Sempre in tema di sanatorie o fattibilità di sanatorie, mi trovo con una situazione del genere.
Negli anni '60 il regolamento edilizio o forse dovrei parlare di Programma di fabbricazione consentiva la costruzione di ripostigli esterni di dimensioni limitate.
E direi standardizzate vista la cospicua presenza sul territorio (almeno nella mia zona) di 6.00m x 4,00m.
Mi hanno sottoposto una situazione in cui il fabbricato originale è trasfigurato sia nelle 3 dimensioni (è piu' grande di 1 metro per lato ed è più alto di almeno 50 cm...) che nell'uso (ci hanno messo lavatrice e lavandino per lavare i panni).
la mia risposta è stata chiara.
Se vuoi vendere devi riportare tutto alle dimensioni autorizzate a suo tempo.
Ma, e c'è sempre un ma, arriva la classica domanda: col Salvacasa si può sanare così come è?
Dati certi sono che nell'attuale normativa urbanistica non sono più autorizzati ripostigli esterni alla abitazione principale.
I 28,16mq autorizzati, nel tempo sono diventati 39,65 mq.
Dovrei risalire alla disciplina edilizia di allora per capire se sarebbe stata consentita una maggiore dimensione, ma per certo questo tipo di fabbricato oggi non è piu' concesso....
Pertanto credo che così come lo hanno ridotto sia insanabile.
Suggerimenti?
paola2 : [post n° 488527]
ripostiglio anni '60 e normativa attuale.
Monito per i committenti: Il Salva Casa non è un condono pertanto si procede sempre nel rispetto delle norme. Astrattamente si avrebbero solo due scenari:
a)intervento eseguito in assenza/totale difformità dal permesso: doppia conformità in art. 36 -> INSANABILE
b) intervento eseguito in parziale difformità/come variazione essenziale dal permesso o in assenza/difformità dalla scia: conformità disgiunta/semplificata art. 36-bis -> SANABILE con riferimento alla normativa all'epoca dell'abuso.
In concreto, date le giuste premesse ("nell'attuale normativa urbanistica non sono più autorizzati ripostigli esterni alla abitazione principale"), è percorribile (da verificare) il solo caso b).
Fuori da questo ultimo contesto rimane sempre valido il punto di vista condivisibile da te espresso in prima battuta -> rimessa in pristino.
a)intervento eseguito in assenza/totale difformità dal permesso: doppia conformità in art. 36 -> INSANABILE
b) intervento eseguito in parziale difformità/come variazione essenziale dal permesso o in assenza/difformità dalla scia: conformità disgiunta/semplificata art. 36-bis -> SANABILE con riferimento alla normativa all'epoca dell'abuso.
In concreto, date le giuste premesse ("nell'attuale normativa urbanistica non sono più autorizzati ripostigli esterni alla abitazione principale"), è percorribile (da verificare) il solo caso b).
Fuori da questo ultimo contesto rimane sempre valido il punto di vista condivisibile da te espresso in prima battuta -> rimessa in pristino.
Grazie archspf.
una ultima cosa, l'inquadramento "totale difformità dal permesso (art. 36)" o "parziale difformità/variazione essenziale dal permesso " è a discrezione del Responsabile dell'UTC oppure esistono criteri specifici (tolleranze?) che consentano di stabilire la parziale difformità piuttosto che la totale difformità?
Perchè, ripeto, in questo caso specifico, ogni dimensione è stata modificata a piacimento.
una ultima cosa, l'inquadramento "totale difformità dal permesso (art. 36)" o "parziale difformità/variazione essenziale dal permesso " è a discrezione del Responsabile dell'UTC oppure esistono criteri specifici (tolleranze?) che consentano di stabilire la parziale difformità piuttosto che la totale difformità?
Perchè, ripeto, in questo caso specifico, ogni dimensione è stata modificata a piacimento.
Non è a discrezione ma secondo definizione Norma Regionale. Vedi report Ance (superato tuttavia dal Salva-Casa in attesa delle linee guida e dei recepimenti): https://www.ingenio-web.it/articoli/abusi-edilizi-il-dossier-ance-an…