Manovra: la SCIA non è direttamente impugnabile

Le conseguenze per la tutela dei terzi

La Manovra economica, legge n. 148/2011, contribuisce ad incrementare il numero di chiarimenti in merito all'istituto della SCIA edilizia, affrontando il problema della sua natura giuridica e della conseguente tutela dei terzi.

La Manovra dello scorso anno (DLgs 78/2010) cambiava la DIA in SCIA, generando numerosi dubbi e la sovrapposizione di leggi rendeva di difficile interpretazione l'applicazione del nuovo istituto per chiunque fosse costretto ad imbattervi.

Le delucidazioni si sono seguite da allora numerose, l'una dopo l'altra a ricostruire man mano le certezze intorno alla SCIA: prima le note esplicative del Ministero della Semplificazione, poi il Decreto Sviluppo: una serie di chiarimenti che ne hanno confermato l'applicazione in campo edilizio, affermando anche l'impossibilità di estenderla alla cosiddetta SuperDIA e aggiungendo che la SCIA non può sostituirsi alle autorizzazioni e nulla osta da acquisire per aree o edifici sottoposti a vincolo.

Uno dei problemi era capire se le tesi maturate a forza di sentenze ed indirizzi interpretativi intorno alla natura giuridica della DIA, fossero trasferibili in blocco al nuovo istituto, visto che la legge obbligava a leggere ovunque fosse scritto DIA, la parola SCIA.

I chiarimenti a puntate non finiscono e di sicuro quello di Ferragosto non sarà l'ultimo, comunque a distanza di 1 anno la Manovra 2011, e la sua legge di conversione, affrontano la questione forse più delicata, affermando innanzitutto che la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (come la Denuncia e la Dichiarazione di Inizio Attività) non costituisce provvedimento tacito direttamente impugnabile.

La natura di atto privato

Viene accolto quanto già affermato in una recentissima sentenza del Consiglio di Stato (n.15/2011 del 29 luglio) che a sua volta era risultata in linea con la tesi più accreditata del dibattito giurisprudenziale, secondo cui la DIA e poi anche la Scia hanno natura di atto privato.

La SCIA, dunque, non costituisce un atto amministrativo a formazione tacita, come lo è il silenzio-assenso, caratterizzato - a differenza del nuovo istituto - dall'esercizio del potere di tipo autorizzatorio della pubblica amministrazione, che viene a formarsi anche senza che la stessa si pronunci.

Un potere - quello autorizzatorio - che non esiste per la SCIA, considerata strumento di liberalizzazione dell'attività privata, con la quale viene espressa solo l'intenzione di iniziare un'attività già ammessa dalla legge. Dunque nei confronti della SCIA il compito della p.a. non è quello di autorizzare ma solo di impedire il suo proseguimento o inizio nel caso in cui riscontrasse la mancanza dei presupposti di legge.

La tutela dei terzi

La conseguenza di non riconoscere alla SCIA natura di atto amministrativo è che non è possibile da parte del terzo impugnarla dinnanzi al TAR con normale ricorso. Secondo la legge «Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

Il controinteressato dovrà prima sollecitare l'amministrazione ad adottare i provvedimenti previsti dalla legge, che consistono nel divieto di prosecuzione dell'attività, nella rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, nonché nell'esercizio del potere di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies (legge 241/1990). Poi, in caso di inerzia della stessa non resta che applicare l'azione avverso il silenzio, di cui all'art.31 della legge di riordino del processo amministrativo, richiedendo al TAR l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.

di Mariagrazia Barletta architetto

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