Barbara85 : [post n° 327807]
Compatibilità professione architetto e lavoro occasionale di diversa natura
Ciao a tutti, sono un architetto iscritta all'ordine con partita iva. Fatturo regolarmente al mio studio ma ogni tanto effettuo prestazioni occasionali, soggette a sola ritenuta d'acconto con importi inferiori a 5000€, per lavori che NON rientrano nella mia attività professionale (vd. promoter - vestierista etc.). Il mio commercialista dice che in realtà non posso farlo. Qualcuno mi può dare un feedback in merito? So che non è possibile effettuare prestazioni occasionali per attività legate alla mia professione, ma tutto il resto?!
è una questione già discussa, alcuni dicono che non si possa fare. Il mio commercialista invece non ha obiettato per prestazioni occasionali non inerenti alla professione (docenze photoshop)
La giurisprudenza in merito si è espressa in senso positivi.
Puoi trovare tutto in un link di cui non mi prendo la paternità e che è molto chiaro
http://datastorage02.maggioli.it/data/docs/www.ingegneri.cc/CNI_Circ…
La Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha affermato che l’esclusione prevista dall’art. 61, comma 3 del d.lgs. 276/2003 “opera nel caso in cui l’attività prestata dal collaboratore sia attinente all’albo professionale di iscrizione”.
La Direzione generale ha aggiunto che il problema posto dall’Ordine degli ingegneri di Teramo appare risolta nell’interpello n. 65/2008 (di cui si riporta il testo tra gli allegati) in materia di contratto a progetto relativo al conferimento di un incarico di ‘collaborazione autonoma’ a un soggetto titolare di partita IVA e iscritto alla Gestione separata Inps, che svolge un’attività non rientrante tra quelle per le quali sia prescritta l’iscrizione a un albo professionale.
L’interpello citato sulla questione specifica precisa che “Il soggetto titolare di partita IVA può rendere prestazione lavorativa in regime di collaborazione coordinata e continuativa a progetto solo qualora la stessa non rientri nell’ambito dell’attività ordinaria svolta professionalmente”, confermando così la possibilità per i professionisti di stipulare contratti a progetto.
Ciao !
email
Puoi trovare tutto in un link di cui non mi prendo la paternità e che è molto chiaro
http://datastorage02.maggioli.it/data/docs/www.ingegneri.cc/CNI_Circ…
La Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha affermato che l’esclusione prevista dall’art. 61, comma 3 del d.lgs. 276/2003 “opera nel caso in cui l’attività prestata dal collaboratore sia attinente all’albo professionale di iscrizione”.
La Direzione generale ha aggiunto che il problema posto dall’Ordine degli ingegneri di Teramo appare risolta nell’interpello n. 65/2008 (di cui si riporta il testo tra gli allegati) in materia di contratto a progetto relativo al conferimento di un incarico di ‘collaborazione autonoma’ a un soggetto titolare di partita IVA e iscritto alla Gestione separata Inps, che svolge un’attività non rientrante tra quelle per le quali sia prescritta l’iscrizione a un albo professionale.
L’interpello citato sulla questione specifica precisa che “Il soggetto titolare di partita IVA può rendere prestazione lavorativa in regime di collaborazione coordinata e continuativa a progetto solo qualora la stessa non rientri nell’ambito dell’attività ordinaria svolta professionalmente”, confermando così la possibilità per i professionisti di stipulare contratti a progetto.
Ciao !