emy : [post n° 283787]

PAGAMENTO DELLA PARCELLA

Salve,ho un problema che credo sia comune a molti.Ho effettuato le pratiche per un grosso progetto,iniziato un paio di anni fà, con un imprenditore con il quale ho un contratto che prevede diversi step di pagamento che corrispondono alle varie fasi di approvazione del progetto.Ora la procedura di approvazione è quasi al termine,mancano poche settimane, tutto quello che era da fare da parte mia è stato svolto,integrazioni varie consegnate ecc...Ovviamente i pagamenti sono in netto ritardo e l'imprenditore accampa di volta in volta scuse, neanche molto fantasiose,per ritardare e posticipare i pagamenti a dopo che otterrà la concessione.Adesso però è da un mese che con insistenza e maleducazione mi bombarda di chiamate perchè vuole i file cad del progetto perchè vuole darli allo strutturista e futuro DD.LL.Ovviamente non li consegnerò mai a lui direttamente ma semmai al professionista, e ho intenzione di non consegnarli finchè non regolarizza i pagamenti.C'è un modo che non sia l'ingiunzione di pagamento e taratura parcella che è onerosa, per farsi garantire i pagamenti?Le cambiali a garanzia eventualmente esistono ancora?
kitto :
Ti copio-incollo un quesito simile dal sito dell'Ordine degli architetti di Torino:

L’ARCHITETTO CHE VUOLE FARSI LIQUIDARE LA PARCELLA È TENUTO, IN VIA PRELIMINARE, ALLA CONSEGNA DEL LAVORO SVOLTO O PUÒ RITENERLO FINO AL SALDO?

L’art. 2222 del codice civile definisce il contratto d’opera come quel contratto con cui la “persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio(…)”.
La dottrina, peraltro, ha recentemente rammentato come dall’art. 2225 del codice civile, dedicato al corrispettivo, si evinca agevolmente come il contratto d’opera rappresenti un contratto sinallagmatico, “caratterizzato, appunto, dalle prestazioni reciproche del compimento dell’opus da parte dell’artefice, e dal pagamento del compenso, incombente sul committente”. Ciò posto, attesa la sinallagmaticità del rapporto instaurato tra committente e prestatore d’opera (nel caso di specie, intellettuale) pare logico ritenere che il diritto al pagamento della prestazione professionale sorgerà solo con l’erogazione della stessa, erogazione che nel caso di specie si realizzerà attraverso la consegna dei progetti.
Sino ad allora, infatti, non paiono realizzarsi i presupposti per il perfezionarsi dell’obbligazione a carico del committente di corrispondere quanto pattuito.
Dunque, una volta consegnati i progetti, il professionista potrà legittimamente richiedere il pagamento della parcella, essendosi ormai concretizzato il sinallagma contrattuale.
Questione totalmente diversa, peraltro, è l’eventualità in cui in sede contrattuale sia stata convenuta la corresponsione di anticipi ovvero di forme di pagamento differentemente modulata.
Da ultimo, circa il diritto di ritenzione – peraltro espressamente vietato nel caso di specie dall’art. 2235 del codice civile – corre l’onere di segnalare come lo stesso abbia ad oggetto “le cose ed i documenti ricevuti” dal prestatore nel corso dell’espletamento del proprio incarico sicché, va da sé, la mancata consegna dei progetti oggetto dell’incarico professionale non pare riconducibile all’istituto della “ritenzione”.
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