paola2 : [post n° 484211]

cantina e sua altezza

Buongiorno, ho un locale denominato "cantina" sia sulla aut.ne edilizia che sulla scheda catastale dove viene riportata la sua altezza pari a 2,40m.
Nella realtà il locale è alto 2,30 m.
Posso eventualmente rinominarlo come locale "ripostiglio"?
Il piano semi interrato è composto da 4 "cantine" e tutte hanno altezza di 2.30m.
(il cliente mi riferisce che in passato hanno rifatto i pavimenti appoggiandoli all'esistente).
Ora il fabbricato è oggetto di sanatoria condominiale (legata alla diversa posizione delle aperture nei fronti) e vorrei capire se posso inserire anche questi locali che a norma del R.I non possono essere chiamati "cantina" (2.40m) ma avendo una altezza inferiore ne potrà essere considerato l'uso esclusivamente come "ripostiglio,
guardaroba, spogliatoio, deposito".
Attendo gentile riscontro.
Grazie
unfor :
Non capisco qual è il problema nel lasciarli Cantine, secondo il regolamento di igiene la cantina deve avere minimo 2,40m di altezza? Sarebbe una cosa strana
paola2 :
Hanno altezza di 2.30 quindi inferiore ai 2.40 ...
archspf :
"rinominarlo" significa fare un MDU automatico il che non è possibile. la destinazione legittima se è "cantina" rimane tale ma per forza va risprsitinata l'altezza originariamente assentita, senza se e senza ma.
così il committente ci penserà due volte la prossima volta prima di fare come gli pare...
paola2 :
Concorderei con te, se non fosse che il committente fece questi lavori a seguito di D.I.A. con regolare Direttore dei lavori che evidentemente non ha diretto un bel nulla!
salvo dichiarare la fine dei lavori !
quindi la domanda è: chi risponde di questo bene non conforme??
ArchiFra :
Ne risponde sempre l'attuale proprietario, il quale poi -se non é responsabile dell'abuso- può in sede civile rivalersi sul precedente
paola2 :
Questo è chiaro.
Vorrei capire il grado di responsabilità del Direttore Lavori che firma una fine lavori con Certificato di Regolare esecuzione dei lavori stessi.
Questo è un forum di tecnici, per lo più, e da loro vorrei capire le responsabilità del tecnico in un caso del genere.
Perchè in questo caso non ha fatto proprio DL, però ne ha certificato la corretta esecuzione dei lavori.
A occhio e croce , qua si tratta di almeno 100 mq di cantine (sono 4), per cui lascio a voi quantificare l'ordine di grandezza dell'intervento di rimozione dei pavimenti ma anche degli impianti sottostanti (tipo tubazioni elettriche e linea acqua che arriva ai contatori generali) e opere accessorie di ripristino...
Detto in soldoni, il cliente , scusate, i 4 proprietari, vogliono rivalersi anche sul tecnico perchè così, le cantine non sono vendibili perchè non conformi.
Avrebbero dovuto comunque essere stralciate dalla scheda degli appartamenti (che sono oggetto di sanatoria) in quanto non direttamente collegate ad essi, ma capite che vendere l'appartamento senza cantina è una penalizzazione economica non indifferente.
Penalizzazione da quantificarsi.
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