Autorizzazione paesaggistica semplificata: iter in 60 giorni e meno "peso" al soprintendente

L'autorizzazione paesaggistica ha imboccato la strada della semplificazione. L'iter breve, ampliato a più casistiche, deve concludersi in massimo 60 giorni, mentre il parere del soprintendente non sarà obbligatorio se il piano paesaggistico prevede precise prescrizioni d'uso. Sono alcune delle novità previste dallo schema di DPR messo a punto per riformare il nulla osta paesaggistico in caso di interventi di lieve entità, che esce con una promozione pressoché piena dai cassetti del Consiglio di Stato. Un decreto che - si legge nel parere appena pubblicato - serve a «liberalizzare, seppur parzialmente, la materia».

Una semplificazione che viaggia su un doppio binario: da un lato l'individuazione degli interventi paesaggisticamente irrilevanti o di lieve entità da escludere dall'autorizzazione paesaggistica e, dall'altro, l'identificazione di altri interventi da aggiungere a quelli che oggi godono di un iter semplificato.

Aggiornamento del 24 marzo
Il testo del Dpr e gli allegati pubblicati in Gazzetta Ufficiale 
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Autorizzazione paesaggistica semplificata: la tolleranza del 2% si applica anche al paesaggio

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L'obiettivo:  «Snellire il peso burocratico sulle iniziative dei privati, cittadini e imprese, e restituire efficienza ed efficacia all'azione amministrativa in un ambito, quello della tutela paesaggistica, particolarmente delicato in considerazione del rilievo costituzionale degli interessi pubblici sottesi a tale materia». Secondo il Consiglio di Stato, si tratta di un inizio di riforma, che dovrà essere monitorato per verificare se l'obiettivo di semplificazione è centrato e per, eventualmente, mettere in atto i dovuti correttivi.

Ad essere rivisto è il DPR 139/2010 insieme all'elenco in esso contenuto dei 39 interventi a "basso impatto" che godono di un iter accelerato. Lo schema di decreto - lo ricordiamo - è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2016 e ha ricevuto l'intesa della Conferenza unificata lo scorso luglio. Il provvedimento dovrà tornare in Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva.

I contenuti del DPR

Dove il piano paesaggistico prevede prescrizioni d'uso si allarga la possibilità di non richiedere l'autorizzazione

Lo schema di DPR individua interventi, oggi assoggettati al via libera paesaggistico, che potranno realizzarsi senza l'acquisizione del nulla osta se il decreto di vincolo o il piano paesaggistico prevedono specifiche prescrizioni d'uso.

Vengono individuati anche quegli interventi che non necessitano di autorizzazione se ricompresi negli  accordi di collaborazione fra Ministero, Regione ed enti locali. Il riferimento è agli accordi tra PA stipulati per collaborare per lo svolgimento di attività di interesse comune, così come stabilito dalla legge 241 del 1990 (articolo 15). Sarà un decreto ministeriale a fissare le linee guida alle quali gli accordi di collaborazione dovranno uniformarsi.

Agli accordi - sottolinea il Consiglio di Stato - «è attribuito il rilevante potere di allargare l'elenco degli interventi liberalizzati e di quelli semplificati».

Per gli interventi "liberi" il piano paesaggistico darà delle dritte

I piani paesaggistici, ma anche gli altri strumenti urbanistici, possono dare indicazioni sulle corrette metodologie da seguire per realizzare quegli interventi che non necessitano di autorizzazione paesaggistica.

In generale, inoltre, nessuno strumento di pianificazione paesaggistica potrà introdurre procedure che risultino più onerose per il cittadino rispetto a quanto il nuovo regolamento stabilisce.

Per l'istanza "semplificata" il modello è unificato

Sul fronte dell'autorizzazione paesaggistica semplificata viene previsto un modello unificato per la presentazione dell'istanza e un modello per la relazione paesaggistica, entrambi allegati allo schema di DPR. Vengono, inoltre, individuati contenuti specifici che le istanze dovranno  rispettare  per garantire la tutela di particolari categorie di beni assoggettati a vincolo con dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Per gli interventi edilizi viene previsto l'invio, anche telematico, della documentazione allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE).

Tempi certi: l'autorizzazione semplificata va data entro 60 giorni

Per la conclusione del procedimento di autorizzazione, in caso di iter semplificato, viene fissata una scadenza inderogabile di 60 giorni. Il provvedimento conclusivo va adottato, infatti, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente.

L'autorizzazione: gli "step"

Varie le fasi per arrivare all'ok paesaggistico definitivo, previste nello schema di decreto. Ricevuta l'istanza, l'amministrazione procedente verifica se l'intervento può seguire una procedura semplificata o ordinaria. Se l'iter da seguire è quello semplificato e se occorrono i pareri di altre amministrazioni, viene indetta una conferenza di servizi per accorciare i tempi.

Se l'intervento è invece sottoposto al solo nulla osta paesaggistico, allora, entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione procedente può eventualmente chiedere l'integrazione della documentazione o chiarimenti all'interessato, che ha ulteriori 10 giorni per provvedere. Entro i 20 giorni successivi alla ricezione della documentazione integrativa, l'amministrazione procedente trasmette la pratica alla Soprintendenza, che, se favorevole all'intervento, esprime il suo parere vincolante entro 20 giorni dal ricevimento della proposta e l'amministrazione procedente adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi.

In caso di parere negativo della Soprintendenza, all'interessato vengono illustrate le modifiche necessarie per l'accoglimento del progetto, che va modificato in 15 giorni. Se la valutazione del Soprintendente continua ad essere negativa, questi adotta il provvedimento negativo - motivandolo - nei successivi 20 giorni.

Il silenzio assenso

In Conferenza unificata è stata avanzata una proposta di modifica dell'iter, in particolare è stato richiesto di introdurre il silenzio assenso nel caso il soprintendente non esprima il parere vincolante nei termini previsti. Esiste, però - afferma il Consiglio di Stato - un contrasto tra questa richiesta e la legge sul procedimento amministrativo che afferma la non applicabilità del silenzio assenso alla materia ambientale (art. 20 comma 4 della legge 241/1990). Si tratta, dunque, di una questione delicata, che comporterebbe prima un complesso coordinamento normativo.

Favorevole il Consiglio di Stato alla modifica, proposta in sede di Conferenza unificata, che suggeriva di prevedere la possibilità, da parte dell'amministrazione competente, di respingere l'istanza senza l'obbligo di acquisire il preventivo parere da parte della Soprintendenza.

La modifica - si legge nel parere - «rafforzando il ruolo dell'amministrazione proponente ed esonerando la Soprintendenza dall'esame di istanze già ritenute insuscettibili di accoglimento, si pone in linea sia con l'intento semplificatorio proprio del regolamento in esame sia con i principi generali in tema di autorizzazione paesaggistica».

Il parere del soprintendente non sempre è vincolante

Il parere del soprintendente è obbligatorio, ma non vincolante, se il piano paesaggistico e il provvedimento di imposizione del vincolo individuano per l'area di intervento precise prescrizioni d'uso. In tal caso si può fare a meno anche del parere delle Commissioni locali per il paesaggio, a meno che le leggi regionali non si esprimano in senso contrario.

Atto unico se il vincolo è anche culturale

Se l'immobile oggetto di intervento oltre ad essere soggetto a vincolo paesaggistico, è tutelato anche come bene culturale, l'interessato risolve le due autorizzazioni con un'unica istanza e anche il soprintendente si pronuncia con un unico atto.

Qualche osservazione su questo punto arriva dal Consiglio di Stato, secondo il quale nel caso - peraltro frequente - di immobili soggetti a vincolo paesaggistico e allo stesso tempo sottoposti a vincolo archeologico, storico o artistico, la semplificazione prevista dal DPR verrebbe meno «sia sotto il profilo dei termini per la conclusione del procedimento sia sotto quello della documentazione».

Da qui l'invito a «prevedere specifiche disposizioni semplificatorie volte a rendere omogenea la normativa primaria concernente i vincoli storici, artistici ed archeologici con il contenuto del presente regolamento».

Mariagrazia Barletta

PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
DPR sull'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata

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