SCIA: note di approfondimento da parte dell'Ance

L'Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) esamina gli effetti scaturiti dall'introduzione del nuovo istituto della SCIA in campo edilizio, ripercorrendo i problemi di carattere legislativo e procedurale emersi e riassumendo quanto "chiarito" dal Governo tramite il Ministero della Semplificazione Normativa.

Sono questi i contenuti generali della nota di approfondimento che l'Ance, il 14 ottobre, ha pubblicato sul suo sito, ponendosi, tra l'altro, in una posizione propositiva rispetto ad alcuni dubbi irrisolti, pur non menzionando quello dell'illegittimità costituzionale della SCIA, oggi molto discusso soprattutto in seguito alla questione sollevata dalla Regione Toscana.

Di seguito si pone l'attenzione sui contenuti del documento relativi alle ipotesi d'interpretazione legislativa avanzate dall'Ance, in riferimento a questioni ancora aperte e che non hanno trovato risposta nelle note ministeriali, vediamole.

Coordinamento della SCIA con il T.U. edilizia e le leggi regionali

Nel quadro più ampio della problematica riguardante la mancanza di coordinamento tra il novellato art. 19 della legge 241/1990 e la normativa previgente, l'Ance cerca di desumere una "prima soluzione interpretativa" alla questione dell'applicabilità o meno alla SCIA delle diverse norme regionali  in materia di Dia, nonché degli artt. 22 e 23 del  T.U., relativi rispettivamente agli interventi subordinati a Dia e alla disciplina della stessa.

In  particolare, in riferimento al meccanismo di sostituzione automatica che impone di leggere nella normativa statale e regionale "Scia" al posto di "Dia", e a quanto espresso nelle note ministeriali  - orientate alla conservazione delle leggi regionali in materia di "Superdia"  - si potrebbe ritenere che quanto non previsto dal novellato art. 19 possa essere integrato dalla disciplina di settore non in contrasto con esso, e contenuta, quindi, negli artt. 22 e 23 e nelle leggi regionali in materia di Dia.

Naturalmente è opinione dell'Ance  - oltre che esigenza fortemente sentita dai soggetti a vario titolo interessati  -  che si arrivi ad un coordinamento legislativo tra la legge "generale" e la disciplina di settore ad essa previgente.

La disciplina sanzionatoria

Altro problema analizzato nel testo di approfondimento è la mancanza di coordinamento tra la disciplina sanzionatoria molto generica della nuova norma  e quanto disposto per la Dia dal T.U. edilizia, la  proposta dell'Ance  - di orientamento simile a quella precedentemente esposta  - è quella di  superare le lacune normative applicando alla Scia la disciplina sanzionatoria prevista dal T.U. per la Dia, ancora una volta si potrebbe sostenere che la legge "generale" (L. 122/2010), sia integrata dalle disposizioni "speciali" (DPR 380/2001).

Ciò servirebbe, secondo l'Ance, anche a colmare la mancanza di chiarezza riguardo alle opere eseguite in difformità o assenza di Scia: trasporre in questo caso quanto stabilito per la Dia al nuovo titolo, significherebbe risolvere la paradossale situazione per cui sarebbe sanzionabile chi presenta una Scia carente di requisiti e non chi realizza opere senza presentare la  Segnalazione.

Natura giuridica della SCIA e la tutela dei terzi

Si tratta di una questione tanto delicata, quanto fondamentale in rapporto soprattutto al tema della tutela di terzi eventualmente lesi dalle opere realizzate con SCIA. Questa problematica era nata anche per la Dia e, sentenze ed indirizzi interpretativi (tra cui: TAR Bologna, sentenza n. 2253/2007; Cons. Stato, Sez. VI,  decisione n.1550/2007) erano giunti a concludere che essa costituisse un'autorizzazione di natura provvedimentale e come tale contestabile dal terzo entro gli ordinari 60 giorni, per cui era possibile sia l'annullamento di ufficio (autotutela, artt. 21 quinquies e 21 nonies, legge n. 241/1990) che l'azione di annullamento davanti al Giudice Amministrativo (impugnazione al T.A.R.).
La stessa problematica interessa ora la Scia, per la quale ci si chiede se configuri  o meno come un provvedimento amministrativo, "con la differenza, però, che andrebbe chiarito il momento a decorrere dal quale si è formato il provvedimento, ossia se devono trascorrere i 60 giorni (come prima accadeva per i 30 giorni della Dia) ovvero immediatamente".

In proposito inoltre, l'Ance evidenzia che "il nuovo regolamento sullo Sportello Unico per le Attività Produttive emanato con DPR del 7 settembre 2010 n. 160 all'art. 5, relativo alla SCIA, dispone che a seguito della presentazione della segnalazione certificata e della verifica della completezza formale viene rilasciata ricevuta che costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione".

In conclusione, il riconoscimento della natura provvedimentale della Scia potrebbe desumersi sia dalla ripresa esplicita delle determinazioni di autotutela da parte della sua legge introduttiva che dall'art.5 del DPR 160/2010.

di Mariagrazia Barletta architetto

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