procedimento amministrativo da presentare (che ripeto, è corretto come CILA) ma sul tipo di orientamento da intraprendere nella CILA stessa.
Infatti il "Recupero Vani Seminterrati ai sensi della LR 7/2017" non è un procedimento a sè, ma deve essere presentato sempre mediante uno dei soliti procedimenti amministrativi (CILA,SCIA, PdC...).
Nella modulistica però ad un certo punto mi chiede se tale intervento è un "Recupero Vani Seminterrati ai sensi della LR 7/2017" ed è qui che mi si aprono due strade diverse e la mia domanda è capire se una vale l'altra o una meglio dell'altra...
Di norma il recupero seminterrati è d'obbligo quando non si ha SLP da convertire, ma nel mio caso io ho SLP...ed è lì che mi si è generato il dubbio.
Per il tipo di opere da eseguire il titolo corretto è la CILA, proprio perchè rientrano in opere di manutenzione straordinaria (leggera) e restauro e risanamento conservativo (leggero) che a Milano rientrano in CILA.
La domanda non è relativa al tipo di procedimento amministrativo da presentare (che ripeto, è corretto come CILA) ma sul tipo di orientamento da intraprendere nella CILA stessa.
Infatti il "Recupero Vani Seminterrati ai sensi della LR 7/2017" non è un procedimento a sè, ma deve essere presentato sempre mediante uno dei soliti procedimenti amministrativi (CILA,SCIA, PdC...).
Nella modulistica però ad un certo punto mi chiede se tale intervento è un "Recupero Vani Seminterrati ai sensi della LR 7/2017" ed è qui che mi si aprono due strade diverse e la mia domanda è capire se una vale l'altra o una meglio dell'altra...
Di norma il recupero seminterrati è d'obbligo quando non si ha SLP da convertire, ma nel mio caso io ho SLP...ed è lì che mi si è generato il dubbio.
Siamo d’accordo sono le opere, rientrando come risanamento conservativo, a stabilire la pratica da presentare, questo caso Cila. Quindi con o senza l’esenzione dal contributo di costruzione, questo aspetto non cambia. Altrettanto influente nel tuo caso è avere SLP, perché non è questa che rende obbligatorio o meno procedere come intervento di recupero.
Prima del 2017 non era possibile (in nessun caso) l’uso residenziale dei seminterrati, applicando ora le prescrizioni della L.R. 07/2017 è consentito, in deroga ai requisiti edilizi e rispettando quelli igienico-sanitari, esclusi alcuni esplicitamente derogati (es. i rapporti RAI), recuperare seminterrati e fare residenze autonome. Esattamente come per i sottotetti, il recupero dei piani seminterrati, è disciplinato dalla norma specifica,
Pertanto non concordo quanto affermi: "se la CILA va impostata come un cambio di destinazione d'uso normale (art. 3.1.c DPR 380/01), oppure come un recupero seminterrato a fini abitativi (L.R. 7/2017)"
non si aprono due alternative dove una esclude l’altra, ma è una sola, la pratica CILA per cambio d’uso impostata ai sensi dell’art. 3.1.C DPR 380/01 senza alcun richiamo alla L.R. 07/2017 e configurare l’intervento come “recupero di locali seminterrati ad uso residenziale mediante opere di risanamento conservativo ai sensi della LR 07/17”, a parer mio non può considerarsi legittima.
Detto ciò, sottolineo che non voglio convincere nessuno è un’opinione personale per un confronto costruttivo, nella propria professione ognuno procede come meglio ritiene, solo non capisco quali altre Leggi puoi richiamare nella pratica edilizia che autorizzano e ammettono deroghe per trasformare un seminterrato in residenza e ottenere l’agibilità?
Prima del 2017 non era possibile (in nessun caso) l’uso residenziale dei seminterrati, applicando ora le prescrizioni della L.R. 07/2017 è consentito, in deroga ai requisiti edilizi e rispettando quelli igienico-sanitari, esclusi alcuni esplicitamente derogati (es. i rapporti RAI), recuperare seminterrati e fare residenze autonome. Esattamente come per i sottotetti, il recupero dei piani seminterrati, è disciplinato dalla norma specifica,
Pertanto non concordo quanto affermi: "se la CILA va impostata come un cambio di destinazione d'uso normale (art. 3.1.c DPR 380/01), oppure come un recupero seminterrato a fini abitativi (L.R. 7/2017)"
non si aprono due alternative dove una esclude l’altra, ma è una sola, la pratica CILA per cambio d’uso impostata ai sensi dell’art. 3.1.C DPR 380/01 senza alcun richiamo alla L.R. 07/2017 e configurare l’intervento come “recupero di locali seminterrati ad uso residenziale mediante opere di risanamento conservativo ai sensi della LR 07/17”, a parer mio non può considerarsi legittima.
Detto ciò, sottolineo che non voglio convincere nessuno è un’opinione personale per un confronto costruttivo, nella propria professione ognuno procede come meglio ritiene, solo non capisco quali altre Leggi puoi richiamare nella pratica edilizia che autorizzano e ammettono deroghe per trasformare un seminterrato in residenza e ottenere l’agibilità?
L'utilizzo di seminterrato ai fini residenziale è attuabile esclusivamente con il titolo derogatorio della L.R.7/2017 e in analogia a quanto previsto dalla L.R.12/2005 per il recupero dei sottotetti, si qualifica di ristrutturazione edilizia. L'intervento deve contemplare contestualmente il cambio d'uso, poichè le finalità dell'intervento obbligano al passaggio dalla destinazione produttiva assentita, alla nuova e differente destinazioni urbanisticamente rilevante della residenza.