Decreto Rinnovabili. Obblighi di integrazione e semplificazione delle autorizzazioni

È stato pubblicato in G.U. il DLgs. 3 marzo 2011, n.28, contenente "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".

Il decreto, molto discusso per aver razionalizzato il sistema di incentivi riferiti al settore delle energie rinnovabili, lo è stato ancor più per aver interrotto nel fotovoltaico il meccanismo di sostegno introdotto dal recente "terzo conto energia" (in vigore dal 1° gennaio 2011), dandogli vita breve e causando il blocco di investimenti e finanziamenti nel settore e gettando le imprese italiane in una pesante situazione d'incertezza. Il nuovo regime di incentivi è in via di definizione: dovrà essere emanato entro il 30 aprile ed entrerà in vigore dal 1° giugno di quest'anno.

Ci sono, però, altri contenuti di interesse nel provvedimento, spesso tralasciati in favore del predominante tema del fotovoltaico. Tra questi: l'obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili per l'integrazione dei consumi energetici sia in edifici di nuova costruzione che nei casi di "ristrutturazioni rilevanti" (art.11 e allegato III); ed anche la semplificazione di autorizzazioni e di procedure amministrative (artt.4-6).

L'obbligo di integrazione dei consumi con energia prodotta da fonti rinnovabili

Per la produzione di calore, elettricità e per il raffrescamento, in edifici di nuova costruzione e nei casi di "ristrutturazione rilevante", vi è l'obbligo di bilanciare una percentuale dell'energia spesa, facendo ricorso all'impiego delle fonti rinnovabili. Con le nuove disposizioni -  ed abrogando l'articolo 4, comma 1 bis del T.U. edilizia, che introduceva l'obbligo di installazione di pannelli fotovoltaici per gli edifici di nuova costruzione-  il decreto riorganizza il sistema.

Nei casi citati, il 50% dell'energia assorbita per la produzione di acqua calda dovrà essere prodotta tramite l'impiego di rinnovabili. Inoltre, la somma dei consumi derivanti dalla produzione di acqua calda sanitaria, nonché dalle esigenze di riscaldamento e raffrescamento, sarà contrastata da una percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili, fissata secondo obblighi crescenti nel tempo.

Ad esempio, se la richiesta del titolo abilitativo, presentata per una "ristrutturazione rilevante" o per una nuova costruzione, avverrà tra il 31 maggio 2012 ed il 31 dicembre 2013, la percentuale di energia prodotta da rinnovabili dovrà essere del 20% rispetto ai consumi relativi alla produzione di acqua calda, raffrescamento e riscaldamento. Percentuale che salirà al 35% nel 2014 e al 50% nel 2017. Tali obblighi dovranno, poi, essere incrementati del 10% per gli edifici pubblici.

L'accesso agli incentivi, però, sarà solo per la parte eccedente tali obblighi.

La semplificazione delle autorizzazioni

Per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili vi sono 3 iter diversi di autorizzazione, semplificati e calibrati a seconda dell'intervento: l'autorizzazione unica, la procedura semplificata e la comunicazione per attività di edilizia libera.

Per l'autorizzazione unica, già disciplinata dal DLgs. 387/2003, la novità maggiore consiste in un'accelerazione dei tempi: il termine per la conclusione del procedimento passa infatti da 180 a 90 giorni. Sarà, poi, un decreto successivo ad individuare, per ciascuna tipologia di impianto, gli interventi da assoggettare alla particolare autorizzazione.

Per ciò che riguarda la comunicazione per attività di edilizia libera, resta applicato quanto già disposto dalla "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" (decreto del MSE del 10/09/2010), salva la possibilità per Regioni e Provincie autonome di estenderla ad impianti con potenza nominale fino a 50KW ed agli impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza da installare al di sopra di edifici.

La novità maggiore risiede nell'introduzione della procedura semplificata al posto della DIA. Si applica agli impianti di cui ai paragrafi 11 e 12 delle citate Linee Guida e consiste in una dichiarazione comprovante il rispetto della normativa e degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati, nonché delle norme di igiene e sicurezza. La pratica, accompagnata da elaborati progettuali e da relazione a firma del progettista abilitato, si ritiene accettata trascorsi 30 giorni, per silenzio assenzo del Comune.

Come per l'attività di edilizia libera, il decreto dà la possibilità a Regione e Provincie autonome di ampliarne l'applicazione, che potrà essere estesa ad impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico.

di Mariagrazia Barletta architetto

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