Paola2 : [post n° 485820]

Rogito senza sanatoria: perplessità

Buongiorno,
Ho trovato questo trafiletto all'interno del Corriere della sera nella sezione dedicata al Salvacasa.
La parte che ho evidenziato con i puntini mi lascia perplessa.
Ho sempre ritenuto che un bene non conforme ai titoli abilitativi (e pertanto con difformità) non fosse commerciabilizzabile..
Forse mi sfugge qualcosa?

Dal Corriere della Sera
Rogito senza sanatoria: i rischi e le opportunità
Uno degli scopi del decreto Salva casa è, secondo gli annunci fatti all’epoca della sua presentazione, rendere più facile la vendita di immobili che presentano lievi abusi edilizi. Si otterrà il risultato? Probabilmente sì, anche se è necessario ricordare che non tutti gli abusi comunque sono sanabili e che buona parte delle irregolarità lievi era sanabile anche in precedenza. Sulla commerciabilità degli abusi con difformità edilizie, spiega il notaio Filippo Salvo, bisogna distinguere tra gli abusi che impediscono di rogitare perché non si possono citare nell’atto di vendita (evidentemente perché il venditore non ne è in possesso) il titolo edilizio che ne abbia abilitato la costruzione o la sanatoria che ha consentito eventuali lavori a suo tempo non autorizzati. Diverso è il caso degli abusi che costituiscono una parziale difformità da un titolo edilizio che può comunque essere citato nell’atto di vendita.
....
Il rogito si può fare anche senza sanatoria, ma il notaio deve avvisare il cliente sui rischi (come l’eventualità di una demolizione della parte abusiva, o l’impossibilità di chiedere agevolazioni fiscali per la ristrutturazione) che l’acquisto comporta, rischi che se conosciuti a priori dovrebbero essere valutati nella libera trattativa delle parti e portare a un adeguato ribasso del prezzo di vendita....


Una novità importante del Salva casa è che non è più necessario presentare tutte le autorizzazioni per costruzione e lavori successivi, ma basta disporre del titolo più recente. Però, sottolinea Filippo Salvo, «se è vero che in mancanza della catena di provvedimenti intermedi, l’ultimo titolo modificativo può essere sufficiente, è fondamentale che il Comune attesti la legittimità dei precedenti, come prevede l’articolo 9bis del Testo Unico dell’edilizia come modificato dal Salva Casa. In mancanza dell’attestazione del Comune è consigliabile rivolgersi a un professionista che richieda il cosiddetto accesso agli atti, in modo da completare la conoscenza urbanistica sul bene e limitare così il rischio di contenzioso».
archspf :
Quanto indicato nell'articolo è aberrante e totalmente sbagliato sia per principio che in punta di diritto. commerciabilità del bene = immobile legittimo e regolare dal punto di vista urbanistico e catastale. Non fà differenza la tipologia di abuso, poichè il presupposto sarebbe proprio che quesiti non siano presente!

Quello che si può fare - e non cambia con il "Salva Casa" - è rogitare in presenza di un condono pendente in cui siano stati versate le oblazioni, siano presente i nulla hosta ove necessari e in cui non vi sia motivo ostativo all'accoglimento dell'istruttoria (vale a dire siano in procinto di essere evase): si veda l'art. 2 comma 58 L. 662/1996.

Il condono è cosa diversa dalla sanatoria ordinaria.
Sentire certe cose nel 2024 mi fa rabbrividire perchè poi la gente comune ci crede ;-)
Paola2 :
Ho sempre pensato anche io così e agito di conseguenza.
Ma il fatto che questa dichiarazione (pesantissima a mio avviso) venga fatta da un Notaio mi ha indotto a pensare che sia stata introdotta qualche novità di cui non ero a conoscenza.
archspf :
che ti devo dire @Paola2 ormai ci stanno abituando non solo ad interpretazioni discutibili ma persino invenzioni: vedi il fatto della sanabilità "automatica grazie al Salva Casa", dove non stà scritto da nessuna parte (anzi), o il fatto stesso che anche testate di settore parlino ancora di condono, è francamente sconcertante del come possano essere distorte facilmente le informazioni.
Paola2 :
E' una giungla di interpretazioni ed i tecnici ci sono in mezzo...
mah
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