SERENA : [post n° 75835]
RECUPERO SOTTOTETTO
Nel recupero di un sottotetto, ai sensi della L.R. n. 20, il comune mi chiede di rispettare la distanza di 10 m tra pareti finestrate. Io sostengo che, trattandosi di ristrutturazione, non sono obbligata a rispettare nè le distanze dai confini nè dalle pareti. Qualcuno mi può chiarire le idee?? grazie
immagino tu intenda la LR 20/2005 della lombardia...
se è quella:
il comune ha ragione perchè la legge ti deroga gli strumenti urbanistici (quindi distanza dai confini SALVO i minimi del codice civiel) e igienici ma, per questi ultimi, solo quelli riferiti alle altezze medie e minime DEL LOCALI
la distanza dei 10 metri (dm 1444/68) è un requisito igienico (confermato da sentenze delle quali al momento non ho sotto mano gli estremi ma se vuoi ti posso recuperare) quindi NON DEROGABILE... in sostanza: devi arretrare quanto basta per lasciare i 10 mt dal confinante A te e viceversa (verificata come distanza retta, parallela alla parete finestrata)
tutto ciò salvo diverse indicazioni delle NTA per casi particolari (magari se sono spazi accessori ti consentono di "sovrapporre" parti delle pareti finestrate... ma deve essere ben specificato in norma)
bye bye
se è quella:
il comune ha ragione perchè la legge ti deroga gli strumenti urbanistici (quindi distanza dai confini SALVO i minimi del codice civiel) e igienici ma, per questi ultimi, solo quelli riferiti alle altezze medie e minime DEL LOCALI
la distanza dei 10 metri (dm 1444/68) è un requisito igienico (confermato da sentenze delle quali al momento non ho sotto mano gli estremi ma se vuoi ti posso recuperare) quindi NON DEROGABILE... in sostanza: devi arretrare quanto basta per lasciare i 10 mt dal confinante A te e viceversa (verificata come distanza retta, parallela alla parete finestrata)
tutto ciò salvo diverse indicazioni delle NTA per casi particolari (magari se sono spazi accessori ti consentono di "sovrapporre" parti delle pareti finestrate... ma deve essere ben specificato in norma)
bye bye