urba : [post n° 75210]
fretta fretta...
scusate colleghi ho operato sempre in provincia dove per superficie aeroilluminante si considera sempre il 100% delle aperture...ora in frettissimo devo fare una dia per MILANO...come si calcola la superfice delle aperture ai fini rai a MILANO?urgentemente ringrazio...
REGOLAMENTO EDILIZIO
Art. 43. (Illuminazione)
1. L'illuminazione diurna dei locali deve essere naturale e diretta.
2. Possono usufruire di illuminazione artificiale i seguenti ambienti:
a) locali destinati ad uffici e/o attività produttive, la cui estensione in profondità, pur con regolare rapporto illuminante, non consente un'adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzazione;
b) i pubblici esercizi, i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative;
c) i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione e i locali per spettacoli (cinema, teatri e simili);
d) i locali non destinati alla permanenza di persone;
e) gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale all'interno delle singole unità immobiliari e le scale comuni.
f) servizi igienici che dispongono di aerazione attivata.
Art. 44. (Requisiti di illuminazione naturale e diretta)
1. L'illuminazione naturale diretta può essere del tipo perimetrale o zenitale o mista.
2. Nel caso di luce proveniente dalle pareti perimetrali esterne degli ambienti abitabili le parti trasparenti, misurate convenzionalmente al lordo dei telai degli infissi, non devono avere area complessiva inferiore a 1/10 di quella della superficie del pavimento degli ambienti stessi quando la profondità del pavimento di ogni singolo ambiente non superi 2,5 volte l'altezza da terra del punto più elevato della superficie finestrata.
3. Per profondità maggiori che comunque non devono essere superiori a 3,5 volte l'altezza, l'area complessiva delle parti trasparenti misurate come sopra non deve essere inferiore a 1/8 dell'area del pavimento.
4. La superficie illuminante che deve essere computata in tabella sul progetto è la superficie totale dell'apertura finestrata detratta la eventuale quota inferiore fino ad un'altezza di cm 60 e la quota superiore eventualmente coperta da sporgenze, aggetti, velette (balconi, coperture, ecc.) superiore a cm 150 calcolata per un'altezza p=L/2 (ove p=proiezione della sporgenza sulla parete e L=lunghezza della sporgenza dall'estremo alla parete, in perpendicolare) così come dallo schema esplicativo.
5. La porzione di parete finestrata che - in base allo sviluppo grafico dello schema seguente - si verrà a trovare nella porzione "p" sarà considerata utile per 1/3 agli effetti illuminanti.
6. Laddove non sia possibile modificare le pareti perimetrali esterne, la conservazione delle minori superfici trasparenti esistenti è consentita a condizione che non vengano peggiorati i rapporti di illuminazione già esistenti.
7. Nel caso di luce zenitale, l'area complessiva delle parti trasparenti, misurate come sopra, non deve essere inferiore a 1/12 dell'area del pavimento.
8. Nel caso di situazioni miste, il contributo della luce zenitale, in questo caso equiparato a quello delle pareti perimetrali (e quindi pari a 1/10 della superficie di pavimento), vale al solo fine dell'aumento della profondità dell'ambiente.
Schema esplicativo superficie illuminante utile
Legenda
L = lunghezza dell'aggetto superiore
P = proiezione dell'aggetto = L/2 si calcola solo per L > 150 cm.
a = superficie finestrata utile per 1/3 agli effetti dell'illuminazione
b = superficie utile agli effetti dell'illuminazione
c = superficie anche se finestrata comunque non utile
ai fini dell'illuminazione (c = cm 60)
La superficie finestrata utile è uguale a : b + 1/3 a
REGOLAMENTO ASL (TITOLO III)
Art. 204 illuminazione. ***
(*** Vedi anche Art. 43 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano)
L’illuminazione diurna dei locali deve essere naturale e diretta.
Possono usufruire di illuminazione artificiale i seguenti ambienti:
a) i locali destinati ad uffici, la cui estensione in profondità, pur con regolare rapporto
illuminante, non consente un’adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzazione;
b) i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative;
c) i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione e i
locali per spettacoli (cinema, teatri e simili);
d) i locali non destinati alla permanenza di persone;
e) gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale all’interno
delle singole unità immobiliari;
f) servizi igienici che dispongono di aerazione attivata.
Art. 205 Requisiti di illuminazione naturale e diretta. *
(* Vedi anche Art. 44 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano.)
L’illuminazione naturale diretta può essere del tipo perimetrale o zenitale o mista.
Nel caso di luce proveniente dalle pareti perimetrali esterne degli ambienti abitabili le parti
trasparenti, misurate convenzionalmente al lordo dei telai degli infissi, non devono avere
area complessiva inferiore a 1/10 di quella della superficie del pavimento degli ambienti
stessi quando la profondità del pavimento di ogni singolo ambiente non superi 2,5 volte la
loro altezza. Per profondità maggiori che comunque non devono essere superiori a 3,5
volte l’altezza, l’area complessiva delle parti trasparenti misurate come sopra non deve
essere inferiore a 1/8 dell’area del pavimento.
La superficie illuminante che deve essere computata in tabella sul progetto e la superficie
totale dell’apertura finestrata detratta la eventuale quota inferiore fino ad un’altezza di cm.
60 e la quota superiore eventualmente coperta da sporgenze, aggetti, velette (balconi, coperture,
ecc.) superiore a cm. 150 calcolata per un’alte zza p = L / 2 (ove p = proiezione
della sporgenza sulla parete e L = lunghezza della sporgenza dall’estremo alla parete, in
perpendicolare) così come dallo schema esplicativo.
La porzione di parete finestrata che si verrà a trovare nella porzione “p” sarà considerata
utile per 1/3 agli effetti illuminanti (vedi figura seguente).
se vuiìoi i file... lascia la mail che li spedisco (anche se si recuperano dal sito del comune di milano)
bye bye
Art. 43. (Illuminazione)
1. L'illuminazione diurna dei locali deve essere naturale e diretta.
2. Possono usufruire di illuminazione artificiale i seguenti ambienti:
a) locali destinati ad uffici e/o attività produttive, la cui estensione in profondità, pur con regolare rapporto illuminante, non consente un'adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzazione;
b) i pubblici esercizi, i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative;
c) i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione e i locali per spettacoli (cinema, teatri e simili);
d) i locali non destinati alla permanenza di persone;
e) gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale all'interno delle singole unità immobiliari e le scale comuni.
f) servizi igienici che dispongono di aerazione attivata.
Art. 44. (Requisiti di illuminazione naturale e diretta)
1. L'illuminazione naturale diretta può essere del tipo perimetrale o zenitale o mista.
2. Nel caso di luce proveniente dalle pareti perimetrali esterne degli ambienti abitabili le parti trasparenti, misurate convenzionalmente al lordo dei telai degli infissi, non devono avere area complessiva inferiore a 1/10 di quella della superficie del pavimento degli ambienti stessi quando la profondità del pavimento di ogni singolo ambiente non superi 2,5 volte l'altezza da terra del punto più elevato della superficie finestrata.
3. Per profondità maggiori che comunque non devono essere superiori a 3,5 volte l'altezza, l'area complessiva delle parti trasparenti misurate come sopra non deve essere inferiore a 1/8 dell'area del pavimento.
4. La superficie illuminante che deve essere computata in tabella sul progetto è la superficie totale dell'apertura finestrata detratta la eventuale quota inferiore fino ad un'altezza di cm 60 e la quota superiore eventualmente coperta da sporgenze, aggetti, velette (balconi, coperture, ecc.) superiore a cm 150 calcolata per un'altezza p=L/2 (ove p=proiezione della sporgenza sulla parete e L=lunghezza della sporgenza dall'estremo alla parete, in perpendicolare) così come dallo schema esplicativo.
5. La porzione di parete finestrata che - in base allo sviluppo grafico dello schema seguente - si verrà a trovare nella porzione "p" sarà considerata utile per 1/3 agli effetti illuminanti.
6. Laddove non sia possibile modificare le pareti perimetrali esterne, la conservazione delle minori superfici trasparenti esistenti è consentita a condizione che non vengano peggiorati i rapporti di illuminazione già esistenti.
7. Nel caso di luce zenitale, l'area complessiva delle parti trasparenti, misurate come sopra, non deve essere inferiore a 1/12 dell'area del pavimento.
8. Nel caso di situazioni miste, il contributo della luce zenitale, in questo caso equiparato a quello delle pareti perimetrali (e quindi pari a 1/10 della superficie di pavimento), vale al solo fine dell'aumento della profondità dell'ambiente.
Schema esplicativo superficie illuminante utile
Legenda
L = lunghezza dell'aggetto superiore
P = proiezione dell'aggetto = L/2 si calcola solo per L > 150 cm.
a = superficie finestrata utile per 1/3 agli effetti dell'illuminazione
b = superficie utile agli effetti dell'illuminazione
c = superficie anche se finestrata comunque non utile
ai fini dell'illuminazione (c = cm 60)
La superficie finestrata utile è uguale a : b + 1/3 a
REGOLAMENTO ASL (TITOLO III)
Art. 204 illuminazione. ***
(*** Vedi anche Art. 43 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano)
L’illuminazione diurna dei locali deve essere naturale e diretta.
Possono usufruire di illuminazione artificiale i seguenti ambienti:
a) i locali destinati ad uffici, la cui estensione in profondità, pur con regolare rapporto
illuminante, non consente un’adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzazione;
b) i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative;
c) i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione e i
locali per spettacoli (cinema, teatri e simili);
d) i locali non destinati alla permanenza di persone;
e) gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale all’interno
delle singole unità immobiliari;
f) servizi igienici che dispongono di aerazione attivata.
Art. 205 Requisiti di illuminazione naturale e diretta. *
(* Vedi anche Art. 44 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano.)
L’illuminazione naturale diretta può essere del tipo perimetrale o zenitale o mista.
Nel caso di luce proveniente dalle pareti perimetrali esterne degli ambienti abitabili le parti
trasparenti, misurate convenzionalmente al lordo dei telai degli infissi, non devono avere
area complessiva inferiore a 1/10 di quella della superficie del pavimento degli ambienti
stessi quando la profondità del pavimento di ogni singolo ambiente non superi 2,5 volte la
loro altezza. Per profondità maggiori che comunque non devono essere superiori a 3,5
volte l’altezza, l’area complessiva delle parti trasparenti misurate come sopra non deve
essere inferiore a 1/8 dell’area del pavimento.
La superficie illuminante che deve essere computata in tabella sul progetto e la superficie
totale dell’apertura finestrata detratta la eventuale quota inferiore fino ad un’altezza di cm.
60 e la quota superiore eventualmente coperta da sporgenze, aggetti, velette (balconi, coperture,
ecc.) superiore a cm. 150 calcolata per un’alte zza p = L / 2 (ove p = proiezione
della sporgenza sulla parete e L = lunghezza della sporgenza dall’estremo alla parete, in
perpendicolare) così come dallo schema esplicativo.
La porzione di parete finestrata che si verrà a trovare nella porzione “p” sarà considerata
utile per 1/3 agli effetti illuminanti (vedi figura seguente).
se vuiìoi i file... lascia la mail che li spedisco (anche se si recuperano dal sito del comune di milano)
bye bye