SCIA e antincendio: presto in vigore il nuovo DPR che riordina le attività controllate

Entrerà in vigore il prossimo 7 ottobre il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di verifica delle condizioni di sicurezza antincendio per le attività soggette a specifici controlli da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il Regolamento, emanato con DPR 151/2011 e pubblicato in GU n.221 del 22 settembre, sarà presto operativo e sono molte le novità introdotte per inserire la SCIA nelle procedure di verifica e di autorizzazione e coniugare le esigenze di semplificazione con gli obiettivi primari di sicurezza.

Per le attività meno complesse (in minima percentuale rispetto alle 80 dell'elenco) non sarà necessario il parere sul progetto, l'autorizzazione si richiederà solo tramite SCIA. Cambiano i nomi ma poco cambia nella sostanza: si semplifica l'iter per poche attività meno pericolose e si risparmia soprattutto sui controlli. Tra le maggiori innovazioni: la revisione delle attività dell'elenco allegato al DM 16 febbraio 2011 e la rinnovata tempistica per il rinnovo periodico dell'attestazione di conformità.

La revisione delle attività: abrogato il DM 16 febbraio 1982

Novità assoluta è l'abrogazione del DM 16 febbraio 1982 (ed anche del DPR 689/1959) con la conseguente revisione totale delle attività soggette a verifica, che passano da 97 a 80. Ne sorgono di nuove, alcune vengono accorpate ma, soprattutto, si innalzano - in molti casi - i limiti dimensionali e di detenzione di sostanze combustibili, liquidi e gas infiammabili, gas comburenti, etc, superati i quali scatta l'assoggettamento a controllo di prevenzione incendi.

La suddivisione in categorie (A, B e C)

Le 80 attività sono a loro volta suddivise in categorie a seconda della dimensione dell'impresa, del settore di attività, dell'esistenza di specifiche regole tecniche e in base alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. Categorie dunque, che si distinguono per complessità e per procedimenti differenziati e che prevedono un iter più snello per quelle meno pericolose e complesse, nonché dotate di regola tecnica.

Categoria A
Sono in modesta percentuale rispetto alle 80, si tratta delle attività già dotate di regola tecnica di riferimento, poco complesse per tipologia, affollamento, pericolosità e quantitativo di materiali detenuti. Per esse non è prevista la fase preliminare di valutazione del progetto ma gli obblighi si esauriscono prevalentemente attraverso la presentazione - prima dell'inizio dell'attività - di una SCIA, che attesti la rispondenza alla normativa di prevenzione incendi.

Accertata la completezza dell'istanza, il Comando (o SUAP) rilascia la ricevuta e l'attività si intende autorizzata. Entro i successivi 60 giorni il Comando effettua i controlli attraverso visite tecniche che possono essere eseguite a campione o in base a programmi settoriali per categoria di attività.

Categoria B
L'autorizzazione è in due fasi: la prima riguarda la richiesta di valutazione del progetto sulla quale il Comando si pronuncia entro 60 giorni, che, però, aumentano in caso di richiesta di integrazione della documentazione. Segue la presentazione della SCIA con modalità identiche a quelle descritte per la categoria A.

Sia per la categoria A che per la B, in caso di visita tecnica da parte del Comando, non verrà rilasciato CPI ma esclusivamente copia del verbale di visita, se richiesto dal responsabile dell'attività.

Categoria C
Anch'esse sono sottoposte all'esame di progetto e a successiva SCIA. L'unica differenza, rispetto alla categoria meno complessa che la precede in nomenclatura, risiede nei controlli che per la attività di tipo "C" non sono a campione, ma obbligatori. Al termine dei sopralluoghi - in caso di esito positivo - il Comando rilascia il CPI.

Altre novità da rilevare

Documentazione da presentare

Per la documentazione da presentare per le varie autorizzazioni e per le modalità di presentazione (Parere sul progetto, SCIA, CPI, rinnovo) bisognerà attendere un apposito decreto del Ministero dell'Interno, fino all'emanazione del quale resteranno in vigore le disposizioni del DM 4 maggio 1998.

Autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività

Con l'abrogazione del DPR 37/1998 viene anche eliminata la possibilità di autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività che il DPR prevedeva in attesa del sopralluogo e con lo scopo di anticipare l'esercizio della stessa. Si trattava di un modo per abbreviare l'iter consuetudinario e che, però, non viene ripreso dalla nuova normativa.

Rinnovo periodico

Cambiano i tempi: per le attività incluse nell'elenco va richiesto ogni 5 anni, ad esclusione delle reti di trasporto e distribuzione di gas infiammabili, delle centrali di produzione di idrocarburi, di oleodotti, dei CED, degli uffici con oltre 300 presenze, degli edifici soggetti a tutela e di edifici a uso civile con altezza superiore a 24 metri. Per questo gruppo di attività, infatti, il limite temporale diventa di 10 anni.

Istanza di deroga

Rispetto al DPR 37/198 vi è una novità importante: possono presentarla anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi ma che non rientrano tra le 80 dell'elenco. Tra queste ad esempio: le scuole con meno di 100 presene, le attività turistico-alberghiere con meno di 25 posti letto, l'edificio di civile abitazione con altezza compresa tra i 12 e i 24 metri, etc..

Nulla osta di fattibilità e verifiche in corso d'opera

Viene introdotta la possibilità, per le attività di tipo B e C, di richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità ai fini del rilascio del relativo nulla osta e, per tutte le attività, la facoltà di richiedere visite tecniche nel corso della realizzazione dei lavori.

di Mariagrazia Barletta architetto

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