Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, c.d. Decreto Incentivi che contiene la norma, attesa da tempo, che contente "di realizzare, senza alcun titolo abilitativo, interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, eliminazione di barriere architettoniche, [...] serre mobili stagionali, opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, pannelli fotovoltaici e termici, aree ludiche senza fini di lucro". Da oggi, quindi, la piccola attività edilizia non è più soggetta al controllo dell'Amministrazione Comunale. Non sarà più obbligatorio rivolgersi a un tecnico abilitato per effettuare interventi di manutenzione straordinaria, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio.
Viene recepito l'articolo 5 del Disegno di Legge Brunetta Calderoli sulle semplificazioni nei rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione - che riportiamo in calce in attesa della pubblicazione ufficiale del Decreto - che estende la possibilità di esecuzione senza alcun titolo abilitativo anche alla manutenzione straordinaria.
A nulla sono valse le obiezioni pervenute da mesi da parte dei più alti livelli di rappresentanza di Ingegneri e Architetti e anche da associazioni di categoria. L'utilizzo della decretazione d'urgenza ha interrotto qualsiasi tentativo di imbastire un ragionamento, un dialogo, e messi tutti davanti al fatto compiuto.
Fatte salve eventuali legislazioni regionali o comunali più restrittive, la norma dovrebbe essere operativa al momento della pubblicazione in Gazzetta. Il dubbio deriva dalla dizione "Salve più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale".
aggiornamento del 23 marzo 2010
Riguardo all'applicabilità a livello nazionale c'è una interessante ipotesi de ilSole24Ore del 23.03.2010. Giuseppe Santilli sostiene che il provvedimento è applicabile solo in Sardegna e in Friuli, dove la DIA è già stata abolita negli stessi casi. In tutte le altre 18 regioni, il provvedimento non è applicabile in quanto le norme regionali prevedono la DIA per gli interventi di manutenzione straordinaria, quindi la norma più restrittiva è già in vigore.
Una situazione simile a quella del Piano Casa, la cui attuazione ha dovuto attendere le differenti prese di posizione dei Comuni e delle singole Regioni. Che fra una settimana andranno al voto, e non saranno in grado di prendere decisioni se non dopo l'estate. Tanto rumore per nulla? Restiamo in attesa della definitiva pubblicazione del Decreto in G.U.
aggiornamento del 26 marzo 2010
Le regioni dove saranno applicabili le semplificazioni del decreto sono:
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia, che non hanno una legislazione regionale più restrittiva, oltre a Sardegna e Friuli Venezia Giulia dove la norma è già vigente. Nel Lazio, Piemonte e Veneto esiste una normativa urbanistica regionale ma è previgente il DPR 380 del 2001.
Nelle regioni Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Toscana, Trentino, Umbria, Sicilia, Val d'Aosta, dove è in vigore una legislazione regionale più restrittiva, il Decreto non è (ancora) applicabile.
vedi anche:
Manutenzione straordinaria. Cosa si può fare senza presentare una DIA.
Aggiornamento del 30.04.2010
Manutenzione straordinaria senza DIA. Atto finale?
Nell'iter di conversione in legge del Decreto Incentivi, approvato un emendamento che introduce nuove semplificazioni relative all'edilizia libera. È richiesta la relazione asseverata da un tecnico, ma la sanzione per chi la omette è di soli 258 euro.
Aggiornamento del 26 maggio 2010
Il DDL di conversione, con le suddette modificazioni, del Decreto Incentivi è stato approvato definitivamente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25-5-2010. Legge 22 maggio 2010, n. 73
Il DPR 380/2001 - Testo unico per l'Edilizia attualmente in vigore
Legge 22 maggio 2010, n. 73 (conversione in legge del DL 40/2010)
Manutenzione straordinaria senza DIA. Atto finale
Proposta emendativa approvata dal Senato
Aggiornamento del 30 luglio 2010
La DIA è stata sostituita dalla SCIA
leggi l'articolo: SCIA Edilizia. La Manovra Economica cambia la DIA
Cosa dice il Decreto?
Il Decreto Incentivi riporta l'articolo 5 del testo del disegno di legge "Disposizioni in materia di innovazione e di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese"
Art. 5 (Attività di edilizia libera)
1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal seguente:
« ART. 6. (L) - (Attività edilizia libera). - 1. Salve più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e comunque nell'osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
c) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
d) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
2. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui al comma 1, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.
3. Prima dell'inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere b), f), h), i) e l), l'interessato, anche per via telematica, comunica all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e limitatamente agli interventi di cui alla citata lettera b), i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »
Di seguito riportiamo l'articolo 6 del DPR 380/2001 che viene sostituito:
Art. 6 (L) Attività edilizia libera
1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
Le obiezioni ufficiali
Il ruolo del progettista - novembre 2009
Una lettera dell'Ordine Architetti Roma indirizzata al Ministro Brunetta, e la relativa risposta del Ministro
Senza architetto è tutto più semplice (?) - novembre 2009
Un articolo dell'arch. Francesco Orofino sul DDL Brunetta - Calderoli.
Senza D.I.A. - novembre 2009
"un provvedimento che elimina l'effetto senza intervenire sulle cause che l'hanno generato" la posizione dell'Ordine degli Architetti di Milano.
Proposta emendamento Federarchitetti
Proposta emendamento Consiglio Nazionale Architetti (dicembre 2009)
Comunicato CNAPPC dopo l'approvazione del Decreto (20 marzo 2010)
Case, liberalizzazioni nei lavori: il no degli architetti (22 marzo 2010)
«si tratta di un atto di irresponsabilità»
Il presidente dell'Ordine degli Architetti di Roma, Amedeo Schiattarella, al telefono su Repubblica TV esprime i motivi della sua contrarietà al Decreto.
Abolizione della DIA per le opere di MS (22 marzo 2010)
Comunicato Ordine Architetti PPC di Roma e provincia. "il mondo politico non può continuare ad ignorare i contributi del mondo delle professioni."
Manutenzione Straordinaria, "un inutile pasticcio" (11 maggio 2010)
L'Ordine degli Architetti di Roma prende posizione rispetto al DDL di conversione del Decreto incentivi approvato alla Camera, definendolo "una norma pasticciata e sostanzialmente inutile".
Alcune criticità e specificazioni
È sempre difficile capire le conseguenze pratiche di un provvedimento che annulla delle regole. Per maggiore salvaguardia della collettività, dei professionisti, delle imprese, sarebbe stato forse meglio un iter legislativo più ragionato, non costretto da urgenze propagandistiche, e che avesse dato almeno una risposta, positiva o negativa, alle tante obiezioni provenienti dalle categorie interessate.
Se da un lato questo decreto attribuisce maggiore libertà al committente di disporre come vuole all'interno di casa propria, e a volte anche all'esterno, di fatto gli attribuisce l'intera responsabilità (che prima aveva solo in parte) di quello che realizza l'impresa incaricata, spesso senza averne né competenza né conoscenza, e senza l'obbligo di farsi aiutare da un tecnico.
Questo decreto non modifica le responsabilità penali del committente sugli eventuali danni causati dai lavori, gli toglie la possibilità di condividerle con un tecnico abilitato. Se un cittadino vorrà stare tranquillo, se vuole spostare un tramezzo senza rischi, o creare un nuovo bagno, gli converrà comunque interpellare un professionista, ma non sarà obbligato a farlo. E dovrà comunque assumersene tutta la responsabilità, che invece nel meccanismo della DIA viene trasferita in parte al tecnico ed anche all'amministrazione comunale.
Se nella "comunicazione" non è più necessario, come sembra, produrre nessun elaborato ante e post operam, allora si determina un onere aggiuntivo di controllo per le Amministrazioni Comunali. Ma in caso di difformità rilevate a posteriori, mancando l'assenso preventivo Comunale, cosa accadrà di quei lavori? Probabilmente nei casi dubbi, sarà comunque preferibile percorrere la via vecchia.
Ma quali sono in sostanza gli interventi per cui non sarà più necessaria la DIA? Di che cosa stiamo parlando? Se escludiamo gli interventi su parti strutturali, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e quelli propriamente detti di ristrutturazione edilizia, a una prima lettura del provvedimento, oltre a quelli espressamente elencati, gli interventi possibili senza DIA sono i seguenti:
la ridistribuzione interna di singole unità immobiliari al fine di razionalizzarne l'uso anche attraverso la demolizione, la ricostruzione o la modifica di pareti interne, quindi di parti non strutturali e che non pregiudichino la statica dell'edificio, e nell'osservanza dei vincoli di intervento concernenti gli edifici soggetti a restauro scientifico e a restauro e risanamento conservativo
il rifacimento totale di intonaci, recinzioni, di pavimentazioni esterne, con modificazioni dei tipi dei materiali esistenti, delle tinte, nonché il rifacimento ex-novo di locali per servizi igienici e tecnologici;
le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento e l'integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici, degli impianti e quelle finalizzate all'adeguamento tecnologico degli edifici industriali e artigianali purché le stesse non comportino aumento della superficie utile e/o variazione della destinazione d'uso e del tipo di produzione;
le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
rifacimento o sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse dalle precedenti (fatti salvi eventuali vincoli paesaggistici o di sovrintendenza);
demolizione e ricostruzione, spostamento o costruzione di tramezzi interni, quindi parti non strutturali dell'edificio.
Rimangono ancora soggette a DIA:
le opere e le modifiche necessarie per innovare e sostituire parti strutturali degli edifici; la sostituzione parziale e totale di strutture portanti orizzontali o verticali, senza modifica delle quote dello stato di fatto;
il consolidamento e risanamento delle strutture verticali interne ed esterne compreso il taglio delle strutture alla base per isolamento dall'umidità;
Ricordiamo infine che sono e restano interventi di Manutenzione Ordinaria gli interventi di riparazione, rinnovamento e parziale sostituzione delle finiture degli edifici (intonaci, pavimenti, infissi, manto di copertura ecc.) condotti senza alterarne i caratteri originali, né aggiungere nuovi elementi, e gli interventi di sostituzione e di adeguamento degli impianti tecnologici esistenti che non comportino modificazioni delle strutture o dell'organismo edilizio né la realizzazione di nuovi locali. Esempi:
- la pulitura delle facciate
- la riparazione e sostituzione parziale di infissi e ringhiere
- il ripristino parziale delle tinteggiature, di intonaci e rivestimenti esterni
- la riparazione, sostituzione e verniciatura di grondaie, pluviali, comignoli
- la riparazione, coibentazione e sostituzione parziale del manto di copertura
- la riparazione e sostituzione parziale dell'orditura secondaria del tetto con mantenimento dei caratteri originari
- la riparazione e il ripristino parziale di recinzioni e di pavimentazioni esterne
- la riparazioni e il rifacimento di intonaci e rivestimenti interni, di serramenti e pavimenti interni
- tinteggiature interne
- riparazione, sostituzione e parziale adeguamento di impianti igienico-sanitari e di impianti tecnologici e delle relative reti nonché installazione di impianti telefonici e televisivi purché tali interventi non comportino alterazione dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici.
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