In vigore dal 10 settembre 2010 nelle regioni a statuto ordinario il nuovo testo di legge che semplifica il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità. La novità è stata introdotta - nell'ambito della tutela dei beni paesaggistici - dal D.P.R. 9 luglio 2010, n.139 pubblicato nella G.U. del 26 agosto 2010, n. 199.
Gli effetti e lo scopo di questa nuova legge consistono nell'accellerare l'iter autorizzativo per quegli interventi a "basso impatto" da compiersi su beni e aree soggetti a tutela. Vediamo in quali casi ed in che modo esso viene snellito.
Aggiornamenti settembre 2016
Autorizzazione paesaggistica semplificata: iter in 60 giorni e meno "peso" al soprintendente
Autorizzazione paesaggistica: 31 gli interventi che ne sono esclusi, ma non tutti sono veramente "liberi"
Campo di applicazione: interventi di "lieve entità" in 39 punti
Per quel che concerne il primo obiettivo, la risposta è nel campo di applicazione della norma, o meglio, nell'elenco allegato al DPR, che definisce e classifica gli "interventi di lieve entità" in 39 punti. Sarà in questi 39 casi, comprese le eccezioni precisate nel testo, che sarà applicata un'istruttoria semplificata e caratterizzata da tempi più ridotti.
Vediamone alcuni, in maniera sintetica e senza considerare le predette eccezioni. L'elenco include, dunque, i seguenti interventi:
- incremento di volume non superiore al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100mc;
- demolizione e ricostruzione con il rispetto della volumetria e della sagoma preesistenti;
- demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni;
- alcuni interventi sui prospetti, inclusi quelli sulle finiture, nonché l'apertura di nuove finestre;
- modifiche necessarie per l'adeguamento sismico o per il contenimento dei consumi energetici;
- realizzazione e modifica di autorimesse pertinenziali con volume non superiore a 50mc;
- interventi necessari per il superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti la modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici;
- Altri.
Istruttoria: tempi più brevi
Per quel che riguarda il secondo obiettivo, lo snellimento del procedimento è dato dall'accellerazione dei tempi - compresi quelli legati all'efficacia dell'atto finale - nonché dalla semplificazione della documentazione da presentare.
Novità importante è, infatti, la conclusione del procedimento di autorizzazione nel termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, con un risparmio di 45 giorni rispetto ad un iter ordinario (art.146 del Codice).
In più, l'autorizzazione semplificata è immediatamente efficace a differenza dell'atto conclusivo dell'iter a regime ordinario, il quale lo è, invece, dopo 30 giorni (art. 146, co. 11 del Codice).
Documentazione semplificata?
Per il nuovo iter il DPR prevede che l'istanza di autorizzazione sia corredata da una relazione paesaggistica semplificata redatta dal tecnico abilitato secondo lo schema allegato al DPCM del 12 dicembre 2005, ovvero la "scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata". L'utilizzo di quest'ultima, già preordinata per la compilazione, dovrebbe semplificare il lavoro del suo redattore.
È pur vero che ben più dettagliata è la relazione e la relativa analisi da effettuare al fine di provare la compatibilità paesaggistica di un intervento assoggettato a regime ordinario (DPCM 12 dicembre 2010), ma vi è da aggiungere che alla predetta scheda - corredata da elaborati tecnici - ora va affiancata l'attestazione della conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia.
di Mariagrazia Barletta architetto
Approfondimenti
- D.P.R. 9 luglio 2010, n.139. Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
- Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.
- D.P.C.M. 12 dicembre 2005: "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".
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