Prevenzione incendi: nuovi requisiti per abilitarsi

Stabilite nuove regole per abilitarsi in materia di sicurezza antincendio ed entrare negli elenchi ministeriali (legge 818/1984): l'ingresso si fa più semplice per i più giovani ma per i professionisti di vecchia data niente più "privilegi" di anzianità, mentre per i tecnici già specializzati e inseriti nell'elenco nascono nuovi criteri di permanenza che li obbligano all'aggiornamento quinquennale.

Sono questi - in sintesi - i punti più importanti della riforma dei requisiti di accesso e permanenza negli elenchi del Ministero degli Interni, contenuta nel DM 5 agosto 2011 e pubblicato nella GU del 26 agosto.

Per approfondire (aggiornamento luglio 2016)

Antincendio, scade il 26 agosto il termine del quinquennio di aggiornamento obbligatorio. Ma non per tutti Cosa succede se si viene sospesi dagli elenchi e come si può recuperare. Un vademecum e tutta la normativa di riferimento: leggi, circolari e note dal 2011 ad oggi.

I requisiti di accesso

Le nuove disposizioni sono già in vigore e, dunque, per iscriversi nell'elenco dei tecnici abilitati ad emettere specifiche certificazioni nell'ambito delle prevenzione incendi e finalizzate all'ottenimento o rinnovo del CPI (Certificato di Prevenzione Incendi), i requisiti sono due:

• essere iscritti ad uno degli albi professionali che ne consente l'ingresso (ingegneri, architetti, chimici, agronomi, dottori forestali, geometri, periti industriali, agrotecnici e periti agrari);

• aver frequentato e superato la prova finale di un corso di specializzazione di almeno 120 ore, che sia conforme ai contenuti ed al programma stabiliti dal Decreto.

E fin qui nessuna grande novità.

Un accesso che perde il "privilegio" d'anzianità

Le maggiori innovazioni riguardano i tempi. Per ottenere l'abilitazione, infatti, non sarà più necessario attendere i due anni di iscrizione all'albo professionale di appartenenza e, inoltre, viene eliminato il "privilegio" di anzianità riservato ai professionisti con più esperienza (5 o 10 anni a seconda del caso).

Da un lato, l'eliminazione del requisito di anzianità dei due anni giova i giovani, che addirittura potrebbero accedere all'abilitazione antincendio subito dopo l'iscrizione all'albo professionale e senza seguire il corso di specializzazione se, durante il percorso universitario, abbiano superato un corso d'insegnamento specifico.

Dall'altro il nuovo sistema danneggia gli iscritti di vecchia data. Infatti, mentre prima potevano iscriversi all'elenco Ministeriale, senza seguire il corso di specializzazione, i professionisti che avessero conquistato i 10 anni di iscrizione all'albo di appartenenza (o 5 anni di anzianità se accompagnata da comprovata esperienza maturata in materia) ed anche i professori universitari di materie tecniche, ora questo "privilegio" spetta solo ai professionisti che, per almeno un anno, abbiano ricoperto ruoli direttivi e di ispettorato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco se, però, cessati dal servizio.

I requisiti di permanenza e le caratteristiche dei corsi di aggiornamento

Per chi già è iscritto negli elenchi sorge l'obbligo di aggiornamento: nell'arco di 5 anni sarà necessario frequentare corsi e seminari per una durata complessiva di 40 ore e, il professionista che non vi provvederà, vedrà sospesa la propria iscrizione fino all'avvenuto adempimento.

I programmi dei corsi e dei seminari saranno stabiliti con provvedimento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, sentiti i Consigli nazionali delle professioni. L'organizzazione, invece, spetta a Ordini e Collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi, ad Autorità scolastiche o universitarie; l'autorizzazione, invece, è di competenza del Dipartimento.

Naturalmente al termine del corso o seminario dovrà essere rilasciato un attestato che certifichi l'avvenuta frequenza.

di Mariagrazia Barletta architetto

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