Fidegat : [post n° 484393]

Conformità Impianti nelle sanatorie edilizie

Buongiorno colleghi , avrei bisogno di un parere in merito ad una disputa che si sta creando in famiglia. Mio padre e i miei zii , a fronte del decesso di una mia Zia hanno ereditato un'abitazione di 2 piani fuori terra , il piano primo è una abitazione attualmente in locazione mentre al piano terra è un'altra abitazione sfitta. Considerate le intenzioni di mio padre e famigliari di vendere il fabbricato per intero e terreno annesso , per mio scrupolo e per affetto che nutro nei confronti di mio Padre ho proceduto a reperire gli atti autorizzativi e tutte le pratiche depositate presso il comune di appartenenza senza richiedere soldi.
Il risultato è che il fabbricato è stato realizzato ed ultimato con regolare licenza edilizia nel 1962 , le auotorizzazioni prevedevano al piano primo un alloggio così come riscontrabile nella realtà pertanto conforme (tranne una anomalia nel vano scala che risulta essere ad una rampa anzichè due), al piano terreno purtroppo risulta essere concessionato un vano unico dedicato a "ripostiglio" con altezza interna 2,90 m.

Nella realtà al piano terreno c'è una autorimessa non regolare ed appartamento da sanare con le varie tramezze mancanti e modifica delle destinazioni d'uso da ripostiglio a camera,soggiorno, bagno,cucina.
Ho prodotto le mie osservazioni utili alla buona riuscita della pratica di sanatoria, purtroppo sembra che a mio Zio (detentore della quota di proprietà maggiore) non vada a genio il fatto che per sanare le partizioni interne servano le certificazioni degli impianti elettrici e degli impianti idrico sanitari in quanto l'abuso è stato realizzato più di 30 anni fa.
Siccome questo contrasto nasce dal fatto che mio Zio ha richiesto consulenze a svariati tecnici della zona i quali (a suo dire) sostengono che per una sanatoria del genere non sono necessari certificazioni impiantische in quanto l'intervento è del 1992 , vorrei sapere se sono io che sono "pignolo" in alternativa "mi sfugge qualcosa" oppure effettivamente anche a fronte del nuovo DL Salva-Casa c'è qualche scappatoia ?

Se possibile vorrei una opinione in virtù delle vostre esperienze , anche perchè sembra che mio Zio sia più orientato a dirottare l'incarico di sanatoria ad altri professionisti lasciandomi con un pugno di mosche in mano.
Grazie
archspf :
E' l'esatto contrario: le certificazioni impianti non rientravano nella casistica della documentazione a corredo delle sanatorie prima del DL 69/2024 (in corso di conversione con emendamenti) che ha invece estenso i criteri di sanabilità a tutte le norme di settore.
Occorre individuare la data dell'abuso per verificare che la norma specifica richiedesse dette certificazioni (ad essere proprio pignoli).
Tuttavia a mio giudizio è incauto procedere prima della conversione in legge.
Anche se detentore della maggior quota occorre comunque dell'atto d'assenso degli altri e quindi di certo non può muoversi in autonomia.
Fidegat :
Ti ringrazio archspf per la risposta, da quello che intuisco quindi a questo punto mi viene da pensare che nel 1992 non vi era normativa specifica relativamente alla certificazione degli impianti? Qual è la prima normativa che disciplina la regola d'arte degli impianti? Quindi hanno ragione i tecnici a cui si è rivolto il mio parente nel dire che se gli abusi sono stati realizzati nel 92 non vi è necessità di certificare? Però a questo punto in virtù del nuovo Decreto Legge non vi è scampo?
eli71 :
Le dichiarazioni di conformità sono "nate" con la legge 46/90 quindi impianti realizzati nel 1992 dovrebbero averla.Quando si presenta una sanatoria la SCEA è facoltativa ma avendo realizzato un'alloggio dove c'era un ripostiglio credo sia difficile che il comune non la richieda. Quindi Fidegat io condivido la tua prima visione.
archspf :
come riportato giustamente, il primo riferimento utile è la legge 46/90, dopodichè si passa direttamente al DM 37/08. Prima dell'attuale modifica (ripeto in itinere) del DPR 380/2001 non era specificata la necessità del possesso delle certificazioni (ai fini della sanatoria e salvo diversa disposizione regionale), ed era pertanto prassi consolidata non allegarle/non richiederle.
Il DL 69 scombina i piani poichè fa riferimento alle norme edilizie che, in punta di diritto, secondo il richiamato testo unico comprenderebbe (salvo diverso chiarimento ovvero interpretazione autentica) tutte le norme di settore: regolamenti, igienico-sanitarie, sismica, acustica, impianti, barriere architettoniche, sicurezza, contenimento energetico. Proprio quest'ultimo è un altro aspetto da attenzionare considerando che il primo vero spartiacque sarebbe la L10/91.
Fidegat :
Buongiorno, a scopo di condividere le informazioni vi riferisco quanto è scaturito dal mio colloquio con la responsabile del Servizio del comune di appartenenza, a suo dire se presento oggi sanatoria di opere edili eseguite del 1992 sarebbe giusto presentare anche certificazioni impiantistiche dal momento che si tratta di una sanatoria presentata oggi dove trasformo ripostigli in bagno , cucina , soggiorno..., ma non è obbligatorio . Comunque ha detto che è possibile non presentare certificazioni sanando il tutto solo dal punto di vista Urbanistico-Edilizio (archspf intendeva dire proprio questo dicendo che non è tra gli allegati obbligatori) , i requisiti di agibilità comunque non sarebbero rispettati. Pertanto dovendo vendere il fabbricato con il piano terra agibile come residenziale dovrei presentare SCAGI allegando tra i vari documenti anche le certificazioni impiantistiche.
Quindi in conclusione se dovessi vendere potrei farlo consapevole dell'assenza dell'agibilità, ma conforme dal punto di vista edilizio-urbanistico.
Ma non so se è possibile farlo dal momento che i notai chiedono questa documentazione , poi magari dovesse uscire perito della banca potrei incappare anche in questa situazione spiacevole.
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