desnip : [post n° 484271]

Tolleranze esecutive nel Salva Casa

Secondo voi una diversa distribuzione interna, o più precisamente l'eliminazione di una parete tra due stanze, può essere considerata tolleranza esecuitva ai sensi delle recenti modifiche?
O altrimenti cosa si intenderebbe per "diversa collocazione di opere interne" o "irregolarità esecutive di muri intenri"?
unfor :
Direi di no, ma io non ho più certezze. Ho recentemente appreso che l'eliminazione di una parete è considerata riduzione del carico urbanistico e quindi l'abitazione può contenere meno persone. Sono ironico, ovviamente.
Semola82 :
Secondo me no, l'eliminazione di una parete tra due stanze cambia i vani dell'unità immobiliare inoltre cambia la destinazione d'uso di una delle due stanze, io vedo la tolleranza come lo spostamento dei tramezzi mantenendo il numero dei vani e la destinazione d'uso iniziale.
ArchiFra :
Unfor, invece di fare sarcasmo passivo aggressivo perché non ti informi un minimo, considerando peraltro che non é la prima volta che affermi cose sbagliate col presupposto 'secondo me' e non con quello della normativa?
E comunque no, abbattere una parete non diminuisce il carico urbanistico, ritenta, sarai più fortunato. Consiglio l'interessante lettura del dpr 380, forse ne hai sentito parlare
unfor :
Le consiglio, oltre che a informarsi e motivare meglio le sue risposte dubbie, a rilassarsi, che di aggressivo c'è solo il suo tono
Paola2 :
Secondo me no.
Per tolleranza esecutiva io intendo una tolleranza legata alle sfera dimensionale (altezza, lunghezza, larghezza) .
Almeno credo (e spero quantomeno per i locali accessori/di servizio) che il parametro "altezza" rientri nelle tolleranze esecutive del SALVA CASA.
Anche se ammetto che il tutto è ancora abbastanza fumoso .
Mi ricorda vagamente la legge che introdusse il 110%...
desnip :
@Paola2: quelle di cui parli tu sono le tolleranze "costruttive" che con questo dl sono state distinte da quelle "esecutive" che, concordo con te, sono al momento piuttosto fumose... Per questo chiedevo un parere. Io non capisco cosa possa rientrarci...
@Semola82: quindi, lasciando perdere l'eliminazione di pareti, una diversa distribuzione interna rientra, secondo te, in "tolleranza"?
Archstatis :
Sarà anche poco chiara la legge, come tutte del resto, ma non attribuisce un concetto diverso alle tolleranze edilizie.
Come ha anticipato @Desnip, “sarebbe stata” una tolleranza costruttiva in quanto l’intervento è compiuto, e il decreto salvini introduce qualche modifica. Primo, ora c’è un arco temporale preciso, maggio 2024 non più l’entrata in vigore della legge …. gli interventi post questa data, resta tutto invariato, per interventi ante, quindi opere ritenute (e dimostrate) concluse , il D. Salvini, (assieme altre sfumature) estende il regime % delle toll. costruttive … non il concetto. Resta un parametro per valutare in termini % l’entità della difformità dell’opera eseguita rispetto quella autorizzata nel progetto.
Non è diventato uno strumento per legittimare opere mai autorizzate e non inserite nel titolo. Abbattere un muro è manutenzione straordinaria non edilizia libera, senza autorizzazione resta un’irregolarità.
Paola2 :
Quindi, per cercare di fare chiarezza, se avessi un locale accessorio che nelle autorizzazioni precedenti ha una altezza "X" e allo stato di fatto ha una altezza inferiore "Y" , ma contenuta entro la tolleranza del 5% (visto che il locale accessorio è sotto i 100mq, ma anche l'appartamento di cui è pertinenza è sotto i 100 mq),
allora potrei considerarla TOLLERANZA COSTRUTTIVA e sanarlo ai sensi del Decreto Salva Casa?
Attendo riscontri.
Grazie
desnip :
D'accordo, sul discorso del muro ci siamo.
Vorrei però che qualcuno mi spiegasse cosa rientra invece in queste tolleranze esecutive:
- mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali
-irregolarità esecutive di muri esterni e interni
- difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria.
Archifish :
La nuova normativa sulle tolleranze si ispira palesemente a quanto già normato dalla Regione Emilia Romagna, pur entrando meno nel dettaglio (al netto del criterio idiota delle percentuali, in certi casi difficilmente applicabili). Fermo restando l'interpretabilità di taluni concetti, suggerisco una lettura attenta delle "Circolare PG.2018. 0410371 del 05/06/20218" emanata dalla Regione E.R proprio per fornire indicazioni applicative. Pur trattandosi di normativa regionale, considerato quanto la legge nazionale la ricalchi, non credo ci si possa discostare troppo nell'interpretazione di alcune casistiche e non credo, in un ipotetico futuro "contenzioso" si possano discostare troppo nemmeno eventuali letture della giurisprudenza.
desnip :
Grazie, la leggerò!
Paola2 :
La Regione Emilia Romagna e' certamente avanti su questa cosa.
Dalle prime pagine lette, cè da augurarsi che la Legge di conversione del DL possa prenderne spunto in termini di chiarezza nei concetti di tolleranza e , se non ho mal interpretato, anche di buonsenso nell'approccio alla materia.
Archifish :
@Paola2
confermo, oltra ad una discreta chiarezza su ciò che rientra o meno in tolleranza, viene ribadito a più riprese che non è tanto questione di meri centimetri, ma di buonsenso e di quali effetti (trascurabili o meno) producano le difformità sul fabbricato.
Resta l'incognita di quanto siano disposti a "recepire" il messaggio gli uffici tecnici comunali. Personalmente, da quando esiste tale disciplina, sono solito "imporre" la mia interpretazione delle tolleranze (senza abusarne) assumendomi onori ed onore di quanto dichiarato nei titoli edilizi (visto che, in fondo, la responsabilità è di noi tecnici).
Semola82 :
Non ho mai detto questo, una diversa distribuzione interna è un abuso sanabile con una cila in sanatoria.
Per tolleranze costruttive il nuovo decreto parla di % in base alla grandezza dell'unità immobiliare, per un appartamento medio, di superficie non superiore ai 100mq la tolleranza può arrivare al 5% quindi, dal mio punto di vista, se le dimensioni lineari o di superficie non eccedono non sono abusive.
archspf :
Le modifiche distributive non rientrerebbero in quanto a rigore di logica e fino ad eventuale interpretazione autentica, per "tolleranze esecutive" dovrebbero intendersi tutte le variazioni che non siano (urbanisticamente) rilevanti: una diversa distribuzione impiantistica, un cavedio, un armadio a muro, una nicchia (non su parti strutturali) ecc. a mio avviso possono essere assimilate a tali variazioni inessenziali ancorché "accidentali".
Una diversa distribuzione implica un ripensamento a monte o comunque una azione volontaria (e contraria a quanto autorizzato).
Diversamente di questo passo finiremmo come nel caso della "esatta rappresentazione catastale" che ha fatto più danni della grandine ;-)
archspf :
@Paola 2 Parametri edilizi riferiti alla singola unità immobiliare, pertanto superficie utile nel suo insieme e a prescindere dalla destinazione dei locali. Inoltre tecnicamente dovremmo considerare l'altezza lorda (quella che è pertinente alla cubatura), ma questa sfumatura già ce la siamo sciroppata con DL semplificazioni.
@Semola82
certamente ma qui parliamo delle "tolleranze esecutive", concetto parallelo astratto ed adimensionale.
archspf :
@Paola2 @ArchiFish condivido ed anzi in una recente occasione (osservazioni inviate dagli iscritti/sostenitori di Federarchitetti, il cui risultato è confluito nella presentazione delle proposte), riflettevo, tra le altre, sulla necessità di specificare le diverse definizioni con riferimento al caso qui trattato:

modifiche all’art. 34-bis – “tolleranze”
- comma 1-bis “tolleranze”: in alcune circostanze la norma contrasta con le disposizioni locali: pensiamo alla L.R. Lazio 15/2008 ove all’interno delle “variazioni essenziali” vengono ricompresi aumenti volumetrici/di superficie superiori al 2%: nel caso in cui l’edificio coincida con l’unità immobiliare e si rientri, magari, in una delle casistiche più favorevoli (dal 3% al 5% di scostamento) previste dal decreto, è evidente che vi sia un cortocircuito.
- comma 2-bis: occorre meglio specificare quali siano “gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere”
Archstatis :
@Paola2
Dal mio punto di vista, a meno qualcuno poosa mostrare una norma o interpello che affermino il contrario … . L’altezza differente di quella autorizzata, anche se inferiore alla % stabilita dal Decreto, se non conforme, giusto per menzionarne una, ai requisiti igienici sanitari vigenti, del D.M. Sanità 5/7/1975, non può considerarsi tolleranza, a meno che l’immobile risalga a un periodo precedente il 1975. Un orientamento che si legge anche nel nuovo comma 2 art 34-bis del 380/01, che esclude …. “ogni ipotesi pregiudicante violazioni della disciplina urbanistico edilizia e dell’agibilità”.
Come scritto nel post precedente “tolleranza” non è equivalente a “condono” e per questo stesso motivo non concordo con le conclusioni fatte da
@Semola82
la diversa distribuzione interna e io aggiungerei anche la posizione diversa di una sola parete interna … incidono su molti aspetti che vanno aldilà delle tolleranze e % da rispettare .. rapporti RAI, risp. superfici minime, regolamenti Comunali, ecc.
Se una parete interna è leggermente spostata rispetto il progetto autorizzato e la difformità è inferiore alla % di legge, è una tolleranza. Se la stessa viene eliminata o realizzata in tutt’altra posizione è una variante in corso d’opera o una sanatoria. Il calcolo della tolleranza % , il Decreto presuppone sia fatto per uno specifico intervento costruttivo, contemplato nel titolo edilizio ma realizzato LEGGERMENTE difforme da quanto autorizzato. Nulla di più.
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