Si è conclusa la fase di esame da parte delle Commissioni di Camera e Senato del DDL di conversione del Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, c.d. Decreto Incentivi. Le novità più importanti riguardano l'applicazione del Decreto a livello nazionale, la reintroduzione della relazione tecnica a firma di un tecnico, e l'entità della sanzione nel caso in cui non vengano comunicati i lavori.
Nella riformulazione finale del fatidico art. 6 del DPR 380/2001 permangono le eventuali restrizioni a livello comunale, ma sparisce il riferimento esplicito alle "più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale". Alle Regioni viene lasciata la possibilità di ampliare gli ambiti di applicazione del Decreto.
Viene introdotto l'obbligo, oltre alla comunicazione di inizio dei lavori, di trasmettere all'amministrazione comunale una relazione tecnica corredata dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato. Ma subito dopo si stabilisce che "la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica [...] comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro."
Analizziamo in dettaglio alcuni commi tratti dal testo dell'emendamento che riscrive nuovamente l'art 6 del Testo Unico per l'edilizia, a firma di Cosimo Ventucci, senatore PDL e avvocato doganalista. Ricordiamo che si tratta di un testo che deve essere ancora discusso e votato in Parlamento.
Validità a livello nazionale?
Rispetto alla formulazione presente nel Decreto, dal comma 1 sparisce il riferimento esplicito alla normativa regionale.
"Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo [...]".
Resta da capire se aver omesso di citare la normativa regionale (presente invece nel comma 3) possa effettivamente dare il via alla liberalizzazione anche nelle Regioni con legislazione più restrittiva, o se invece rimarranno i problemi di competenza fra Stato e Regioni.
Comunicazione inizio lavori e relazione tecnica asseverata
Altre novità al comma 2. Viene introdotta la possibilità di inviare la comunicazione di inizio lavori per Posta Elettronica Certificata.
"Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, da parte dell'interessato all'amministrazione comunale dell'inizio dei lavori, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;".
Si fa chiarezza quindi su alcune categorie di opere interne che comportavano la presentazione di una DIA (apertura di porte e spostamento di pareti), ma non si fa esplicita menzione di apertura o spostamento di finestre esterne.
Il comma 3 sembra rispondere alle proteste degli Ordini professionali e associazioni di categoria, reintroducendo l'obbligo, per alcune categorie di lavori, della presentazione di una relazione firmata da un tecnico.
"Limitatamente agli interventi di cui al comma 2 lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo."
Ma in realtà, come abbiamo visto, la mancata comunicazione o la consegna della relazione comporta solo una sanzione di 258 euro, cinquecentomila delle vecchie lire.
Il tecnico abilitato non deve avere rapporti di dipendenza con l'impresa, e questo è comprensibile; un po' meno il perché non possa avere rapporti di dipendenza con il committente. Vuol dire che un tecnico comunale o di un Ente non potrà firmare una DIA per l'Ente a cui appartiene?
I compiti delle Regioni
Al comma 5 troviamo le indicazioni per le Regioni. Potranno estendere l'ambito di applicazione delle liberalizzazioni ed ampliare i contenuti della relazione tecnica.
"Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 3;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 3, nel rispetto di quello minimo fissato da tale comma."
La sanzione per mancata comunicazione
Il comma 6 vanifica di fatto la reintroduzione dell'obbligo di presentazione della relazione tecnica firmata da un tecnico, fissando l'importo della sanzione in caso di mancata comunicazione.
"La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione."
Aggiornamento del 6 maggio e dell'11 maggio
Il governo ha posto la fiducia sul DDL di conversione. È stato approvato senza correzioni alla Camera. Inizia l'esame del provvedimento al Senato.
Nell'attesa dell'approvazione definitiva, alcune prese di posizione ufficiali:
Manutenzione Straordinaria, "un inutile pasticcio"
L'Ordine degli Architetti di Roma prende posizione rispetto al DDL di conversione del Decreto incentivi approvato alla Camera, definendolo "una norma pasticciata e sostanzialmente inutile".
Aggiornamento del 26 maggio 2010
Il DDL di conversione, con le suddette modificazioni, del Decreto Incentivi è stato approvato definitivamente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25-5-2010. Legge 22 maggio 2010, n. 73
Il DPR 380/2001 - Testo unico per l'Edilizia attualmente in vigore
Legge 22 maggio 2010, n. 73 (conversione in legge del DL 40/2010)
Aggiornamento del 30 luglio 2010
La DIA è stata sostituita dalla SCIA
leggi l'articolo: SCIA Edilizia. La Manovra Economica cambia la DIA
vedi anche:
Niente DIA per la Manutenzione Straordinaria?
Manutenzione straordinaria. Cosa si può fare senza presentare una DIA
Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, c.d. Decreto Incentivi
Proposta emendativa approvata dalla Commissione Finanze del Senato
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