So di diversi colleghi che non pagano la quota annuale da anni. Eppure non è che abbiano problemi particolari: nessuno li "va a cercare", non pagano sanzioni, continuano ad usare il timbro ed esercitare.
A questo punto mi chiedo a che serva essere tra i "fessi" che pagano... :-(
desnip : [post n° 319155]
Pagamento quota ordine
quest'anno mi sono dimenticata di pagare, un mese dopo la scadenza mi hanno telefonato per dirmi di mettermi in regola...
in questi casi i comportamenti degli Ordini sono vari. C'è chi sospende in automatico quell'iscritto alla fine dell'anno, c'è chi aspetta qualche anno prima di sospendere, ed evidentemente c'è qualche Ordine che non ci pensa proprio, dato che poi questi sono gli stessi che li votano.
Ho sentito fare ragionamenti finto-pietistici tipo "sono momenti difficili e dobbiamo comprendere". Ma siamo tutti in difficoltà, e non vedo perché alcuni devono avere un vantaggio rispetto ad altri.
È davvero deprimente.
Ho sentito fare ragionamenti finto-pietistici tipo "sono momenti difficili e dobbiamo comprendere". Ma siamo tutti in difficoltà, e non vedo perché alcuni devono avere un vantaggio rispetto ad altri.
È davvero deprimente.
Condivido pienamente GG... Il problema è appunto che non ti ritirano il timbro, e penso che il committente o l'impiegato del comune che vede la pratica timbrata non si prenda la briga di controllare se l'architetto in questione è in regola col pagamento delle quote dell'Ordine.
Non penso nemmeno che giuridicamente questi professionisti siano sanzionabili penalmente per esercizio abusivo della professione: in fondo restano comunque veri architetti. Penso che al massimo commettano un illecito disciplinare delle norme deontologiche.
Non penso nemmeno che giuridicamente questi professionisti siano sanzionabili penalmente per esercizio abusivo della professione: in fondo restano comunque veri architetti. Penso che al massimo commettano un illecito disciplinare delle norme deontologiche.
non proprio Ily.
Quando sei "sospeso dall'esercizio professionale" non puoi esercitare.
Se ti beccano a firmare quando sei sospeso, e non è una cosa complicata dato che scripta manent, puoi essere radiata. In quel caso non c'è più un Ordine in Italia che ti può iscrivere = non puoi firmare = non puoi lavorare come architetto, ma solo per un certo periodo. Che io sappia la radiazione non è un provvedimento definitivo, mi pare che duri qualche anno.
Quando sei "sospeso dall'esercizio professionale" non puoi esercitare.
Se ti beccano a firmare quando sei sospeso, e non è una cosa complicata dato che scripta manent, puoi essere radiata. In quel caso non c'è più un Ordine in Italia che ti può iscrivere = non puoi firmare = non puoi lavorare come architetto, ma solo per un certo periodo. Che io sappia la radiazione non è un provvedimento definitivo, mi pare che duri qualche anno.
E come disse l'odontotecnico che faceva il dentista a striscia, alla domanda "guardi che e' esercizio abusivo della professione medica lo sa cosa rischia?"
"Hai voglia se lo so mi hanno gia beccato diverse volte, mi fanno 500 euro di multe e se ne vanno e sai che mi frega? me li faccio in un giorno"
"Hai voglia se lo so mi hanno gia beccato diverse volte, mi fanno 500 euro di multe e se ne vanno e sai che mi frega? me li faccio in un giorno"
E' un caso diverso Alle: l'odontotecnico non è un dentista e quindi non può fare il medico, un architetto non in regola con le quote resta comunque abilitato all'esercizio della professione di architetto.
L'Abusivo esercizio di una professione, è un delitto disciplinato dall'art. 348 del codice penale italiano.
Tale norma punisce chiunque eserciti una professione per l'esercizio della quale è prevista l'ammissione ed iscrizione a speciali albi o elenchi, senza esserne stato abilitato a norma di legge.
Questa è una tipica norma penale in bianco in quanto, per poter definire con certezza cosa sia lecito o meno, la norma penale ha bisogno di essere integrata da altra norma dell'ordinamento. Nella specie è demandata al diritto amministrativo stabilire quali professioni siano esercitabili con una speciale abilitazione.[1]
Si deve ritenere colpevole di abusivismo:
chi non è stato abilitato
chi è in possesso di titolo idoneo, ma non è iscritto all'Albo
l'iscritto all'Albo che sia stato sospeso o radiato dallo stesso
il diplomato o laureato e/o abilitato in altro Paese, ma con titolo non riconosciuto dallo Stato italiano.
Tale norma punisce chiunque eserciti una professione per l'esercizio della quale è prevista l'ammissione ed iscrizione a speciali albi o elenchi, senza esserne stato abilitato a norma di legge.
Questa è una tipica norma penale in bianco in quanto, per poter definire con certezza cosa sia lecito o meno, la norma penale ha bisogno di essere integrata da altra norma dell'ordinamento. Nella specie è demandata al diritto amministrativo stabilire quali professioni siano esercitabili con una speciale abilitazione.[1]
Si deve ritenere colpevole di abusivismo:
chi non è stato abilitato
chi è in possesso di titolo idoneo, ma non è iscritto all'Albo
l'iscritto all'Albo che sia stato sospeso o radiato dallo stesso
il diplomato o laureato e/o abilitato in altro Paese, ma con titolo non riconosciuto dallo Stato italiano.
Ily era in risposta a gg che diceva che se firmi mentre sei sospeso oltre ad eventuali provvedimente dall'ordine sei comunque un abusivo esattamente come uno con la licenza media
@Alle. Dove hai trovato quell'interpretazione dell'art. 348? Io leggo solamente:
Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione. (e qui torna con l'odontotecnico).
Questo vuole dire che l'esercizio abusivo vale per chi non ha l'abilitazione. Cosa c'entra una sospensione temporanea non deontologici? Però posso sbagliarmi, non sono così ferrato.
Come dicevo, un professionista può essere sospeso per un illecito deontologico, oppure per morosità. Chiaramente è il primo caso quello più grave, e se vale quello che dici tu, allora si comprende perché non vengono sospesi dei colleghi per morosità. Non perché non sia giusto, ma perché ti arriverebbero una valanga di ricorsi che renderebbero inefficace qualsiasi provvedimento.
Ho ricontrollato. La radiazione vale al massimo per due anni.
Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione. (e qui torna con l'odontotecnico).
Questo vuole dire che l'esercizio abusivo vale per chi non ha l'abilitazione. Cosa c'entra una sospensione temporanea non deontologici? Però posso sbagliarmi, non sono così ferrato.
Come dicevo, un professionista può essere sospeso per un illecito deontologico, oppure per morosità. Chiaramente è il primo caso quello più grave, e se vale quello che dici tu, allora si comprende perché non vengono sospesi dei colleghi per morosità. Non perché non sia giusto, ma perché ti arriverebbero una valanga di ricorsi che renderebbero inefficace qualsiasi provvedimento.
Ho ricontrollato. La radiazione vale al massimo per due anni.
per gg vole voso dire che per lo stato italiano che tu sia un muratore con la licenza mefia, un dottore in architettrua, o un architetto sospeso/radiato se un abusivo in egual modo
l'irterpretazione della legge l'avevo trovata in un articolo del 24ore che dava el varie senteze tipo Corte di Cassazione, sez. VI, pen., Sentenza del 24 maggio 2007, n. 20439 ecc ecc
l'irterpretazione della legge l'avevo trovata in un articolo del 24ore che dava el varie senteze tipo Corte di Cassazione, sez. VI, pen., Sentenza del 24 maggio 2007, n. 20439 ecc ecc
scusami ma quand'e' che ho detto che si possono sospendere colleghi per morosita'?
io stavo solo dicendo che il reato di esercizio abusivo della professione in italia e' veramente blando rischi di piu a fregare una mela al mercato
io stavo solo dicendo che il reato di esercizio abusivo della professione in italia e' veramente blando rischi di piu a fregare una mela al mercato
per quanto riguarda il sospeso/radiato che e' un abusivo se esercita se ne parlava qui www.omceo.me.it/ordine/struttura/ordinamento.pdf dalla seconda pagina
Alle. Quello che mi indichi conferma tutta l'opinabilità della questione e quanto sia materia da giuristi e non da architetti, come credo siamo tutti qui Ricordati solo che un sospeso è iscritto, e un cancellato no. Ciò non toglie che le difficoltà le abbiamo tutti, e chi non paga dovrebbe essere sempre punito, per rispetto di chi paga, anche se la pena va commisurata alla gravità del "reato". Che un Ordine sembra che non faccia proprio niente, non è un bello spettacolo, ma andrebbe visto caso per caso, senza generalizzare.
Magari aggiornare gli importi delle multe aiuterebbe.
Magari aggiornare gli importi delle multe aiuterebbe.
Da questo articolo io avevo capito che pure un sospeso commette reato
Altro interessante principio è stato affermato dalla Cassazione Pen. Sez. VI con sentenza del 9
novembre
1995 (“Giust. Pen.” 1996, II, 728), nella quale è detto che «la
sospensione cautelare
dall’esercizio della
professione forense adottata l’ordinamento professionale dall’Ordine degli
Avvocati e Procuratori non ha
alcuna comunanza con la pena accessoria dell’interdizione
dall’esercizio di una professione di cui all’art.
30
cp. Mentre la prima costituisce estrinsecazione di
una funzione amministrativa, la seconda rappresenta una
sanzione penale perché consegue di
diritto alla condanna come effetto penale della stessa. Le due sanzioni,
pertanto, operano in ambiti
e su basi
diverse, per cui possono concorrere e le sorti dell’una non sono
influenzate da quelle
subite dall’altra». Affermando tale principio la Corte di Cassazione ha escluso che,
essendo stata
dichiarata estinta per indulto la pena accessoria dell’interdizione d
alla professione pronunciata
ex
art.30 cp, del pari potesse ritenersi estinta la sospensione cautelare dall’esercizio della professione
adottata dall’Ordine degli Avvocati e Procuratori; con riguardo a una siffatta fattispecie è stata
pertanto
ritenuta la
configurabilità del reato di esercizio abusivo della professione. Sebbene riferito
alla professione
forense, il principio assume rilevanza generale nei confronti di tutte le professioni
protette, rimanendo
assunto che l’esercizio professionale in costanza
di sospensione o di
radiazione, irrogate con provvedimento
disciplinare dall’Ordine, integra gli estremi del reato di
esercizio abusivo ex art. 348 cp.
Altro interessante principio è stato affermato dalla Cassazione Pen. Sez. VI con sentenza del 9
novembre
1995 (“Giust. Pen.” 1996, II, 728), nella quale è detto che «la
sospensione cautelare
dall’esercizio della
professione forense adottata l’ordinamento professionale dall’Ordine degli
Avvocati e Procuratori non ha
alcuna comunanza con la pena accessoria dell’interdizione
dall’esercizio di una professione di cui all’art.
30
cp. Mentre la prima costituisce estrinsecazione di
una funzione amministrativa, la seconda rappresenta una
sanzione penale perché consegue di
diritto alla condanna come effetto penale della stessa. Le due sanzioni,
pertanto, operano in ambiti
e su basi
diverse, per cui possono concorrere e le sorti dell’una non sono
influenzate da quelle
subite dall’altra». Affermando tale principio la Corte di Cassazione ha escluso che,
essendo stata
dichiarata estinta per indulto la pena accessoria dell’interdizione d
alla professione pronunciata
ex
art.30 cp, del pari potesse ritenersi estinta la sospensione cautelare dall’esercizio della professione
adottata dall’Ordine degli Avvocati e Procuratori; con riguardo a una siffatta fattispecie è stata
pertanto
ritenuta la
configurabilità del reato di esercizio abusivo della professione. Sebbene riferito
alla professione
forense, il principio assume rilevanza generale nei confronti di tutte le professioni
protette, rimanendo
assunto che l’esercizio professionale in costanza
di sospensione o di
radiazione, irrogate con provvedimento
disciplinare dall’Ordine, integra gli estremi del reato di
esercizio abusivo ex art. 348 cp.
Ecco, è questo che vorrei. Multe. Sanzioni. Non è che voglio che uno che non paga sia radiato o sospeso.
Oppure decidiamo tutti di non pagare.
Oppure decidiamo tutti di non pagare.
Allora. È confermato che un sospeso che esercita commette esercizio abusivo.
Il problema è che va seguita una procedura imposta dal Regio Decreto del 1925. Prima ci vuole un'ammonizione, poi un provvedimento di censura, poi la sospensione, che va notificata con ufficiale giudiziario (quindi serve un avvocato), poi la cancellazione (idem). Tempi lunghissimi e spese elevate per morosità di poche centinaia di euro. Insomma, anche volendo non funziona. Bisognerebbe semplificare, e non è l'unico caso. Sarebbe materia per i Consigli Nazionali.
Per altri ordinamenti la questione è più semplice, ma non per architetti e ingegneri.
Il problema è che va seguita una procedura imposta dal Regio Decreto del 1925. Prima ci vuole un'ammonizione, poi un provvedimento di censura, poi la sospensione, che va notificata con ufficiale giudiziario (quindi serve un avvocato), poi la cancellazione (idem). Tempi lunghissimi e spese elevate per morosità di poche centinaia di euro. Insomma, anche volendo non funziona. Bisognerebbe semplificare, e non è l'unico caso. Sarebbe materia per i Consigli Nazionali.
Per altri ordinamenti la questione è più semplice, ma non per architetti e ingegneri.