mi sto occupando di una ristrutturazione interna e fin qui nessun problema, ora domando a chi ne sa più di me....se realizzo un soppalco interno...l'agibilità riguarda nuovamente tutto il locale? (nel mio caso si tratta di un parucchiere che a suo tempo già aveva ottenuto l'agibilità)
...domando ciò perche probabilmente alcune parti non hanno i requisiti che gli odierni regolamenti richiedono, ma che a suo tempo imvece avevano!!!
Grazie in anticipo a tutti!!!
manu : [post n° 75481]
domandina....aiutino agibilità
devi ripresentare la domanda.
Se per esempio il titolare ha realizzato un soppalco lasciando l'altezza utile del locale sotto i 3 metri l'immobile perde i requisiti per l'agibilità.
Se per esempio il titolare ha realizzato un soppalco lasciando l'altezza utile del locale sotto i 3 metri l'immobile perde i requisiti per l'agibilità.
...il problema è che vorrei sapere se l'agibilità riguarda anche le parti che io non modifico..
cioè...io presento domanda per realizzare il soppalco...non modifico niente altro...(il bagno così come è ora non sarebbe agibile secondo il nuovo regolamento...lo era però nel momento in cui il locale lo aveva ottenuto)...la domanda è mi contrllano tutto...o solo agibilità del soppalco (ossia delle opere realizzate)?
cioè...io presento domanda per realizzare il soppalco...non modifico niente altro...(il bagno così come è ora non sarebbe agibile secondo il nuovo regolamento...lo era però nel momento in cui il locale lo aveva ottenuto)...la domanda è mi contrllano tutto...o solo agibilità del soppalco (ossia delle opere realizzate)?
ciao manu... non disperare... in questi giorni sono un po' presa e faccio giri rapidissimi sul sito ma un "richiamo" così forte non potevo ignorarlo...
comunque... questo è il mio parere:
l'agibilità va fatta per le parti oggetto di variazione e solo se modificano in qualche modo i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità etc etc (vedi art. 24 TU) di questo sono discretamente sicura anche in base alle esperienze passate...
bye bye
comunque... questo è il mio parere:
l'agibilità va fatta per le parti oggetto di variazione e solo se modificano in qualche modo i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità etc etc (vedi art. 24 TU) di questo sono discretamente sicura anche in base alle esperienze passate...
bye bye