Riccardo : [post n° 480917]

Deroga requisiti minimi igienico sanitari

Buonasera,
in edificio ante '75, probabilmente stiamo parlando di un edificio degli inizi del novecento situato all'interno del centro storico di Como, dovró eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria.
Il progetto prevede una diversa distribuzione interna laciando peró inalterate le pareti che delimitano il bagno, per via di alcuni vincoli che ne impediscono lo spostamento (posizione finestra, scarico).
La dimensione attuale di questo bagno é 3,50 mq ma da regolamento di igiene comunale é richiesta una superficie minima di 4,00 mq. Che soluzioni potrei adottare? Chiedere una deroga all'ASL in previsione della successiva segnalazione di agibilitá?
Attualmente sono ancora in fase progettuale e non ho presentato istanze al comune.
E' possibile che gli edifici ante entrata in vigore del D.M 1975 sui requisiti igienici siano esenti da tali norme?
Grazie anticipatamente.
archspf :
Se il bagno rimane nella sua posizione e forma preesistenti, non vanno rispettati i parametri che si riferiscono alla realizzazione ex novo!
Suggerisco uno studio approfondito degli argomenti fin troppe volte trattati.
Riccardo :
Ringrazio per la risposta, facendo ulteriori indagini ho trovato la norma da applicare la lascio qua di seguito per future consultazioni.

Legge 11 settembre 2020, n. 120
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)
(G.U. n. 228 del 14 settembre 2020)
Art. 10 Comma 2
Nelle more dell’approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all’altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.
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