Liberalizzazioni: il preventivo può essere di massima. Limiti al socio finanziatore nelle STP

Palazzo Madama ha dato il via libera al disegno di legge di conversione del decreto liberalizzazioni con 237 voti favorevoli. Il Governo aveva infatti posto la questione di fiducia sull'approvazione di un maxiemendamento interamente sostitutivo del decreto. Il testo passa ora all'esame di Montecitorio.

Nel provvedimento emendato novità anche per i professionisti. L'articolo 9 sulle professioni regolamentate è stato infatti riscritto ed è stato aggiunto l'articolo 9 bis che modificando la legge di Stabilità, introduce alcune innovazione sulle Società Tra Professionisti.

Aggiornamento del 21 marzo 2012
Il ddl sulle liberalizzazioni ha terminato il suo iter di conversione al Parlamento. La Camera ha votato la fiducia posta dal Governo sull'approvazione - senza emendamenti ed articoli aggiuntivi - del ddl, che non ha subito variazioni rispetto al testo licenziato al Senato, dunque: obbligo di preventivo anche se di massima, mandato dettagliato al conferimento dell'incarico e indicazione della polizza professionale. Per gli architetti il contratto scritto è già obbligatorio.

Resta l'abrogazione delle tariffe nel sistema ordinistico. Per le liquidazioni giudiziali, però, continueranno ad applicarsi, anche se per un periodo limitato. Le tariffe, infatti, continueranno ad essere un riferimento per il giudice chiamato a liquidare le parcelle, e lo saranno fino all'approvazione del decreto del ministero vigilante che avrà tempo 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, per emanarlo.

120 giorni è anche il tempo massimo concesso al Ministero della Giustizia che, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dovrà approvare un decreto che stabilisca i parametri di riferimento per gli oneri e le contribuzioni alla Casse previdenziali e agli archivi, precedentemente basati sulle tariffe.

Lo stesso decreto dovrà anche salvaguardare l'equilibrio finanziario delle Casse previdenziali, riferito al lungo periodo. Compito, questo, già affidato alle Casse private dal decreto salva Italia, che dava una scadenza ben precisa per provvedervi, prorogata poi dalla legge di conversione del Milleproroghe al 30 settembre 2012. Entro tale data è già previsto infatti che le Casse garantiscano l'equilibrio dei bilanci, secondo una previsione rivolta ai prossimi 50 anni.

Il preventivo torna ad essere obbligatorio, anche se potrà essere di massima. Il professionista dovrà rendere noto al cliente la misura del compenso, anche prima del conferimento d''incarico, indicando per ogni prestazione tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. E, naturalmente, pur non dovendo far riferimento alla tariffa - pena la nullità - il compenso dovrà essere commisurato all'importanza dell'opera.

Le informazioni dettagliate il professionista è tenuto a fornirle al conferimento dell'incarico. Il compenso verrà pattuito «nelle forme previste dall'ordinamento» e dovrà essere determinato in maniera dettagliata, fornendo tutte le informazioni che riguardano gli oneri ipotizzabili dall'inizio alla fine dell'incarico, compresi i dati della polizza assicurativa per la responsabilità civile.

Il testo del disegno di legge non specifica in maniera esplicita quale dovrà essere la forma con la quale comunicare la stima del compenso. Ma sembrerebbe che l'unica forma possibile per mettere a conoscenza il committente delle prestazioni e dei relativi costi, sia quella scritta. Anche naturalmente a tutela del professionista incaricato che, in caso di litigiosità, ha una prova scritta circa la misura del compenso pattuito.

Inoltre viene nuovamente riconosciuto un compenso al tirocinante. Si tratta comunque di un passo indietro rispetto a quanto aveva stabilito la Manovra estiva. Il compenso infatti non copre tutto il periodo di tirocinio ma potrà essere riconosciuto solo dopo i primi 6 mesi, in maniera concordata ed in forma di rimborso spese.

Ad accontentare inoltre le richieste degli Ordini e del CUP - il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali, interviene un articolo aggiuntivo al nono, dedicato alle Società Tra Professionisti. Viene introdotto un limite ai poteri decisionali del socio finanziatore, sia nella misura della partecipazione al capitale sociale, limitata al 33%, sia nel numero di individui: i soci di capitale non potranno essere infatti più di 1/3 del numero totale dei soci.

di Mariagrazia Barletta architetto


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