È in Gazzetta ufficiale il Dpr che riscrive le regole dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, che esenta 31 interventi dal via libera del soprintendente, e individua 42 interventi soggetti ad iter paesaggistico "veloce". Il provvedimento sarà in vigore dal prossimo 6 aprile.
Iter "snello"
Il Dpr ha riscritto l'iter da seguire in caso di autorizzazione paesaggistica semplificata, prevedendo che la pratica venga sempre conclusa in 60 giorni. Viene inoltre eliminata la verifica preliminare di conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, prevista dal Dpr 139 del 2010. Verifica «in grado di bloccare il procedimento autorizzatorio semplificato in caso di esito negativo», si legge nella relazione che accompagnava lo schema di Dpr.
Viene inoltre stabilito che il parere del soprintendente è obbligatorio, ma non vincolante, se l'area interessata dall'intervento è assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso da parte o del piano paesaggistico approvato ai sensi del Codice (Dlgs 42 del 2004) o del provvedimento di imposizione del vincolo.
Testi, tabelle e approfondimenti:
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31 interventi "liberi" e 42 "semplificati"
Risiede nell'individuazione delle 31 tipologie di azione considerate ad impatto zero sul paesaggio, la più importante novità contenuta nel nuovo Dpr varato principalmente per individuare quegli interventi lievi, che per entità e caratteristiche, non costituiscono - secondo il legislatore - una minaccia alla bellezza dei luoghi e al valore dei beni, soggetti a vincolo paesaggistico. Alle 31 tipologie di interventi "liberi" si affianca un altro elenco (contenuto nell'allegato B), quello relativo agli interventi, comunque lievi, ma che possono avere impatto sul paesaggio e che quindi, per essere realizzati su beni o aree vincolate, devono ottenere l'autorizzazione del soprintendente, seguendo, però, un iter accelerato. Siamo nel campo, cioè, dell'autorizzazione paesaggistica semplificata.
Per approfondire: Autorizzazione paesaggistica: i 31 interventi "liberi"
Nuovi modelli per la relazione paesaggistica e per l'istanza
Il Dpr contiene in allegato il modulo per l'istanza di autorizzazione paesaggistica da utilizzare per l'iter semplificato e il modello per la relativa relazione che deve essere firmata dal progettista.
Gli interventi "a impatto zero"
Sono tanti gli interventi che il nuovo Dpr sottrae dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica, andando ad incrementare i casi di esclusione già previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio che con l'articolo 149 individua, seppur in maniera generica, gli interventi non soggetti al via libera del soprintendente.
I 31 interventi considerati "liberi" sono elencati dall'allegato A al Dpr, ma da tenere sotto controllo ci sono poi i casi particolari di esonero stabiliti dall'articolo 4 che - al verificarsi di alcune condizioni - ha il potere di trasformare in "liberi" interventi normalmente considerati soggetti a iter semplificato.
Tra gli interventi "liberi" c'è la ricostruzione "dov'era e com'era" di edifici crollati totalmente o parzialmente dopo un sisma, purché l'intervento avvenga, però, entro dieci anni dal terremoto. Esonerati dal nulla osta del soprintendente, anche le opere interne, le operazioni che servono al ripristino dello stato dei luoghi in seguito ad un abuso edilizio, e il rifacimento di intonaci e di rivestimenti esterni, purché rispettoso del contesto e delle caratteristiche morfologiche e tipologiche degli edifici interessati.
Anche l'inserimento di pannelli solari sui tetti può non richiedere l'attivazione del soprintendente, ma devono essere soddisfatte un bel po' di condizioni. Se installati su coperture piane non devono essere visibili dagli spazi pubblici esterni. Devono essere integrati nelle coperture o, se sono posizionati in aderenza al tetto, devono seguirne sia l'inclinazione che l'orientamento.
Per approfondire:
• Il caso di "bellezze individue" e centri storici: guida alla lettura del nuovo DPR
Mariagrazia Barletta
I TESTI:
- IL DPR 13 febbraio 2017, n. 31. Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
- ALLEGATO A. Elenco interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica
- ALLEGATO B. Elenco interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata
- ALLEGATO C. Modello per l'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata
- ALLEGATO D. Modello relazione paesaggistica e relative note
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