desnip : [post n° 483833]

Chiusura porticato

A vostro giudizio, in quale categoria di intervento edilizio si inquadra la chiusura di un porticato (quindi trasformazione di una superficie coperta in volume)?
Archifish :
Nella mia regione, dove ormai da anni sono state adottate le Definizioni Tecniche Uniformi (DTU), il porticato (se non di uso pubblico o gravato da servitù di passaggio) rientra nella Superficie Accessoria (SA) e contribuisce al pari della Superficie Utile (SU) al calcolo del Volume Utile (somma di SU ed SA moltiplicate per le relative altezza).
Alla luce di ciò, fermo restando la necessità di individuare la destinazione di progetto del porticato (potrebbe diventare vano tecnico e non essere computato in nessun parametro edilizio, ad esempio), sarei restio a definire l'intervento quale "ampliamento" e lo inquadrerei come "cambio d'uso da SA ad SU". Ovviamente rispondo "a sentimento", poichè, oltre a non conoscere il contesto geografico in cui ti trovi, non ho approfondito gli aspetti normativi, interpretativi e/o eventuali circolari (e non ho tenuto conto degli umori o punti di vista di eventuali tecnici comunali).
desnip :
Sì, sposo in pieno soprattutto le tue ultime parole... :-)
In realtà mi serviva per capire se ci sono i presupposti per considerarlo "ristrutturazione edilizia" e non "nuova costruzione", fermo restando poi il necessario approfondimento con le norme locali.
Per la cronaca, si tratta di una chiusura per uso accessorio e non abitativo.
Grazie
archspf :
Nel Lazio secondo anche l'orientamento giurisprudenziale, costituisce Ampliamento>Nuova Costruzione>PDC, nel caso configuri spazi abitabili superati certi limiti locali (es. >15% SUL/CUB). Diversamente è R.E. Pesante.
Pronunce più recenti vanno nella direzione descritta da @Archifish: MDU urbanisticamente rilevante (anche se apparentemente i vani appartengono alla stessa categoria funzionale).
Archstatis :
Ho un’opinione diversa. Scarterei l’idea si possa chiudere e dichiarare lo spazio un vano tecnico ed escluso dal calcolo della volumetria e al pagamento degli oneri, poiché un portico (di solito) ha uno spazio ben maggiore di quello strettamente necessario, secondo normativa, a contenere gli impianti tecnici, al contrario ha altezze e caratteristiche tali da essere suscettibile di abitabilità o utilizzato, come hai anticipato, per funzioni complementari, esempio deposito.
Escluderei altresì il cambio di destinazione d'uso poiché l’intervento non é trasformare una superficie accessoria, intesa come uno spazio avente volumetria edilizia esistente e complementare alla funzione principale dell'immobile (deposito, locale garage a piano terra) in una sup. utile o addirittura abitabile, ma trattasi di una superficie che non fa volume, esterna, funzionalmente equivalente ad un terrazzo o balcone. Non conosco le norme locali coinvolte, e quelle menzionate da Archspf sono diverse dai regolamenti visti finora dove prevedevano sia per la Sup Accessoria sia la Utile escluse dal calcolo del Volume quest’ultimo ricavato moltiplicando SLP per la H. convenzionale 3 mt. (ai fini del calcolo Oneri e Ind. di edificabilità max.). E, coerenti con iL T.U. la chiusura di uno spazio esterno è considerata un aumento di volume del fabbricato e genera nuova SLP. Pertanto da configurare come intervento di nuova costruzione per ampliamento della SLP, soggetto a permesso di costruire. Infine non è l’uso previsto dal committente che determina la destinazione d’uso del locale, se tale spazio possiede i requisiti per la permanenza continuativa di persone (altezze sup. min. Ecc.) sarà a tutti gli effetti abitabile e soggetto al pagamento degli oneri. Quest’ultimi non dovuti solo per ampliamenti < 20% del volume esistente di edifici unifamiliari ai sensi dell’art. 17.3.C. DPR 380/01.
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