lalli : [post n° 231196]

IVA detraibile e 2% inarcassa

Buonasera a tutti.
Confesso subito la mia immensa ignoranza per tutto ciò che concerne fisco, partita iva, tasse e c.
Avrei bisogno di chiarirmi un paio di cosucce...
Ho partita IVA e sono una libera professionista, ormai da 5 anni. Ma stasera, leggendo qua e là le vostre domande e risposte, mi è sorto un dubbio. Il 90% delle mie fatture sono per ingegneri o architetti... NON dovrei quindi mettere il 2% (futuro 4%) per INARCASSA?
Seconda domanda: qualcuno ha un elenco di cosa posso detrarre dall'iva e in che percentuale? (Che so... cellulare, benzina, acquisti di cancelleria, materiale "informatico"...).
Grazie mille... e scusate di nuovo l'ignoranza!

PS: "ovviamente" sono seguita da un commercialista, ma visto che si fa pagare anche l'aria che respira... non faccio queste domande, forse banali, a lui, per non vedermi poi nella parcella anche la voce "risposte a quesiti cliente"...
poipoi :
Se la tua fattura è fatta a un architetto o a un ingegnere o una società di ingegneria o di architettura il 2% non va inserito in fattura. Nella dichiarazione Inarcassa di fine anno c'è un campo apposta per indicare gli importi delle fatture corrisposte a questi soggetti.
Se sei seguita da un commercialista, manda a lui tutte le fatture di spesa e poi decide lui cosa toglierti e cosa no.
lalli :
Ho chiesto proprio al mio commercialista... e lui sostiene invece, al contrario, che io debba mettere il 2% anche in questo caso...
E i misteri continuano... ;-)
poipoi :
non può essere. vi sarete spiegati male.

Statuto Inarcassa art. 23.6
www.inarcassa.it/contribuenti_inarcassa/contr_index.html

Il contributo integrativo non è dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri ed architetti anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti. Il contributo integrativo inoltre non è dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra società di ingegneria e tra queste e gli ingegneri e gli architetti, anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti. Il contributo invece è dovuto quando il destinatario della prestazione professionale è l’ingegnere, l’architetto, l’associazione o società di professionisti, o la società di ingegneria quale committente finale.
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