Con la discussione - nel Consiglio dei Ministri di oggi - del "pacchetto semplificazioni", che sembra contenere nuove disposizioni per le società (spa e srl) e soprattutto in occasione della conversione in legge (in corso) del Decreto sulle liberalizzazioni, il Consiglio Nazionale degli Architetti ritorna sul tema tanto discusso negli scorsi mesi e che riguarda le società tra professionisti ed il problema - sollevato da varie categorie professionali - della presenza "forte" del socio di capitale.
Così il Consiglio rilancia la sua preoccupazione chiedendo che «il Governo modifichi la norma sulle società tra professionisti». La norma in questione è Legge di Stabilità (Legge 183/2011) che dà la possibilità ai professionisti - dal 1° gennaio del prossimo anno - di poter costituire società. I modelli da scegliere sono quelli regolati dal codice civile (libro V, titoli V e VI), pertanto: società semplici, di persone e cooperative, e quindi anche le società di capitale.
Potranno entrare a farne parte i professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi; soggetti non professionisti solo per «prestazioni tecniche» ma anche soggetti mossi da interessi finanziari di investimento, ovvero soci finanziatori o di capitale. Il socio di capitale può essere per esempio una banca, una società che opera o meno in campo edilizio e in generale soggetti interessati alla partecipazione, i quali, non avendo la legge posto alcun "paletto" teso a stabilire regole nella ripartizione del capitale, potranno detenere la maggioranza pur non essendo professionisti abilitati.
Nei mesi scorsi una voce unanime si è sollevata dalle varie associazioni professionali e dagli Ordini, preoccupati che la partecipazione senza limiti del socio finanziatore potesse attrarre gli interessi illeciti della criminalità organizzata.
Aggiornamento del 2 marzo 2012
Liberalizzazioni: il preventivo può essere di massima. Limiti al socio finanziatore nelle STP. Via libera al Senato al maxi-emendamento alle liberalizzazioni: il preventivo è obbligatorio anche se di massima, limiti al socio di capitale nelle Società tra Professionisti. Tornano le tariffe per le liquidazioni giudiziali dei compensi ma solo per un periodo limitato. Riconosciuto un rimborso spese al tirocinante.
L'Appello del CNACCP
Ora, nella speranza di poter ottenere una modifica alla Legge di Stabilità il CNA si fa portavoce delle sentite preoccupazioni, denunciando anche il rischio che la legge possa togliere certezze al consumatore, oltre che autonomia al professionista.
«In fase di conversione del Dl sulle liberalizzazioni si corregga la norma sulle società professionali che è stata snaturata togliendo ogni limite alla presenza e ai poteri esercitati dai soci terzi di capitale, contraddicendo la logica della istituzione di una peculiare forma di società quale è, appunto, quella dedicata ai professionisti» scrive il CNA.
«E' irragionevole ed errato - secondo gli architetti italiani - consentire che il socio non professionista possa possederne la maggioranza, poiché le società tra professionisti devono - come indica la stessa Riforma delle Professioni - garantire autonomia professionale e tecnica. E' per questo motivo che nel resto d'Europa sono possedute, almeno in maggioranza, dagli iscritti agli Albi, in modo da rendere trasparenti gli assetti societari, e, allo stesso tempo, per dare certezze ai consumatori sul fatto che il professionista li garantisca ni confronti delle imprese e degli stessi fornitori».
«A questo proposito va poi ricordato - continua il Consiglio nazionale - che l'Unione Europea ha chiesto al nostro Paese di modernizzare la professione attraverso la creazione di società tra professionisti senza in alcun modo riferirsi alle società con soci di capitale di maggioranza che costituirebbero, di fatto, un'anomalia tutta italiana».
Per approfondire:
- Liberalizzazioni: Architetti, Consiglio Nazionale, "il Governo modifichi la norma sulle società tra professionisti con maggioranza del socio di capitale a rischio garanzie dei consumatori e autonomia dei professionisti". Comunicato Stampa del 27 gennaio 2012.
- LEGGE 12 novembre 2011, n. 183. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012). (GU n.265 del 14-11-2011 - Suppl. Ordinario n. 234);
- Legge di Stabilità 2012: nessuna riforma degli ordini professionali e delle tariffe. La legge di stabilità 2012 non contiene particolari novità per i professionisti rispetto a quanto già stabilito nella Manovra di ferragosto in materia di tariffa e di riforma degli Ordini professionali. Importanti novità, invece, sulle possibili forme societarie fra professionisti in sostituzione dell'Associazione fra professionisti, ora abrogata.
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