Fede : [post n° 80845]

ancora Piano di sicurezza

Se in un cantiere lavorano 2 imprese e vari lavoratori autonomi, ma gli uomini- giorno sono inferiori a 200, non è obbligatorio redigere il PSC, vero?
grazie
lorenzo :
Se tu hai lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2 devi farlo!
C'è la clausola del "se particolarmente aggravati..." ma è una diatriba che vede contrapposte vari punti di vista.

Secondo me con due imprese è sempre consigliabile farlo.
Piergiorgio :
Io dico al 100% lo devi fare.
il DLgs528/99 ha completamente modificato i limiti di uomini-giorno descritti all'interno dell'art.3 del DLgs 494/96 ed ha stabilito che sussiste l'obbligo da parte del committente o del responsabile dei lavori di designare il coordinatore per la progettazione soltanto per i cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, nei seguenti casi: A) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno ,ma questo non è il tuo caso; B) come giustamente dice Lorenzo nei cantieri i cui lavori comportano rischi particolari condizione questa che si verifica quasi sempre.
dunque coordinatore in fase di progettazione = PSC= coordinatore in fase di esecuzione.
ricorda che il coordinatore per l'esecuzione è il DL ( se il DL è in possesso del corso sulla 494/96, viceversa o è da nominare o è lo stesso coordinatore per la progettazione)
Lucio :
al di sotto dei 200 uu.gg. non si è obbligati a designare le figure di coordinamento (leggi la norma che Piergiorgio ha riportato);
non è vero che i casi particolari ricorrono sempre anche se è vero che esiste la "diatriba" del ".. se particolarmente aggravati";
assolutamente falso che il DL sia anche coordinatore per l'esecuzione. Anche se possono coincidere nella stessa persona, i ruoli e le competenze sono del tutto disgiunte e le figure di coordinamento devono essere espressamente nominate nei casi in cui ne ricorre l'obbligo. In altre parole non è competente del direttore dei lavori per la sicurezza in cantiere
lorenzo :
noto qualche inesattezza.
Per quanto riguarda gli uomini giorno, sfido chiunque a non trovare uno dei rischi riportato nell'allegato della 494. E stai tranquillo che se arriva l'ispettorato del lavoro te lo trova lui.

Per quanto riguarda l'incarico congiunto direttore lavori - coordinatore per l'esecuzione, questo è chiaramente stabilito dal regolamento della merloni, che dice che le funzioni di coord-esec. sono svolte dalla DL; solo se la DL non ha i requisiti può nominare un terzo.
Lucio :
l'elenco dei rischi dell'allegato all DLGS464/96 indica una serie di particolari circostanze nelle quali le lavorazioni per le quali il rischio infortuni è normalmente elevato (ponteggi, scavi ecc..) presentano condizioni tali da aggravare sensibilmente detti rischi (es: ponteggi in zone molto ventose .. scavi in terreni franosi o con presenza di acqua .. ecc.) Ciò non significa che ogni qualvolta che è prevista una di queste lavorazioni occorra procedere alla nomina dei coordinatori perchè se così non fosse, considerando che in pratica non esiste lavoro dove sono esclusi i ponteggi o gli scavi, il legislatore avrebbe reso obbligatorio dette nomine in tutti i casi.
Non v'è dubbio che il DPR 554/99 individua le due figure nella stessa persona ma ciò non è altrettanto vero per i lavori privati (cfr. artart. 1662 del c.c.; circ. LLPP n° 73 del 30/05/97). Quanto poi all'ispettorato rimando a quanto sostengo in un altro quesito sui funzionari pubblici ....
lorenzo :
ebbene si...
la pensiamo alla stessa maniera.
Hai perfettamente ragione, non a caso all'inizio ho parlato di "diatriba".
Però visti i tecnici che ci ritroviamo, e pure qui straconcordo con te, è meglio non interpretare la norma per difetto.

Per la DL è ovvio: la merloni riguarda i LL PP.
Quindi per i lavori privati non c'è obbligo ma la cosa sarebbe auspicabile!

A proposito di ottusità dei tecnici comunali.
Io ho fatto un PSC (due volte) per una sola impresa!
Meditate gente, meditate
Fede :
Non ho capito di cosa non c'è l'obbligo se si tratta di lavori privati (visto che è il mio caso).
grazie ancora
lorenzo :
Se sei nel privato il coordinatore in fase di esecuzione ed il direttore dei lavori possono essere persone diverse. L'obbligo, salvo assenza dei requisiti posseduti dalla DL, scatta solo per lavori pubblici.
Comunque se vuoi, dacci qualche dettaglio sulla tipologia di lavori: potremmo essere più precisi.
Fede :
Si tratta di una ristrutturazione interna di un appartamento.
E' però previsto un lavoro in facciata (con relativo ponteggio) per un attacco ad una colonna di scarico wc, che si trova appunto in facciata.
Io sono il DL, ma non sono abilitatata per la sicurezza. Se decidessi di far fare il PSC, mi pongo un altro problema: è possibile farlo a lavori già iniziati? Ovvero nella notifica preliminare dovrei a queto punto postdatare l'inizio lavori ?!
lorenzo :
Se fossi in te girerei al committente il problema, specificando che si è fuori dalla 494, ma comunque si è a rischio se qualche ispettore zelante fa una visitina.
Purtroppo nel tuo caso devi fare comunque la notifica preliminare, e quindi li metti al corrente dell'esistenza del cantiere.

Se io mi trovassi al tuo posto farei (o farei fare) il psc.
Se poi il committente non vuole, allora no problem, perchè la direzione lavori da sola non ha compiti di sicurezza.

Infine,
Che senso avrebbe il farlo a lavori iniziati? O postdatare l'inizio lavori nella notifica?
Fede :
Forse non mi sono spiegata: i lavori sono già iniziati e la notifica preliminare non è stata fatta perchè pensavo non fossi obbligata per la questione degli uomini giorno<200.
Ma perchè mi dici che sono fuori dalla 494? Io pensavo il contrario, visto il rischio di caduta dall'alto....
Lucio :
sia i post che il testo del D.LGS 494/96.
il rischio di caduta dall'alto per costituire rischio particolare deve essere aggravato da particolari situazioni contingenti (ti richiamo l'esempio di un ponteggio in zona molto ventilata). Se invece la fase lavorativa viene svolta in condizioni ordinarie non configura il rischio particolare e quindi non è necessario PSC e coordinatori.
Quanto al tuo caso specifico se il numero degli uu.gg. è inferiore alle 200 unità, (sempre che tale valutazione sia obiettiva e dimostrabile) non ricorrono gli obblighi dell'art.3, inoltre se immagini di sostituire il ponteggio con un cestello per lavori temporanei (tipo quelli che utilizzano per le manutenzioni all'illuminazione stradale) si riduce il rischio della fase lavorativa è più rapida la lavorazione e si riduce anche il num degli UU.GG..
ok ???
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