Dubbio: su fattura a un amministratore condominiale la ritenuta d'cconto da versare è il 20% o il 4% dell'imponibile?
Grazie mille!!!
greta : [post n° 219349]
ritenuta d'acconto
è una prestazione professionale? se così fosse non puoi emettere ricevuta con ritenuta d'acconto, devi aprire P.IVA, la ritenuta d'acconto puoi usarla come semplice disegnatore nn come architetto e in ogni caso è il 20%...
dunque, io ho regolare p. iva solo che l'amministratore sostiene che devo emettere fattura con ritenuta d'acconto calcolata al 4%...mentre io l'avevo fatta al 20%. Vorrei sapere se ha o meno ragione!! Grazie mille.
la ritenuta d'acconto è del 20% non esiste quella del 4% se l'amministratore dice così è perchè vuole pagare meno tasse.
Se hai regolare P.IVA devi emettere fattura con tanto di iva (che dipende dal regime con cui operi) e 2% inarcassa. Comunque dai un oochiata a questo link:
www.professionearchitetto.it/tools/fattura/index.html
Se hai regolare P.IVA devi emettere fattura con tanto di iva (che dipende dal regime con cui operi) e 2% inarcassa. Comunque dai un oochiata a questo link:
www.professionearchitetto.it/tools/fattura/index.html
l'amministratore di condominio è sostituto d'imposta: quindi verserà lui per tuo conto, all'erario, il 20% della ritenuta. Forse si riferiva al contributo integrativo del 2%, che deve comparire nella tua fattura di architetto (presumo), a meno che la fattura non sia intestata ad altro architetto/ingegnere: visto che si sta decidendo in questi gg se aumentarlo al 4%, forse non vi siete capiti.
Per i condomini la ritenuta d'acconto è pari al 4%, ma molti amministratori richiedono il 20%.
Da una breve ricerca sul web ho notato che esiste questa ritenuta del 4% ma come al solito le leggi italiane non sono chiare, quindi difficile capire...prova a vedere qui:
www.fiscoetasse.it/forum/dillo-fisco-e-tasse/35991-ritenuta-dacconto…
www.fiscoetasse.it/forum/dillo-fisco-e-tasse/35991-ritenuta-dacconto…
Dunque, ho chiesto nel frattempo a più di un commercialista e sembrerebbe che nei confronti delle imprese sia corretto versare il 4% mentre i professionisti debbano mettere in fattura il 20%. Ciao e grazie a tutti.
tutto errato!!! la norma in vigore sui Condomini (finanziaria 2007) parla del 4%......Sin dal 1998, si è attribuita al condominio la qualità di sostituto d'imposta; il che significa che ogni qualvolta ci si rifà ad un libero professionista ( avvocato, ingegnere, lo stesso amministratore) per ottenere una prestazione d'interesse condominiale, all'atto del pagamento, il condominio è per suo tramite l'amministratore è tenuto a trattenere per poi versare entro il 16 del mese successivo , mediante il mod. f24 (che per i titolari di partita iva, a partire dall'1/1/2007 non si effettua direttamente più in posta o banca, ma in modo del tutto telematico) la ritenuta d'acconto per un'ammontare del 20% (coincidente con il valore iva) quale appunto sostituto nel versamento della stessa.
Il fine pero' di questo articolo non è tanto quello di fare la su citata precisazione , comunque dovuta, ma che credo oramai conosciuta da chiunque abbia a che fare con il condominio; ma è soprattutto quello di evidenziare un nuovo ed importantissimo adempimento conferito all'amministratore e sulla cui confusione purtroppo ancora si dibatte.
In pratica, con la nuova finanziaria si è infatti arrivati a concludere che il condominio non è più solo sostituto d'imposta (nella misura del 20% ) per i liberi professionisti ma lo diventa anche (nella misura del 4%) per gli artigiani operanti all'interno del condominio, e qui ulteriore confusione; ci si domanda infatti quali artigiani devono essere inseriti e quali no, fino a quali importi bisogna non versarla e oltre quale limite invece si è chiamati a versarla; oggi fortunatamente con una circolare della Confedilizia apparsa su Italia Oggi si arriva a qualche precisazione (o ad ulteriore confusione non dovuta certamente a Confedilizia!!), e nello specifico si è arrivati a concludere che l'obbligo di versare l'acconto d'imposta del 4% sui corrispettivi elargiti dal condominio all'appaltatore si applica unicamente verso soggetti che svolgono attività imprenditoriale, restando pertanto esclusi i piccoli artigiani che non dispongono di organizzazione di uomini e mezzi.
Per ciò che invece riguarda i termini ( e su cui vi è ancora un forte dibattito) si ritiene che gli adempimenti da sost.d'imposta (ossia il versamento della ritenuta d'acconto) siano applicabili alle fatture comunque saldate a partire dal 1 gennaio 2007 anche se relative a lavori effettuati nel 2006, in conclusione quindi si è precisato che per le prestazioni eseguite e fatturate nel corso del 2006 o anche per gli anni precedenti, ma non ancora saldate dal condominio, bisogna far ricorso a principi di carattere generale che consigliano ai condomini (e ai loro amministratori) di eseguire la ritenuta al 4% qualora essi materialmente si vadano a pagare a partire dal 1/1/2007. In conclusione di ciò quindi si puo' in qualche modo arrivare a concludere che devono essere considerate quali prestazioni oggetto di ritenuta:
a) Gli Appalti con imprese edili per interventi di manutenzione o ristrutturazione;
b) Gli Appalti con impresa di pulizia;
c) Gli Appalti con imprese addette alla manutenzione di giardini, piscine o altre parti condominiali;
d) Le amministrazioni di condominio effettuate dalle società.
Al contrario invece dovranno essere escluse dal versamento della ritenuta:
a) Contratti di somministrazione e fornitura enel, gas, acqua;
b) Contratti di assicurazione;
c) Prestazioni d'opera in genere
Proprio su quest' ultimo punto vi sono ancora dei dubbi; la confedilizia infatti consiglia di escludere tutte le attività inquadrabili nel contratto d'opera , quali ad esempio i piccoli artigiani poichè questi ultimi infatti per ottenere il risultato finale si rifanno principalmente al lavoro personale del prestatore d'opera; a differenza invece di chi effettua il lavoro susseguentemente ad un contratto di appalto, con cui la parte terza assume con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di eseguire un'opera o un servizio, dietro il pagamento di una somma di denaro, avvalendosi in tale caso di una organizzazione imprenditoriale.
Il fine pero' di questo articolo non è tanto quello di fare la su citata precisazione , comunque dovuta, ma che credo oramai conosciuta da chiunque abbia a che fare con il condominio; ma è soprattutto quello di evidenziare un nuovo ed importantissimo adempimento conferito all'amministratore e sulla cui confusione purtroppo ancora si dibatte.
In pratica, con la nuova finanziaria si è infatti arrivati a concludere che il condominio non è più solo sostituto d'imposta (nella misura del 20% ) per i liberi professionisti ma lo diventa anche (nella misura del 4%) per gli artigiani operanti all'interno del condominio, e qui ulteriore confusione; ci si domanda infatti quali artigiani devono essere inseriti e quali no, fino a quali importi bisogna non versarla e oltre quale limite invece si è chiamati a versarla; oggi fortunatamente con una circolare della Confedilizia apparsa su Italia Oggi si arriva a qualche precisazione (o ad ulteriore confusione non dovuta certamente a Confedilizia!!), e nello specifico si è arrivati a concludere che l'obbligo di versare l'acconto d'imposta del 4% sui corrispettivi elargiti dal condominio all'appaltatore si applica unicamente verso soggetti che svolgono attività imprenditoriale, restando pertanto esclusi i piccoli artigiani che non dispongono di organizzazione di uomini e mezzi.
Per ciò che invece riguarda i termini ( e su cui vi è ancora un forte dibattito) si ritiene che gli adempimenti da sost.d'imposta (ossia il versamento della ritenuta d'acconto) siano applicabili alle fatture comunque saldate a partire dal 1 gennaio 2007 anche se relative a lavori effettuati nel 2006, in conclusione quindi si è precisato che per le prestazioni eseguite e fatturate nel corso del 2006 o anche per gli anni precedenti, ma non ancora saldate dal condominio, bisogna far ricorso a principi di carattere generale che consigliano ai condomini (e ai loro amministratori) di eseguire la ritenuta al 4% qualora essi materialmente si vadano a pagare a partire dal 1/1/2007. In conclusione di ciò quindi si puo' in qualche modo arrivare a concludere che devono essere considerate quali prestazioni oggetto di ritenuta:
a) Gli Appalti con imprese edili per interventi di manutenzione o ristrutturazione;
b) Gli Appalti con impresa di pulizia;
c) Gli Appalti con imprese addette alla manutenzione di giardini, piscine o altre parti condominiali;
d) Le amministrazioni di condominio effettuate dalle società.
Al contrario invece dovranno essere escluse dal versamento della ritenuta:
a) Contratti di somministrazione e fornitura enel, gas, acqua;
b) Contratti di assicurazione;
c) Prestazioni d'opera in genere
Proprio su quest' ultimo punto vi sono ancora dei dubbi; la confedilizia infatti consiglia di escludere tutte le attività inquadrabili nel contratto d'opera , quali ad esempio i piccoli artigiani poichè questi ultimi infatti per ottenere il risultato finale si rifanno principalmente al lavoro personale del prestatore d'opera; a differenza invece di chi effettua il lavoro susseguentemente ad un contratto di appalto, con cui la parte terza assume con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di eseguire un'opera o un servizio, dietro il pagamento di una somma di denaro, avvalendosi in tale caso di una organizzazione imprenditoriale.