desnip : [post n° 486578]

Costi Salva Casa

Fatemi capire se sono io che sono diventata scema e non ho capito niente...
Continuo a leggere dappertutto che grazie al Salva Casa le sanatorie, oltre a diventare più semplici (e ci sta) sono diventate anche meno costose... A me sembra il contrario!
Il 36-bis comma 5 non prevede forse sanzioni incrementate rispetto alla sanatoria "tradizionale", tanto che se si riesce a dimostrare la doppia conformità ordinaria si ha una riduzione delle sanzioni?
archspf :
Confermo, è la solita/ennesima allucinazione di massa ed il veicolo di informazioni parziali/fuorvianti o totalmente errate prodotte evidentemente da chi non alcuna competenza in materia.
Fermo restando che varrà quanto recepito e deliberato dalle Regioni/comuni, in quanto la norma nazionale è solamente di "principio", provo a fare un esempio pratico così evito da subito di far apparire quanto affermo come una semplice opinione personale.
Parlo del Lazio ovviamente: per chi non lo sapesse vivo in provincia di Roma pertanto questo è il contesto in cui opero, ma il ragionamento dovrebbe essere condivisibile.
La nostra normativa sulle violazioni edilizie (Regione Lazio 15/2008 innovata dalla L.R. 1/2020; per Roma la DAC 44/2011) prevede(va) 3 casistiche (stò semplificando perchè esistono anche delle sottospecie che non tratterò in questa sede):
a) interventi "gravi" ricadenti in art. 36 (oggi solo assenza dal PDC/SCIA art. 23) -> sanzione pari al triplo del contributo di costruzione (oneri urbanizzazione+costo di costruzione) + 1 volta il contributo stesso
b) interventi "minori" ricadenti in ex art. 37 comma 4 (oggi art. 36-bis) -> sanzione pari al doppio del contributo di costruzione (oneri ove dovuti+costo di costruzione) + 1 volta il contributo stesso
c) interventi "lievi" -> sanzione forfettaria (generale min. 516€; da 1.000 a 10.000 € per la città di Roma a seconda della zona omogenea e della dimensione dell'immobile).

Mettiamo il caso b) ovvero una modifica di prospetto (non soggetta pertanto ad oneri ma al solo contributo sul costo di costruzione) che ricade pertanto in intervento di R.E. Leggera eseguito in assenza di SCIA art 22.
SVOLGO I PASSAGGI
Per il costo di costruzione di tali opere, non determinanti variazioni di vol/sul, si opera tramite "simulazione della trasformazione" con computo metrico estimativo: il contributo su Roma è compreso tra c.ca 5,5 e 10% di tale valore.
Mettiamo che l'intervento risulti stimato in 2.000€, il contributo pertanto sarebbe pari al massimo 200€, ovvero oblazione 2x200=400€.
Siamo già sotto la sanzione minima applicabile, in quanto in assenza di variazioni di valore venale è ragionevole ritenere che vada considerata la sanzione minima compresa nel range di cui all'art 36-bis comma 5 lettera b), ovvero 1.032€ (516€ se vale la doppia conformità).

Ora mi venissero a dire il contrario ma con numeri alla mano e non con le solite chiacchiere.
desnip :
Ok. Ma passi " il veicolo di informazioni parziali/fuorvianti o totalmente errate prodotte evidentemente da chi non alcuna competenza in materia" costituito da i vari sole24ore, corriere, repubblica, ecc., ma leggere queste stesse cose sulla rivista di Inarcassa, non si può....
archspf :
andiamo bene...
banalmente si potrebbe anche osservare che una parziale difformità dal PDC (art. 36-bis) costa il 20% in più...
desnip :
Appunto!
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