È appena approdato in Parlamento lo schema di DPR messo a punto con un doppio obiettivo: da un lato, individuare un elenco di interventi ritenuti paesaggisticamente irrilevanti e quindi da escludere dall'autorizzazione paesaggistica e, dall'altro, l'identificazione di altri interventi da aggiungere a quelli che oggi godono di un iter di autorizzazione semplificato.
Il provvedimento abrogherà il DPR 139 del 2010, che ha introdotto l'autorizzazione paesaggistica semplificata per 39 tipologie di intervento. Secondo l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna il provvedimento, si stima che il nuovo DPR dimezzerà il carico di lavoro degli enti impegnati nella gestione del vincolo paesaggistico (Regioni, Comuni e Soprintendenze). Alcune considerazioni sono, però, d'obbligo, perché anche se alcuni interventi sono inclusi nella lista delle 31 operazioni che non necessitano di nulla osta, in realtà potrebbero comunque essere sottoposti ad autorizzazione se riguardano alcune tipologie di beni vincolati. La normativa, in particolare, diventa più cauta se in ballo ci sono centri storici e "bellezze individue".
Aggiornamento del 23 marzo
• Il testo del Dpr e gli allegati pubblicati in Gazzetta Ufficiale
• Dpr autorizzazione paesaggistica: gli interventi "liberi" salgono a 35 se ci sono prescrizioni d'uso
• Autorizzazione paesaggistica semplificata: la tolleranza del 2% si applica anche al paesaggio
31 interventi "liberi", ma non tutti rappresentano una novità
Liberalizzare gli interventi che non impattano sul paesaggio: è questo l'obiettivo principale del provvedimento.
Sono 31 gli interventi che saranno esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, il cui elenco è contenuto nell'allegato "A" del DPR. Si tratta di un elenco che va a dettagliare e a sviluppare quanto già previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, che con l'articolo 149 individua, seppur in maniera generica, gli interventi non soggetti ad autorizzazione. Dunque il nuovo DPR, da un lato, partendo dall'articolo 149 del Codice e interpretandolo, rende espliciti e dettaglia gli interventi che possono essere considerati irrilevanti per il paesaggio, e che dunque non necessitano di autorizzazione, dando così meno spazio ad interpretazioni e maggiore certezza a quanto disposto in modo più o meno generico dall'articolo 149.
Dall'altro il DPR liberalizza alcuni interventi prima assoggettati ad autorizzazione paesaggistica, andando così a individuare interventi da escludere dal nulla osta, non compresi nell'articolo 149. In definitiva, non tutti i 31 interventi della lista costituiscono una novità assoluta, alcuni erano, infatti, già considerati interventi "liberi" perché ritenuti irrilevanti per impatto paesaggistico già dall'articolo 149.
Art. 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
(Interventi non soggetti ad autorizzazione)
[...] non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e daIl'articolo 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione. la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142 , comma 1, lettera g) purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Semplificazione "soft" per bellezze individue e centri storici
Alle bellezze cosiddette individue (le ville, i giardini e i parchi di non comune bellezza) e ai centri e nuclei storici il DPR ha voluto riservare un'attenzione particolare. Alcuni interventi prima soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e ora considerati "liberi" dal punto di vista paesaggistico, continueranno a richiedere l'attivazione dell'iter semplificato se interessano bellezze individue o immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale isolati o inseriti in centri o nuclei storici. Sono diversi gli interventi che sono soggetti a questa distinzione, tra questi: la modifica di aperture esterne o di finestre sui tetti; l'installazione di impianti tecnologici esterni come i condizionatori, le caldaie, le parabole; l'installazione di micro generatori eolici; la manutenzione e sostituzione di cancelli e la messa a dimora di alberi e arbusti.
Questi stessi interventi possono essere considerati "liberi", anche se interessano bellezze individue e immobili di pregio in centri e nuclei storici, se il piano paesaggistico, condiviso con il MiBACT, avrà per essi già definito regole di dettaglio. Si tratta di regole che, se rispettate, sarebbero in grado, da sole, di garantire la compatibilità dell'intervento con il paesaggio.
L'elenco di interventi "liberi"
Nell'elenco degli interventi che non necessitano di autorizzazione paesaggistica il DPR inserisce le opere interne agli edifici che non ne alterino l'aspetto esteriore, ed anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfologiche e tipologiche degli edifici. Vi rientrano anche le coibentazioni dalle quali non derivino manufatti emergenti rispetto alla sagoma dell'edificio e consolidamenti che non comportino alterazioni delle forme.
Sono considerati "liberi" anche quegli interventi necessari per l'eliminazione delle barriere architettoniche, come il superamento di dislivelli non superiori a 60 centimetri e l'installazione di servoscala e ascensori in luoghi non visibili dallo spazio pubblico. Nessun nulla osta anche per i pannelli solari se installati su coperture piane e dunque non visibili dall'esterno.
Mariagrazia Barletta
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