Emma : [post n° 67755]
pubblicità
è possibile per noi architetti farsi pubblicità, ad es. con un'inserzione come sponsor di uno spettacolo di beneficenza?
Credo proprio che la risposta sia negativa... sempre a causa del fatto che siamo in Italia... ordine, categoria protetta, norme ecc ecc... se risultassi come organizzatrice dell'evento invece non credo ci sia nessun problema ad anteporre il titolo professionale al tuo nominativo e quindi a raggiungere lo scopo di farti conoscere un pò di più... Saluti a tutti.
non è consentito dalla legge farsi pubblicità, di nessun tipo ed in nessuna circostanza.
così come per gli ingnegeri, medici, avvocati, notai, commercialisti e tutte quelle professioni normate da leggi e ordini professionali.
così come per gli ingnegeri, medici, avvocati, notai, commercialisti e tutte quelle professioni normate da leggi e ordini professionali.
La pubblicità è ammessa.
Riporto l'articolo della deontologia professionale
Art. 35. - È consentito all'architetto di pubblicizzare la propria attività mediante messaggi pubblicitari emessi in qualunque forma di comunicazione entro i limiti delle condizioni generali imposte dalla normativa vigente sulla pubblicità e dalle seguenti disposizioni speciali:
a) la pubblicità può essere solo di carattere informativo e non deve essere ingannevole;
b) in nessun caso potranno essere fatti paragoni con altri professionisti, siano o meno architetti, o con le loro opere;
c) nella divulgazione delle opere professionali dovranno essere osservate le vigenti normative sulla «privacy» e non dovranno essere citati dati differenti da quelli puramente tecnici e artistici;
d) nel messaggio pubblicitario dovrà essere evitato ogni riferimento diretto e indiretto al costo dei servizi professionali;
e) qualora il messaggio venga diffuso al di fuori di spazi e supporti specificatamente pubblicitari dovrà identificarsi chiaramente il suo carattere. inserendo in modo evidente la dicitura «inserzione pubblicitaria», «messaggio pubblicitario», «pubblicità»
f) l'architetto non deve accettare che altri divulghino messaggi pubblicitari che lo coinvolgono in modo difforme dalle presenti norme.
Non si considera pubblicità:
a) la divulgazione delle proprie opere e realizzazioni in libri, studi, riviste, e articoli di carattere tecnico, scientifico, artistico. professionale. purché non siano a pagamento e sia assicurata la veridicità di quanto pubblicato e il rispetto della normativa deontologica e statutaria della professione;
b) l'inserzione di dati obiettivi dell'architetto, riferiti ai suoi titoli, specializzazioni accademiche, domicilio, telefono e dati obiettivi similari, che possono figurare in guide o sezioni specializzate di altre pubblicazioni, anche se la pubblicazione è a pagamento.
Riporto l'articolo della deontologia professionale
Art. 35. - È consentito all'architetto di pubblicizzare la propria attività mediante messaggi pubblicitari emessi in qualunque forma di comunicazione entro i limiti delle condizioni generali imposte dalla normativa vigente sulla pubblicità e dalle seguenti disposizioni speciali:
a) la pubblicità può essere solo di carattere informativo e non deve essere ingannevole;
b) in nessun caso potranno essere fatti paragoni con altri professionisti, siano o meno architetti, o con le loro opere;
c) nella divulgazione delle opere professionali dovranno essere osservate le vigenti normative sulla «privacy» e non dovranno essere citati dati differenti da quelli puramente tecnici e artistici;
d) nel messaggio pubblicitario dovrà essere evitato ogni riferimento diretto e indiretto al costo dei servizi professionali;
e) qualora il messaggio venga diffuso al di fuori di spazi e supporti specificatamente pubblicitari dovrà identificarsi chiaramente il suo carattere. inserendo in modo evidente la dicitura «inserzione pubblicitaria», «messaggio pubblicitario», «pubblicità»
f) l'architetto non deve accettare che altri divulghino messaggi pubblicitari che lo coinvolgono in modo difforme dalle presenti norme.
Non si considera pubblicità:
a) la divulgazione delle proprie opere e realizzazioni in libri, studi, riviste, e articoli di carattere tecnico, scientifico, artistico. professionale. purché non siano a pagamento e sia assicurata la veridicità di quanto pubblicato e il rispetto della normativa deontologica e statutaria della professione;
b) l'inserzione di dati obiettivi dell'architetto, riferiti ai suoi titoli, specializzazioni accademiche, domicilio, telefono e dati obiettivi similari, che possono figurare in guide o sezioni specializzate di altre pubblicazioni, anche se la pubblicazione è a pagamento.
il nuovo articolo dello statuto (art 35)ammette la pubblicità, si richiede però di far visionare all'ordine cosa si sponsorizza o si pubblicizza....
sinceramente non lo sapevo, si impara sempre qualcosa di nuovo.
ma allora perchè su riviste di architettura non ho mai visto pubblicità, vera e propria, di studi di progettazione?
chessò, un Arch. Rossi che pubblicizza il suo studio ed il suo lavoro?
ma allora perchè su riviste di architettura non ho mai visto pubblicità, vera e propria, di studi di progettazione?
chessò, un Arch. Rossi che pubblicizza il suo studio ed il suo lavoro?
questo sinceramente non lo so!
Forse perchè la norma deontologica è cambiata da poco. Però, invece, quanti architetti pubblicizzano il loro studio tramite un sito internet? Anche quella è pubblicità
Forse perchè la norma deontologica è cambiata da poco. Però, invece, quanti architetti pubblicizzano il loro studio tramite un sito internet? Anche quella è pubblicità
Art. 35 - Il ruolo dell'architetto sottende al primato culturale rispetto all'aspetto mercantile e il mezzo informativo (cartaceo, televisivo e/o radiofonico, informatica) può rappresentare il fine della pubblicità.
1. L'architetto potrà offrire i suoi servizi professionali mediante messaggi pubblicitari emessi sotto qualunque forma di comunicazione dentro i limiti delle condizioni generali imposte dalla Legge e dalle seguenti disposizioni speciali:
a) la pubblicità può essere solo di carattere informativo e non persuasivo;
b) in nessun caso potranno essere fatti paragoni con altri professionisti, siano o meno architetti, ne' permettere che altri lo inseriscano nel messaggio pubblicitario;
c) se si divulgano le proprie opere professionali, non si può citare la identità dei clienti, a meno che siano chiaramente pubblici e notori, ne' dati differenti da quelli puramente tecnici e artistici;
d) si deve astenere dall'introdurre nel messaggio pubblicitario ogni riferimento diretto o indiretto al costo dei servizi diverso dalla espressione "onorario secondo la Tariffa vigente";
e) quando il messaggio non viene diffuso tramite spazi e supporti specificamente pubblicitari, deve identificarsi chiaramente il suo carattere, inserendo in modo visibile la legenda "inserzione pubblicitaria", "messaggio pubblicitario", "pubblicità";
f) per quanto riguarda la divulgazione delle proprie opere professionali, deve comparire il ruolo effettivamente ricoperto, le collaborazioni eventuali e se l'opera è stata realizzata o meno e il livello raggiunto della prestazione professionale.
2. L'architetto deve inviare ogni messaggio pubblicitario che intende emettere alla previa autorizzazione dell'Ordine provinciale o all'organo a questo delegato.
3. Non si considera pubblicità commerciale e conseguentemente non e' richiesta, l'autorizzazione dell'Ordine nei seguenti casi:
a) divulgazione delle proprie opere e realizzazioni in libri, studi, riviste, e articoli di carattere tecnico, scientifico, artistico, professionale, sempre che non siano a pagamento e che sia assicurata la veridicità di quanto pubblicato e il rispetto della normativa deontologica e statutaria della professione;
b) inserzione dei dati obiettivi dell'architetto che si riferiscono ai suoi titoli e specializzazioni accademiche, domicilio, telefono, e dati obiettivi similari, che possono figurare in guide, o sezioni specializzate di altre pubblicazioni, anche se la pubblicazione è a pagamento. (1)
nota
(1) L' art. 35 è stato modificato ed approvato dal CNA il 21.07.1999. Il testo originario era così formulato: "La pubblicità commerciale è contraria alla dignità professionale ed è lesiva dell'immagine della categoria. La pubblica diffusione delle opere e dei progetti è atto di divulgazione culturale e non deve mai assumere forme concorrenziali o di carattere commerciale."
1. L'architetto potrà offrire i suoi servizi professionali mediante messaggi pubblicitari emessi sotto qualunque forma di comunicazione dentro i limiti delle condizioni generali imposte dalla Legge e dalle seguenti disposizioni speciali:
a) la pubblicità può essere solo di carattere informativo e non persuasivo;
b) in nessun caso potranno essere fatti paragoni con altri professionisti, siano o meno architetti, ne' permettere che altri lo inseriscano nel messaggio pubblicitario;
c) se si divulgano le proprie opere professionali, non si può citare la identità dei clienti, a meno che siano chiaramente pubblici e notori, ne' dati differenti da quelli puramente tecnici e artistici;
d) si deve astenere dall'introdurre nel messaggio pubblicitario ogni riferimento diretto o indiretto al costo dei servizi diverso dalla espressione "onorario secondo la Tariffa vigente";
e) quando il messaggio non viene diffuso tramite spazi e supporti specificamente pubblicitari, deve identificarsi chiaramente il suo carattere, inserendo in modo visibile la legenda "inserzione pubblicitaria", "messaggio pubblicitario", "pubblicità";
f) per quanto riguarda la divulgazione delle proprie opere professionali, deve comparire il ruolo effettivamente ricoperto, le collaborazioni eventuali e se l'opera è stata realizzata o meno e il livello raggiunto della prestazione professionale.
2. L'architetto deve inviare ogni messaggio pubblicitario che intende emettere alla previa autorizzazione dell'Ordine provinciale o all'organo a questo delegato.
3. Non si considera pubblicità commerciale e conseguentemente non e' richiesta, l'autorizzazione dell'Ordine nei seguenti casi:
a) divulgazione delle proprie opere e realizzazioni in libri, studi, riviste, e articoli di carattere tecnico, scientifico, artistico, professionale, sempre che non siano a pagamento e che sia assicurata la veridicità di quanto pubblicato e il rispetto della normativa deontologica e statutaria della professione;
b) inserzione dei dati obiettivi dell'architetto che si riferiscono ai suoi titoli e specializzazioni accademiche, domicilio, telefono, e dati obiettivi similari, che possono figurare in guide, o sezioni specializzate di altre pubblicazioni, anche se la pubblicazione è a pagamento. (1)
nota
(1) L' art. 35 è stato modificato ed approvato dal CNA il 21.07.1999. Il testo originario era così formulato: "La pubblicità commerciale è contraria alla dignità professionale ed è lesiva dell'immagine della categoria. La pubblica diffusione delle opere e dei progetti è atto di divulgazione culturale e non deve mai assumere forme concorrenziali o di carattere commerciale."
internet è un metodo di divulgazione delle proprie opere, non è proprio una pubblicità!!!
Com'è che abbiamo due versioni diverse dell'art 35?
Secondo te qual'è il più aggiornato: il tuo?
Io il mio l'ho preso dall'ordine di roma.
Comunque scorrendo molti siti ti posso dire che spesso c'è pubblicità; con casi estremi dove addirittura svendono le prestazioni come farebbe un banchista del mercato; ovviamente non te li posso citare, ma fidati.
Comunque personalmente ritengo che , come con tutte le cose, ci voglia buon senso nel "pubblicizzarsi"
Ciao
Secondo te qual'è il più aggiornato: il tuo?
Io il mio l'ho preso dall'ordine di roma.
Comunque scorrendo molti siti ti posso dire che spesso c'è pubblicità; con casi estremi dove addirittura svendono le prestazioni come farebbe un banchista del mercato; ovviamente non te li posso citare, ma fidati.
Comunque personalmente ritengo che , come con tutte le cose, ci voglia buon senso nel "pubblicizzarsi"
Ciao