Buongiorno a tutti,
È la prima volta che affronto una fusione CILA per due negozi comunicanti (categoria catastale C/1). Il proprietario è lo stesso per entrambi i negozi. L’intervento prevede la creazione di un vano di apertura tra i due locali. L’attività riguarda la vendita al dettaglio: un negozio di alimentari che include un banco per la vendita e il taglio della carne.
Ho alcune domande:
1- Si intende eliminare un bagno, lasciandone uno solo. Tuttavia, il bagno rimanente è piccolo e non accessibile ai disabili. Questo potrebbe rappresentare un problema? In ogni caso, è necessaria la SCIA (Segnalazione Certificata di Agibilità) dopo la variazione catastale?
2- Se invece si decidesse di non modificare il bagno, è comunque necessaria la SCIA (Segnalazione Certificata di Agibilità) dopo la variazione catastale?
Grazie,
Serkan
Chief : [post n° 489339]
Domande su CILA e SCIA per fusione di due negozi comunicanti
Per le opere che intendi fare (fusione, apertura vano di collegamento, demolizione o meno del bagno) è necessario presentare un unico titolo edilizio PRIMA di effettuare le opere. L' aggiornamento al catasto lo farai al termine dei lavori, non prima
Per le opere che intendi fare (fusione, apertura vano di collegamento, demolizione o meno del bagno) è necessario presentare un unico titolo edilizio PRIMA di effettuare le opere. L' aggiornamento al catasto lo farai al termine dei lavori, non prima
prima assolutamente fai il titolo edilizio, e solo a conclusione dei lavori puoi procedere al catasto: mai il contrario, è un abuso.
inoltre il bagno disabili è obbligatorio solo per le attività con più di 15 dipendenti e per le somministrazioni, assistite e non. quindi, semplificando, finchè lì ci sarà solo la vendita serve il solo bagno per i dipendenti, anche non accessibile ma almeno adattabile, mentre se decide di mettere tavoli e sedute abbinate facendo quindi somministrazione anche NON assistita (che è cosa ben diversa dal consumo sul posto), allora servirà la dotazione di servizi igienici di cui almeno uno accessibile ai disabili e riservato al pubblico, in funzione della metratura di somministrazione.
inoltre il bagno disabili è obbligatorio solo per le attività con più di 15 dipendenti e per le somministrazioni, assistite e non. quindi, semplificando, finchè lì ci sarà solo la vendita serve il solo bagno per i dipendenti, anche non accessibile ma almeno adattabile, mentre se decide di mettere tavoli e sedute abbinate facendo quindi somministrazione anche NON assistita (che è cosa ben diversa dal consumo sul posto), allora servirà la dotazione di servizi igienici di cui almeno uno accessibile ai disabili e riservato al pubblico, in funzione della metratura di somministrazione.