Se chiusa da porte scorrevoli, la struttura leggera non è un gazebo e richiede il permesso di costruire
La sentenza del Consiglio di Stato che ricostruisce la definizione in base alla giurisprudenza prevalente
Secondo la giurisprudenza prevalente, per «gazebo» si intende, nella sua configurazione tipica, una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili.