Qualcuno/a si è dedicato alla lettura del famigerato decreto?
Io ho letto la legge tenendo in parallelo il DPR 380/01 aggiornato, ho atteso che fossero emanate le direttive attuative, perché non si parlava di quantificazione delle sanzioni, ho comprato un manuale di una delle case editrici tecniche a noi dedicate, ho letto, a mio avviso accuratamente, e mi sembra che per ogni tipo di abuso reciti "è sanabile se l'opera era realizzabile con la legislazione vigente all'epoca dell'abuso", oppure rimanda alle leggi regionali (per i sottotetto) o all'art 34bis per quanto riguarda le tolleranze costruttive.
Ho letto male io? Oppure è un semplice ribadire quanto già permesso dalla normativa vigente?
Attendo Vostri commenti, grazie!
Cristiana.
Cristiana : [post n° 485923]
decreto salva casa: qualcuno lo ha letto?
Fermo restando che non vi sono "direttive attuative" in quanto si attende ancora il recepimento regionale e locale, in risposta alla tua domanda, purtroppo hai letto male.
Oltre a casi particolari, esistono due regimi:
a) art. 36: opere realizzate in assenza o in totale difformità dal permesso;
b) art. 36-bis: opere in parziale difformità o variazione essenziale dal permesso ed opere in assenza e difformità dalla SCIA.
La differenza sostanziale è che nel primo caso si permane nel principio della "doppia conformità" alla normativa urbanistica&edilizia sia al momento della realizzazione che dell'istanza, invece nel secondo si è innovato il contesto con l'introduzione del concetto di "conformità disgiunta" per cui occorre verificare la conformità alla disciplina urbanistica (pianificazione, indici, vincoli di di salvaguardia sovraordinati, ecc.) vigente al momento della domanda ed alle norme edilizie (regolamenti, requisiti igienico-sanitari, norme sulle costruzioni, antisismica, risparmio energetico, barriere architettoniche, acustica, ecc.) quest'ultime operanti al tempo dell'abuso.
Non capisco lo stupore, nel constatare che salvo i casi particolari (art. 34-ter commi 1 e 4; art. 9-bis comma 1), non sia cambiato granché e di certo non parliamo di un condono come sbandierato ai quattro venti dalla scellerata propaganda mediatica.
Preciso che non vi è alcun rinvio regionale riguardo al 34-bis, il quale rimane norma di principio sempre applicabile. Semmai il rimando indiretto è sulle definizioni di "parziale difformità" e di "variazioni essenziali", in quanto praticamente solo "astratte" e sul fatto che possono trovarsi disparità eclatanti tra regione e regione, oppure addirittura essere addirittura contrastanti con la norma di principio (v. Lazio).
Oltre a casi particolari, esistono due regimi:
a) art. 36: opere realizzate in assenza o in totale difformità dal permesso;
b) art. 36-bis: opere in parziale difformità o variazione essenziale dal permesso ed opere in assenza e difformità dalla SCIA.
La differenza sostanziale è che nel primo caso si permane nel principio della "doppia conformità" alla normativa urbanistica&edilizia sia al momento della realizzazione che dell'istanza, invece nel secondo si è innovato il contesto con l'introduzione del concetto di "conformità disgiunta" per cui occorre verificare la conformità alla disciplina urbanistica (pianificazione, indici, vincoli di di salvaguardia sovraordinati, ecc.) vigente al momento della domanda ed alle norme edilizie (regolamenti, requisiti igienico-sanitari, norme sulle costruzioni, antisismica, risparmio energetico, barriere architettoniche, acustica, ecc.) quest'ultime operanti al tempo dell'abuso.
Non capisco lo stupore, nel constatare che salvo i casi particolari (art. 34-ter commi 1 e 4; art. 9-bis comma 1), non sia cambiato granché e di certo non parliamo di un condono come sbandierato ai quattro venti dalla scellerata propaganda mediatica.
Preciso che non vi è alcun rinvio regionale riguardo al 34-bis, il quale rimane norma di principio sempre applicabile. Semmai il rimando indiretto è sulle definizioni di "parziale difformità" e di "variazioni essenziali", in quanto praticamente solo "astratte" e sul fatto che possono trovarsi disparità eclatanti tra regione e regione, oppure addirittura essere addirittura contrastanti con la norma di principio (v. Lazio).
Premesso che io sono stracontenta che non sia un condono (ennesimo), i clienti però hanno recepito proprio quello invece, e quindi mi tartassano cercando di sanare cose non sanabili.
La fattispecie della LR la hanno citata in I Municipio a Roma, per un recupero (eventuale) di un sottotetto. Il Tecnico di zona ha detto "fa riferimento la LR", come d'altra parte recita l'articolato del c.d. Salva Casa.
Mentre un altro caso, in cui nel 1973 un immobile è stato realizzato con un pilastro a distanza di ca un mt da quanto rappresentato nel catastale, ed ovviamente il comune non reperisce l'elaborato progettuale, presumo di appellarmi agli artt. 34bis comma 2 e 2 bis e cavarmela con una dichiarazione asseverata, visto che non pregiudica la statica dell'immobile e trattasi, a mio avviso, di una tolleranza esecutiva
La fattispecie della LR la hanno citata in I Municipio a Roma, per un recupero (eventuale) di un sottotetto. Il Tecnico di zona ha detto "fa riferimento la LR", come d'altra parte recita l'articolato del c.d. Salva Casa.
Mentre un altro caso, in cui nel 1973 un immobile è stato realizzato con un pilastro a distanza di ca un mt da quanto rappresentato nel catastale, ed ovviamente il comune non reperisce l'elaborato progettuale, presumo di appellarmi agli artt. 34bis comma 2 e 2 bis e cavarmela con una dichiarazione asseverata, visto che non pregiudica la statica dell'immobile e trattasi, a mio avviso, di una tolleranza esecutiva
@Cristiana purtroppo il committente finale sente quello che vuole sentire ma non è in grado di comprendere la reale portata menchèmeno le varie sfumature.
Il recupero del sottotetto è un'altra questione (marginale) e rimanda già a norma regionale esistente (L. R. Lazio n.13/2009) ed in ogni caso a livello di modifiche apportate al decreto queste riguardano eventualmente solo le distanze.
Fermo restando che quando si parla di catastale si dovrebbe sapere che questi non ha alcun valore probatorio ai fini della legittimità, nel caso di specie occorre fare attenzione poichè la data dell'abuso deve essere PROVATA e non solo dichiarata, peraltro esponendo il professionista a serie responsabilità penali, mi sfugge in tutta onestà come si possa essere così tranquilli ad affermare con certezza e senza alcuna "valutazione tecnica" a monte (che non si esplica su base presuntiva ma dimostrativa), che l'intervento (di cui non se ne conoscono le modalità costruttive ma solo astrattamente a livello di "rappresentazione") eseguito in difformità dal tiolo, non possa aver variato le "condizioni di sicurezza".
In ogni caso fuori dal regime speciale di cui all'art. 34-ter comma 4 (vale a dire con ricorso, semplifico, alla "agibilità sanante"), permane la valutazione della classe sismica, a seconda della quale occorre formalizzare la sanatoria mediante:
a) zone alta e media (1 e 2): la procedura richiamata all'art. 36-bis comma 3-bis -> Autorizzazione sismica "in sanatoria"
b) zone bassa (3 e 4): una valutazione della conformità strutturale -> perizia di idoneità statica(*)
*salvo diversa disposizione ed interpretazione futura in quanto l'attuale versione della norma non consente una uniforme o specifica lettura
Il recupero del sottotetto è un'altra questione (marginale) e rimanda già a norma regionale esistente (L. R. Lazio n.13/2009) ed in ogni caso a livello di modifiche apportate al decreto queste riguardano eventualmente solo le distanze.
Fermo restando che quando si parla di catastale si dovrebbe sapere che questi non ha alcun valore probatorio ai fini della legittimità, nel caso di specie occorre fare attenzione poichè la data dell'abuso deve essere PROVATA e non solo dichiarata, peraltro esponendo il professionista a serie responsabilità penali, mi sfugge in tutta onestà come si possa essere così tranquilli ad affermare con certezza e senza alcuna "valutazione tecnica" a monte (che non si esplica su base presuntiva ma dimostrativa), che l'intervento (di cui non se ne conoscono le modalità costruttive ma solo astrattamente a livello di "rappresentazione") eseguito in difformità dal tiolo, non possa aver variato le "condizioni di sicurezza".
In ogni caso fuori dal regime speciale di cui all'art. 34-ter comma 4 (vale a dire con ricorso, semplifico, alla "agibilità sanante"), permane la valutazione della classe sismica, a seconda della quale occorre formalizzare la sanatoria mediante:
a) zone alta e media (1 e 2): la procedura richiamata all'art. 36-bis comma 3-bis -> Autorizzazione sismica "in sanatoria"
b) zone bassa (3 e 4): una valutazione della conformità strutturale -> perizia di idoneità statica(*)
*salvo diversa disposizione ed interpretazione futura in quanto l'attuale versione della norma non consente una uniforme o specifica lettura
Sono tranquilla sulla difformità realizzata in quanto, dai documenti esaminati, il pilastro posto nella posizione realizzata, funge sicuramente da sostegno migliore alla gabbia dell'ascensore (mi rendo conto che "raccontando" uno non è che possa immaginare tutta la situazione) oltretutto parliamo di una palazzina di 3 piani realizzata nel 1973: il pilastro è lì dalla costruzione e non è possibile che sia stato spostato, ecco perché sono sicura della datazione, comunque ti ringrazio per le tue indicazioni.
C.
C.