Claudio : [post n° 438437]

Doppia conformità in sanatoria

Più di dieci anni fa nella esecuzione di una CIAL il cliente durante i lavori ha deciso di non procedere, per ragioni economiche alla traslazione di una tavolato esistente di pochi centimetri per raggiungere la superficie minima della camera da letto. In seguito sono state introdotte delle modifiche al regolamento edilizio comunale ed in conseguenza di ciò la superficie della camera ora soddisfa ampiamente i requisiti minimi . Non potendo garantire la doppia conformità non sarà mai possibile ottenere la sanatoria, cosa è possibile fare per regolarizzare lo stato di fatto, e se è possibile. grazie
archspf :
La CILA in sanatoria sott'intende solo una sanzione amministrativa pecuniaria per tardiva comunicazione, è ritenuto pacifico che non soggiaccia al requisito della doppia conformità, ma solo al periodo di manifestazione dell'abuso, che deve essere ricompreso in una data posteriore all'entrata in vigore del dispositivo (2010).
Ricordo inoltre che vige la normativa sovraordinata sui requisiti di abitabilità (DM 5 Luglio 1075).
Claudio :
Quindi è possibile procedere ad una CILA in sanatoria per regolarizzare una situazione generatasi nel 2011 ? Non capisco come sia possibile non essere sanzionati per una situazione illegittima sino alla modifica del Regolamento Edilizio Comunale che ora consente una superficie minore per la camera da letto e rispetto alla quale ora sono in regola e quindi la possibilità di avere una rappresentazione corretta dello stato nei luoghi nel fascicolo in Comune. Grazie
delli :
il riferimento per la sanatoria del tuo caso è art 37 del DPR 380/2001 e NON art 36 (che prevede doppia conformità)
bye
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