Che responsabilità ha il progettista architettonico (chi presenta la pratica edilizia)
sulle strutture e sull'energia, se per quell'opera è stato nominato un progettista strutturale, un termotecnico e un D.L. ?
Fa_ab : [post n° 489039]
Responsabilità de progettista architettonico
Allora come responsabilità hai sicuramente tutti gli aspetti che riguardano le dichiarazioni di conformità alle leggi urbanistiche, edilizie, ecc...
Poi nonostante ci siano le figure penso tu debba fare da coordinamento in modo che non ci siano errori e in caso di varianti sei tu a decidere.
Poi nel caso farai le opportune rivalse, ma penso sia per scontanto che anche se non te ne occupi direttamente fai una specie di "controllo" su tutti gli aspetti.
Poi nonostante ci siano le figure penso tu debba fare da coordinamento in modo che non ci siano errori e in caso di varianti sei tu a decidere.
Poi nel caso farai le opportune rivalse, ma penso sia per scontanto che anche se non te ne occupi direttamente fai una specie di "controllo" su tutti gli aspetti.
tu sei responabile di quello che firmi. se non hai competenza sugli aspetti strutturali o energetici, mi auguro vivamente che tu non abbia firmato anche quella parte, e comunque come potresti rispondere di cose su cui non puoi esercitare un controllo avendo appunto dovuto avvalerti di professionisti specializzati?
Il progettista architettonico, se non riveste anche il ruolo di D.L., è responsabile unicamente per ciò che firma/assevera. In buona sostanza la rispondenza del progetto a tutte le normative di settore, vincoli, ecc.
L'incarico, salvo diverse specificazioni contrattuali, si concretizza e "cessa" (passatemi il termine) con la presentazione del titolo edilizio, mentre le responsabilità in merito a quanto progettato/asseverato, permangono (detto in parole molto povere).
Per quanto concerne le varianti, avrei qualcosa da obbiettare in tema di responsabilità, poiché una variante va comunque presentata, sia essa in corso d'opera o finale, ergo dipende da chi si assume incarico ed onere di farlo.
L'incarico, salvo diverse specificazioni contrattuali, si concretizza e "cessa" (passatemi il termine) con la presentazione del titolo edilizio, mentre le responsabilità in merito a quanto progettato/asseverato, permangono (detto in parole molto povere).
Per quanto concerne le varianti, avrei qualcosa da obbiettare in tema di responsabilità, poiché una variante va comunque presentata, sia essa in corso d'opera o finale, ergo dipende da chi si assume incarico ed onere di farlo.
Archifish, sulla variante direi che forse chi è in cantiere doveva porsi il problema e attivarsi a contattare progettisti e altri tecnici per prestazioni specialistiche. Il progettista iniziale come giustamente rilevi, termina il suo incarico elaborando il progetto ma se non è incaricato di D.l non è tenuto a sapere come procede la cosa a meno che non sia il d.l a contattarlo
@Kia
Concordo in toto. Ne facevo solo una questione di responsabilità oggettive. Come giustamente osservi, il progettista potrebbe, in teoria, abbandonare la sua creatura prima che venga alla luce. Ovviamente salvo diversi accordi con la committenza. Se questi accordi prevedono che permanga nel ruolo anche durante la realizzazione dell'opera per "progettare" eventuali modifiche, è necessario che venga coinvolto/sentito dalla DL (che poi, diciamocelo, è faccenda abbastanza ovvia e comune; mi sembra più raro il caso opposto, ovvero che il progettista abbandoni al proprio destino un'opera e che la committenza sia concorde).
Concordo in toto. Ne facevo solo una questione di responsabilità oggettive. Come giustamente osservi, il progettista potrebbe, in teoria, abbandonare la sua creatura prima che venga alla luce. Ovviamente salvo diversi accordi con la committenza. Se questi accordi prevedono che permanga nel ruolo anche durante la realizzazione dell'opera per "progettare" eventuali modifiche, è necessario che venga coinvolto/sentito dalla DL (che poi, diciamocelo, è faccenda abbastanza ovvia e comune; mi sembra più raro il caso opposto, ovvero che il progettista abbandoni al proprio destino un'opera e che la committenza sia concorde).