Buongiorno
ultimamente in molti mi chiedono se sia possibile sostituire gli infissi beneficiando del bonus barriere architettoniche al 75%. Il mio dubbio è il seguente: se il cliente ha abitazione a piano superiore al piano terra e senza ascensore è giustificabile il ricorso al bonus sopracitato? visto che comunque il nostro intervento non è sufficiente (da solo) a superare le barriere architettoniche? Grazie
Katia : [post n° 478165]
Bonus 75% barriere architettoniche per sostituzione infissi
Ognuno opera in propria coscienza sapendo che occorre rispettare il DM 236/89 con tanto di asseverazione tecnica e che non vi è correlazione tra intervento primario e secondario. Francamente la sola sostituzione degli infissi (o del bagno) senza altre opere che permettano all'immobile di rispettare perlomeno il requisito minimo della visitabilità (impossibile in assenza di ascensore), sono solo l'ennesimo "american job".
Hanno "tolto" il Superbonus perchè secondo loro favoriva le truffe (lo ricordo, appena il 3%), ed hanno introdotto l'ennesimo bonus di scopo (sacrosanto non fraintendete) ma senza limiti alla fantasia, appannaggio di chi intende goderne solo perchè le cessioni sugli altri sono state bloccate.
Hanno "tolto" il Superbonus perchè secondo loro favoriva le truffe (lo ricordo, appena il 3%), ed hanno introdotto l'ennesimo bonus di scopo (sacrosanto non fraintendete) ma senza limiti alla fantasia, appannaggio di chi intende goderne solo perchè le cessioni sugli altri sono state bloccate.
La Direzione Regionale della Valle d’Aosta dell’Agenzia delle Entrate in realtà – tramite recente risposta a un interpello – fornisce alcuni chiarimenti ufficiali su tutti questi aspetti.
La risposta – che fa riferimento a un caso di sola sostituzione di infissi esterni e interni – conferma che la detrazione è valida anche per il solo intervento di sostituzione dei serramenti esterni e interni, “senza ulteriori lavori per l’abbattimento di altre barriere architettoniche“, fermo restando ovviamente il rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 236/1989, che riguardano principalmente l’apertura e la chiusura agevoli delle finestre, l’altezza delle maniglie (che per le finestre non deve eccedere i 130 cm), e la sicurezza delle parti mobili. In seguito a questo ho inviato un interpello ordinario per capire se sia una interpretazione solo di una regione a statuto speciale o se sia valido anche nel resto dell'Italia.
La risposta – che fa riferimento a un caso di sola sostituzione di infissi esterni e interni – conferma che la detrazione è valida anche per il solo intervento di sostituzione dei serramenti esterni e interni, “senza ulteriori lavori per l’abbattimento di altre barriere architettoniche“, fermo restando ovviamente il rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 236/1989, che riguardano principalmente l’apertura e la chiusura agevoli delle finestre, l’altezza delle maniglie (che per le finestre non deve eccedere i 130 cm), e la sicurezza delle parti mobili. In seguito a questo ho inviato un interpello ordinario per capire se sia una interpretazione solo di una regione a statuto speciale o se sia valido anche nel resto dell'Italia.