fabiola : [post n° 82201]

agibilità per opere condonate

un cliente mi ha richiesto di fare la pratica di agibilità per le opere oggetto di condono (piccole cose, tipo chiusura della veranda, etc).
qualcuno di voi sa cosa bisogna fare? Si tratta di una pratica di agibilità normale? Ci vuole qualcosa in più?
help me, please.
Non vi scatenate sull'etica o meno di partecipare agli scempi dei condoni. Il lavoro è lavoro, eppoi si tratta di opere condonate già da altri professionisti e non da me.
Attendo vostre news.
fabiola
Lucio :
è intrinseca nel condono .. Mi spiego .. l'art.35 dellla legge 47/85 disponeva che il rilascio della C.E in sanatoria costituiva anche certificazione di agibilità. Tale disposizione veniva anche confermata dalle miriadi di circolari che l'ex ministero LL.PP. ha emanato per l'attuazione della legge.
ks :
per l'agibilità devi seguire l'iter di qualsiasi altra agibilità, fatto salvo che le opere sono già fatte e quindi non sei soggetto alla sanziona per titardata presentazione.
FAI ATTENZIONE però che il condono estingue SOLO l'amministrativo. non è detto che quello che è stato sanato abbia la conformità igienico-sanitaria ecc. ad esempio condono una stanza alta 2.20 ml ma non è rilasciabile l'agibilità 8non rispetto i minimi igienico sanitari).

saluti

ks
urba :
attenzione colleghi! la sentenza della c.c. 256/1996, ribadita recentemente dal c.s. 2140/2004, chiarisce che l'agibilità non è automatica, in quanto il condono edilizio prescrive esclusivamente i reati penali ed amministrativi per quanto riguarda abusi edilizi ed urbanistici ma non quelli di natura igienico - sanitaria...sostanzialmente richiedere l'agibilità per immobili condonati è legittimo, ma non possono essere concesse deroghe igienico-sanitarie in fase di agibilità: praticamente l'u.t.c. istruisce la pratica di agibilità controllando la conformità al regolamento locale di igiene (mettendo da parte il regolamento edilizio e le norme urbanistiche)...sono sicuro di ciò per recente esperienza professionale!!!!
Lucio :
non conosco la giurisprudenza che hai citato ma credo che non possa affermarsi genericamente che il condono edilizio non sani gli abusi di natura igienico-sanitaria riguardanti le caratteristiche che sottendono l'agibilità deggliimmobili. E difatti, se così non fosse la norma avrebbe dovuto specificare che in caso di contrasto con una norma igienico-sanitaria l'abuso non era condonabile (a titolo di esempio... non sono condonabili gli abusi in edifici residenziali se gli alloggi non hanno l'altezza minima interna compatibile ... oppure chi più ne ha più ne metta). Ovviamente il caso è diverso laddove la norma igienico-sanitaria attenga a problematiche diverse da quelle trattate del regolamento edilizio (ad esempio il condono mi rende agibile sotto il profilo edilizio un opificio industriale ma potrei aver necessità di sistemare anche altre problematiche non aventi la stessa fonte tipo immissioni in atmosfera, inquinamento acustico eccc..)
Cmq se hai il testo di questa giurisprudenza inviala così possiamo comprendere meglio la problematica ..
urba :
la norma avrebbe dovuta specificare ma non l'ha fatto...ed è in questi casi che a distanza di anni organi come la corte costituzionale o il consiglio di stato si pronunciano. il "senso" del condono è la prescrizione dei reati penali e la loro trasformazione in sanzioni ammnistrative: è una mossa implicitamente economica...
le sentenze me le ha passate un u.t.c. e le ho solo in formato cartaceo: prova qlc motore di ricerca con gli estremi che ho scritto sopra.
p.s. personalmente ho sempre pensato che il "nostro" condono edilizio fosse una grandissima fregatura...e ha sempre aperto e mai risolto (troppi) problemi
Lucio :
sono sentenze e riguardano casi specifici con circostanze specifiche ed hanno una valenza impositiva certamente inferiore a quella delle norme. Nel caso specifico richiamo il comma 20 dell'art.35 della 47/85 dove è specificamente previsto che con la C.E. in sanatoria è rilasciato anche il certificato di agibilità anche in deroga a requisiti di norme regolamentari ...
In ogni caso non mi fido mai pienamente delle interpretazioni e delle documentazioni che vengano da UTC visto che quasi sempre derivano da acquisizioni di informazioni approntate in maniera alquanto discutibile ed unilaterale e, soprattutto, poichè la gran parte dei funzionari pubblici, per loro formazione sono abituati a credere che più si nega e più meno si sbaglia
urba :
sono sentenze di c.c. e c.s. non di t.a.r. (legate a ricorsi contestuali)...si può pensare bene o male degli u.t.c. ma alla fine sono loro che rilasciano i provvedimenti...
ks :
quello che dice urba è corretto nel senso che come già dicevo nel primo post una cosa è la sanatoria e l'estinzione del reato amministrativo e/o penale, un'altra è la agibilità ovvero conformità a delle norme igienico sanitarie che nulla hanno a che vedere se non in fase progettuale con quelle utbanistico-edilizie.

lo dico sia da tecnico esterno progettista (anche se di condoni è da tanto che non ne seguo9 che da tecnico comunale e commissario

saluti

ks
fabiola :
per le vostre info.

Fabiola
Lucio :
se leggete tutta la sentenza(che gentilmente delli ha linkato) vi accorgerete che mai è citato il termine CONDONO ma, tutt'al più vine richiamata la sanatoria di opere abusive che è cosa ben diversa ....
Ed infatti ritengo che erroneamente il redattore di edilportale parli di condono perchè nel caso della sentenza riportata è chiaro che ci si riferisca ad una sanatoria ...
Ribadisco che per legge (comma 20 art.35 L.47/85) l'agibilità nel caso dei condoni edilizi deve seguire necessariamente la concessione in sanatoria derogando anche, se del caso, alle specifiche norme del regolamento d'igiene.
P.S. mi sorge un dubbio .... ma dove sta scritto che per rilasciare il cert. di agibilità occorre il parere sanitario ???
Angy :
Date un'occchiata anche qui, alla sentenza n. 2140, in cui la parola condono viene citata :

"...in quanto la disciplina del condono edilizio, per il suo carattere di eccezionalità e derogatorio, non è suscettibile di interpretazioni estensive..."

www.edilportale.com/edilnews/Npopup.asp?IDDOC=5073


Angy
Lucio :
in buona sostanza nella sentenza che angy richiama viene espresso il principio che la norma regolamentare (tipo altezza minima) può essere derogata mentre le norme di carattere superiore che tutelano più interessi più generali quali l'igiene e la salubrità (tipo areazione o immissioni ecc...) vanno valutate di caso in caso ..
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