Viola : [post n° 487356]
Decreto salva casa 2024, si può sanare una scala interna in zona vincolata?
Buonasera a tutti. Vorrei sapere se è possibile sanare una scala interna in cemento armato su un immobile vincolato dal punto di vista paesaggistico. L'immobile è regolarmente autorizzato ma presenta solo questa irregolarità in quanto la scala doveva trovarsi in un'altra posizione
No, a meno che la scala, pur essendo abusiva negli elaborati Comunali, non sia regolare al Genio Civile.
Tutte le opere abusive che riguardano parti strutturali di un edificio difficilmente si possono condonare.
Tutte le opere abusive che riguardano parti strutturali di un edificio difficilmente si possono condonare.
Scusate, però una scala interna in diversa posizione su immobile vincolato solo paesaggistico non vedo perché non si possa sanare. A meno che non intervengano altre questioni specifiche come per esempio la classificazione tipologica dell'edificio che fa si che si sballi lo schema tipo spostando il collegamento verticale....ma qui lo sa solo il collega che ha posto la domanda. Ho portato un esempio che potrebbe capitare nel mio ambito di lavoro si edilizia storica non necessariamente con vincolo parte II ma con solo vincolo parte III.
Perchè è un'opera strutturale e non è stato presentato il genio civile. C'è un nuovo solaio realizzato su cui progettualmente era prevista la scala, una nuova apertura nel solaio dove è stata realizzata effettivamente, una nuova scala.
Qualsiasi opera strutturale che non sia stata depositata al genio civile difficilmente si può condonare, se si presenta un progetto di sanatoria il committente rischia una denuncia penale.
Qualsiasi opera strutturale che non sia stata depositata al genio civile difficilmente si può condonare, se si presenta un progetto di sanatoria il committente rischia una denuncia penale.
"Certificato di idoneità statica" ? ....... Andate in Comune o da un ingegnere e fatevi spiegare di che si tratta e vedete se nel vostro caso va bene.
Fermo restando che esorto ad attendere il recepimento regionale (e tecnicamente anche le delibere comunali) in quanto altrimenti continuiamo a fantasticare su possibilità che sono date solo astrattamente (la norma è di principio/indirizzo ma mancano le procedure operative...tranne che in E.R. che se non sbaglio si è già portata avanti), non condivido quanto affermato da @Semola82 poichè una delle (poche anzi pochissime) opportunità introdotte dal "Salva-Casa" è proprio quella relativa alla "sanatoria sismica", per interventi "minori" (parziale difformità/variazioni essenziali dal permesso; assenza o difformità dalla Scia; l'art 36 per le totali difformità o assenza del permesso rimane inapplicabile per ovvi motivi dovuti, in primis, all'evidenza dell'impossibilità di dimostrare la doppia conformità strutturale, salvo casi eccezionali ancorché molto rari), richiamata al comma 3-bis art. 36-bis (procedura descritta al comma 3-bis art. 34-bis).
A dire il vero, di confronto con giuristi ed esperti in materia, l'enunciato si rivolge alle zone 1 e 2, escludendo letteralmente ed esplicitamente le zone a bassa sismicità (3 e 4), lasciando per quest'ultime pertanto eventuale diversa disposizione regionale e interpretazione del Genio Civile territorialmente competente: il buon senso ci porta ad applicare quantomeno una "verifica di sicurezza".
Come già correttamente anticipato da @kia, Il vincolo paesaggistico ha influenza sulla preservazione del contesto ed al massimo sulla caratteristiche esteriori dell'edificio (III parte del codice). Altrimenti parliamo di BB.CC. (vincoli diretti, centri storici ecc.; II parte del codice) che sono altra cosa.
A dire il vero, di confronto con giuristi ed esperti in materia, l'enunciato si rivolge alle zone 1 e 2, escludendo letteralmente ed esplicitamente le zone a bassa sismicità (3 e 4), lasciando per quest'ultime pertanto eventuale diversa disposizione regionale e interpretazione del Genio Civile territorialmente competente: il buon senso ci porta ad applicare quantomeno una "verifica di sicurezza".
Come già correttamente anticipato da @kia, Il vincolo paesaggistico ha influenza sulla preservazione del contesto ed al massimo sulla caratteristiche esteriori dell'edificio (III parte del codice). Altrimenti parliamo di BB.CC. (vincoli diretti, centri storici ecc.; II parte del codice) che sono altra cosa.
perdonami ma, quali sarebbero gli interventi minori? l'apertura di un vano nel solaio lo è? la realizzazione di una nuova scala o quella di un nuovo solaio dove prima non era previsto? Se siete convinti di questo presentate tranquillamente sanatorie che riguardano parti strutturali, dichiarate che tali opere rispettano le norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell’intervento. Hai la certezza che il committente non rischi una denuncia penale? Dove lavoro io si ha difficoltà a sanare aperture di vani nella muratura portante.
Scusami @Semola82, ma tu hai "approfondito" la normativa ancorché emendata dal nuovo decreto (oggi già Legge)? Dalle tue domande (retoriche) sembrerebbe di no: la dichiarazione di cui parli è proprio la novità introdotta con il "Salva-Casa". In ogni caso non è qualcosa da prendere alla leggera ed anzi ritengo che comporti responsabilità senza precedenti.
In generale posso poi comprendere casi complessi che anche a mio giudizio ad oggi rimarrebbero irrisolvibili (spostamento di un pilastro, ad esempio; modifica sostanziale della sagoma e di conseguenza delle strutture ecc. solo per citare quelli più frequenti), ma per "interventi locali" quasi tutte le regioni/comuni hanno delineato delle procedure per il rilascio dei titoli in sanatoria, specie per interventi eseguiti prima della dichiarazione di sismicità/introduzione delle NTC.
Diversamente credimi, ad oggi (all'infuori delle opere interne) nessuno avrebbe potuto sanare nulla....
Se invece parliamo del fatto che, con riferimento all'esempio proposto del "varco" su muratura portante o del "foro" sul solaio, non si riesca a sanare perché l'intervento eseguito a suo tempo non risponde dei requisiti (ad oggi alla normativa dell'epoca dell'abuso), è un altro paio di maniche e di certo sono io il primo a non mettere in dubbio non solo le difficoltà, ma la completa impossibilità di procedere.
In generale posso poi comprendere casi complessi che anche a mio giudizio ad oggi rimarrebbero irrisolvibili (spostamento di un pilastro, ad esempio; modifica sostanziale della sagoma e di conseguenza delle strutture ecc. solo per citare quelli più frequenti), ma per "interventi locali" quasi tutte le regioni/comuni hanno delineato delle procedure per il rilascio dei titoli in sanatoria, specie per interventi eseguiti prima della dichiarazione di sismicità/introduzione delle NTC.
Diversamente credimi, ad oggi (all'infuori delle opere interne) nessuno avrebbe potuto sanare nulla....
Se invece parliamo del fatto che, con riferimento all'esempio proposto del "varco" su muratura portante o del "foro" sul solaio, non si riesca a sanare perché l'intervento eseguito a suo tempo non risponde dei requisiti (ad oggi alla normativa dell'epoca dell'abuso), è un altro paio di maniche e di certo sono io il primo a non mettere in dubbio non solo le difficoltà, ma la completa impossibilità di procedere.
Ho approfondito la nuova normativa e ho avuto modo di confrontarmi anche con tecnici comunali (tre comuni differenti, Roma, Guidonia e Tivoli) in merito ad abusi strutturali e tutti mi hanno dato la stessa risposta, la stessa che ho scritto nei miei post precedenti e da te smentita.
Comunque se sei in grado di risolvere questioni simili contattami, mi trovi su fb, ig, youtube come "studio tecnico guidonia" ti giro immediatamente quattro pratiche (realizzazione di una scala di collegamento esterna, apertura di una finestra su muratura portante, realizzazione di un balcone e realizzazione di un solaio di copertura su una rampa)
Comunque se sei in grado di risolvere questioni simili contattami, mi trovi su fb, ig, youtube come "studio tecnico guidonia" ti giro immediatamente quattro pratiche (realizzazione di una scala di collegamento esterna, apertura di una finestra su muratura portante, realizzazione di un balcone e realizzazione di un solaio di copertura su una rampa)
Conosciamo la "lentezza" di apprendimento di novità legislative di alcuni comuni, tema sul quale non mi soffermo.
Gli enti locali non possono aver dato indicazioni diverse dalla norma nazionale (ed in ogni caso con riguardo ad argomenti specifici non di competenza) che rimane in ogni caso di "principio" e pertanto le "modalità operative" si conosceranno a livello di recepimento regionale.
Tuttavia aldilà delle novità (semplificazioni) introdotte, già si erano espressi, su Roma, oltre al Dipartimento, anche specifici Municipi, (in particolare il XIV; v. 125770 del 21 Nov 2021 ) con rimando alle note, faq e circolari esplicative della Prefettura e Genio Civile, nonchè alle recenti sentenze di cassazione.
Meno di recente, per opere antecedenti il 2003, alcuni comuni richiedevano "perizia giurata di idoneità statica", ovvero la "valutazione di sicurezza" a norma dell'art. 10 L. R. Lazio 26/2020: il tutto andava letto in considerazione dell'applicazione della doppia conformità oggi "superata" nei casi "minori" proprio dall'art. 36-bis, che consente la verifica alla disciplina edilizia di settore all'epoca dell'abuso e non finanche rispetto a quella vigente (la vera differenza/novità stà proprio in questo passaggio).
Per approfondimenti suggerisco una lettura dei post dello stimatissimo collega Marco Campagna, sul quale di certo non si può dire che non abbia competenza in materia: https://architetticampagna.blogspot.com/2021/11/sanatoria-struttural…
https://architetticampagna.blogspot.com/2021/04/un-post-breve-per-ri…
Gli enti locali non possono aver dato indicazioni diverse dalla norma nazionale (ed in ogni caso con riguardo ad argomenti specifici non di competenza) che rimane in ogni caso di "principio" e pertanto le "modalità operative" si conosceranno a livello di recepimento regionale.
Tuttavia aldilà delle novità (semplificazioni) introdotte, già si erano espressi, su Roma, oltre al Dipartimento, anche specifici Municipi, (in particolare il XIV; v. 125770 del 21 Nov 2021 ) con rimando alle note, faq e circolari esplicative della Prefettura e Genio Civile, nonchè alle recenti sentenze di cassazione.
Meno di recente, per opere antecedenti il 2003, alcuni comuni richiedevano "perizia giurata di idoneità statica", ovvero la "valutazione di sicurezza" a norma dell'art. 10 L. R. Lazio 26/2020: il tutto andava letto in considerazione dell'applicazione della doppia conformità oggi "superata" nei casi "minori" proprio dall'art. 36-bis, che consente la verifica alla disciplina edilizia di settore all'epoca dell'abuso e non finanche rispetto a quella vigente (la vera differenza/novità stà proprio in questo passaggio).
Per approfondimenti suggerisco una lettura dei post dello stimatissimo collega Marco Campagna, sul quale di certo non si può dire che non abbia competenza in materia: https://architetticampagna.blogspot.com/2021/11/sanatoria-struttural…
https://architetticampagna.blogspot.com/2021/04/un-post-breve-per-ri…
Parole, parole e parole... Il mio invito è sempre valido e non sto scherzando, qualora fossi interessato, dall'alto della tua preparazione, ho quattro pratiche in attesa che io, non avendo "approfondito", non riesco a chiudere.
Veramente non sono parole ma riferimenti sia di legge che a regolamenti.
art. 36-bis comma 3-bis (introdotto dalla LEGGE 105/2024)
«Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 34-bis, comma 3-bis.»
art. 34-bis, comma 3-bis (introdotto dalla LEGGE 105/2024)
«Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II. Tale attestazione, riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 2,corredata dalla documentazione tecnica sull'intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall'articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 94, ovvero per l'esercizio delle modalità di controllo previsto dalle regioni ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 5, per le difformità che costituiscano interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l'autorizzazione di cui all'articolo 94, comma 2, o l'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell'articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.»
Non stiamo discutendo di "trovate miracolose" a casi impossibili, che di certo non vengono menzionate in questa sede, menchèmeno dal sottoscritto, bensì di dispositivi normativi da utilizzare sempre con giudizio, fermo restando che non è scritto da nessuna parte che è tutto sanabile bensì che esiste una procedura, ora codificata, di cui valutarne caso per caso l'applicabilità.
Ci tengo a precisare, recependo un tono indignato (sempreché non abbia frainteso), che in quanto a prudenza siamo sullo stessa lunghezza d'onda.
art. 36-bis comma 3-bis (introdotto dalla LEGGE 105/2024)
«Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 34-bis, comma 3-bis.»
art. 34-bis, comma 3-bis (introdotto dalla LEGGE 105/2024)
«Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II. Tale attestazione, riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 2,corredata dalla documentazione tecnica sull'intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall'articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 94, ovvero per l'esercizio delle modalità di controllo previsto dalle regioni ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 5, per le difformità che costituiscano interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l'autorizzazione di cui all'articolo 94, comma 2, o l'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell'articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.»
Non stiamo discutendo di "trovate miracolose" a casi impossibili, che di certo non vengono menzionate in questa sede, menchèmeno dal sottoscritto, bensì di dispositivi normativi da utilizzare sempre con giudizio, fermo restando che non è scritto da nessuna parte che è tutto sanabile bensì che esiste una procedura, ora codificata, di cui valutarne caso per caso l'applicabilità.
Ci tengo a precisare, recependo un tono indignato (sempreché non abbia frainteso), che in quanto a prudenza siamo sullo stessa lunghezza d'onda.