Salve,
l'art. 24 delle NTA del PRG di Roma subordina gli interventi esterni in zona A al parere preventivo della Soprintendenza ai Beni Architettonici. La nota recita “...limitatamente alle parti comuni di rilevanza esterna”.
Vi chiedo se è sostenibile la tesi che nelle chiostrine interne la sostituzione per esempio di una finestra in porta finestra o la sostituzione di una scala di collegamento non obblighi a richiedere il parere di cui
giosa : [post n° 246857]