Approvato dalla Camera dei deputati il disegno di legge "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese". Il testo non è definitivo, passerà, infatti all'esame del Senato, ma nella versione licenziata dalla Camera contiene proposte di modifica al Codice dei Contratti.
In particolare, alla legge per le imprese, viene aggiunto l'art. 11 bis (Ulteriori disposizioni in materia di appalti pubblici) che propone per gare di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, e per i contratti di lavori pubblici, di innalzare notevolmente la soglia al di sotto della quale è possibile ricorrere a procedura negoziata.
Un ulteriore attacco ai criteri di qualità, trasparenza e di libera concorrenza tra gli operatori. Si ricorda, infatti, che già la legge 201 del 2008 per "fronteggiare la crisi nel settore e al fine di semplificare le procedure di appalto" aveva "spostato" da 100.000 a 500.000 euro la soglia al di sotto della quale era consentito ricorrere alla negoziazione privata. Ora, con il nuovo disegno di legge si propone di ampliare questa possibilità fino ad un limite di 1,5 milioni di euro, triplicando, dunque, l'attuale soglia.
Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
Attraverso la modifica dell'art.91, co.1, del Codice dei Contratti si intende innalzare la soglia di rilievo per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo, al di sopra della quale il Codice prevede l'applicazione della disciplina generale (parte II, titolo I -II). La soglia passerebbe da 100.000 euro a 125.000 se l'amministrazione aggiudicatrice è un'autorità governativa centrale (elenco allegato IV) e a 193.000 euro negli altri casi.
La conseguenza sarebbe una maggiore diffusione della procedura negoziata. In sintesi, per importi non più inferiori a 100.000 euro ma al di sotto delle più elevate e già richiamate soglie comunitarie, gli appalti di servizi potrebbero essere affidati secondo la procedura prevista all'art. 57, co.6 del Codice, e, dunque, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e scegliendo gli operatori economici esclusivamente mediante il criterio del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Contratti di lavori pubblici
Sulla stessa linea - tramite modifica dell'art. 122, co. 7-bis del Codice - si propone che per i contratti di lavori pubblici sia triplicato l'importo massimo al di sotto del quale è oggi possibile ricorrere a procedura negoziata.
Se passasse, questa legge permetterebbe di applicare la trattativa privata per appalti di importo non più compreso tra 100.000 e 500.000 euro, ma tra 100.000 e 1.5 milioni di euro, i quali potrebbero essere affidati secondo la già richiamata procedura semplificata stabilita dall'art.57, co.6 del Codice (procedura negoziata senza pubblicazione del bando).
Lavori di sola esecuzione
Lo stesso viene proposto per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori: con la modifica all'art. 123, co.1 il disegno di legge intende elevare da 1 milione a 2 milioni di euro il limite al di sotto del quale le stazioni appaltanti possono ricorrere a procedura negoziata, senza pubblicazione del bando.
di Mariagrazia Barletta architetto
Approfondimenti:
- "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese", l'iter alla Camera dei deputati.
- Camera dei deputati, lavori. Documenti esaminati nel corso della seduta comunicazioni all'assemblea. Seduta n. 449 di martedì 15 marzo 2011.
- Ance, Associazione Nazionale Costruttori Edili, Libertà d'impresa, sì della Camera al ddl.
- Regolamento di attuazione del Codice degli appalti. Pubblicato in G.U.
Dopo 4 anni di attesa, fatti di: 1 cambio di Governo, blocchi, revisioni.. ancora 180 giorni per vederne in vigore i contenuti, che, secondo quanto annunciato dal Ministro Matteoli dovrebbero garantire più trasparenza negli appalti e semplificazione nelle procedure.
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