Prosegue a ritmo serrato il lavoro della Commissione Industria del Senato, impegnata nella votazione degli oltre 2mila emendamenti al decreto liberalizzazioni. Le votazioni iniziate giovedì scorso continuano, la previsione è giungere alla discussione in aula già dalla prossima settimana.
Per le professioni giorni decisivi per iniziare ad intravedere i possibili risvolti. Con la selezione degli emendamenti all'art.9 inizieranno a delinearsi i futuri sviluppi sui temi che attendono risposta: dal ritorno alle tariffe in ambito pubblico e nelle liquidazioni giudiziali, fino alla previsione di un eventuale periodo transitorio che restituisca riferimenti sia alle stazioni appaltanti, per la definizione degli importi a base degli affidamenti, che ai giudici per le liquidazioni delle parcelle. Ma non solo, si ritorna anche sulle Società Tra Professionisti e sul compenso dei tirocinanti.
Dall'abolizione dell'intero articolo o di uno o più commi alla semplice "correzione", gli emendamenti seguono per ora diversi gradi di modifica.
Aggiornamento del 2 marzo 2012
Liberalizzazioni: il preventivo può essere di massima. Limiti al socio finanziatore nelle STP. Via libera al Senato al maxi-emendamento alle liberalizzazioni: il preventivo è obbligatorio anche se di massima, limiti al socio di capitale nelle Società tra Professionisti. Tornano le tariffe per le liquidazioni giudiziali dei compensi ma solo per un periodo limitato. Riconosciuto un rimborso spese al tirocinante.
Aggiornamento del 21 marzo 2012
Il ddl sulle liberalizzazioni ha terminato il suo iter di conversione al Parlamento. La Camera ha votato la fiducia posta dal Governo sull'approvazione - senza emendamenti ed articoli aggiuntivi - del ddl, che non ha subito variazioni rispetto al testo licenziato al Senato, dunque: obbligo di preventivo anche se di massima, mandato dettagliato al conferimento dell'incarico e indicazione della polizza professionale. Per gli architetti il contratto scritto è già obbligatorio.
La determinazione dei corrispettivi a base di gara e i requisiti di partecipazione
Una delle questioni da risolvere è certamente restituire alle stazioni appaltanti un metodo per poter calcolare gli importi delle gare di progettazione. L'abolizione delle tariffe delle professioni regolamentate ha determinato anche l'abrogazione del tariffario (DM 4/4/2001 e legge 143/1949) al quale si faceva riferimento per determinare i corrispettivi da porre a base delle gare per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.
Cancellata la tariffa e ogni disposizione che ad essa rinvia, non è stato indicato alcun metodo alternativo per il calcolo degli importi. Il rischio è il blocco degli affidamenti, la riduzione della base di gara e l'aggiudicazione a prezzi sempre più bassi.
Non solo, anche la determinazione dei requisiti di capacità tecnica resta priva di riferimenti. E' difficile pensare di documentare la capacità di partecipazione ad una gara, dando prova di aver prestato sevizi nelle categorie di cui all'art. 14 della legge 143/49 se questa è abrogata. Analoga situazione per le certificazioni dei servizi svolti, difficili da predisporre senza il rinvio alle classi e categorie dello stesso art.14.
Le proposte per far fronte alla questione sono diverse. Una delle richieste è applicare anche in ambito pubblico quei parametri che il ministero vigilante fisserà come riferimento per le liquidazioni giudiziali e nel frattempo prevedere un periodo transitorio con il ritorno alla tariffe. Non mancano, però, emendamenti che ripropongono un diretto ritorno alla tariffa sia per le gare che per le liquidazioni giudiziali delle parcelle.
Liquidazioni giudiziali e ritorno alla tariffa
Difatti le difficoltà riscontrate tra i giudici e tra le stazioni appaltanti non differiscono di molto. In entrambi i casi non si è previsto un riferimento alternativo alla tariffa o un periodo transitorio che evitasse blocchi e caos. Anche la determinazione della liquidazione giudiziale dei compensi era infatti diventata incerta dopo l'entrata in vigore del decreto, con le tariffe abolite e i parametri di riferimento ancora da determinare.
E la soluzione di un periodo transitorio, con un ritorno temporaneo alla tariffa, è già stato in parte delineato ed in parte annunciato in un'interrogazione parlamentare, con riferimento alle liquidazioni giudiziali delle parcelle. In quel caso ad esprimersi fu il sottosegretario di Stato alla Giustizia Salvatore Mazzamuto: «In mancanza di usi normativi, il giudice potrà comunque liquidare il compenso in base al criterio residuale previsto dall'articolo 2233 del codice civile e, in tal caso, le tariffe abrogate dal decreto-legge n. 1 del 2012 potrebbero venire in rilievo come criterio equitativo per valutare l'adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione». Insomma un ritorno alla tariffa per gli organi giurisdizionali fino all'emanazione dei parametri.
In quell'occasione il sottosegretario annunciò anche una correzione del decreto con un emendamento che introducesse una disciplina transitoria valida fino all'emanazione dei decreti ministeriali.
Società tra professionisti e compenso del tirocinante
In fase di conversione del decreto si ritorna anche sulle società di professionisti, con numerose proposte, primo tra tutti il tentativo di limitare la partecipazione del socio di capitale così come richiesto a gran forza dagli Ordini nazionali e dal Cup, il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali. Secondo alcuni emendamenti, infatti, il socio finanziatore dovrebbe detenere una quota non superiore al 25%, con lo scopo di consegnare la gestione delle future società esclusivamente ai professionisti e quindi di difendere la libertà intellettuale delle prestazioni.
Quanto al tirocinio per l'accesso alle professioni, il tentativo è ripristinare la previsione dell'equo compenso così come aveva stabilito la manovra estiva, poi cancellata - forse per una svista - dal decreto.
di Mariagrazia Barletta architetto
Per approfondire:
- Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (GU n.19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario n.18).
- Commissione Industria, ddl 3110 di conversione del decreto-legge sulle liberalizzazioni, gli emendamenti presentati.
- Sull'applicazione delle disposizioni del decreto-legge n. 1 del 2012 relative all'abrogazione delle tariffe professionali. Interrogazione parlamentare, II Commissione permanente (Giustizia).
- Commissione Giustizia del Senato, bocciato l'articolo sull'abolizione delle tariffe. Il decreto liberalizzazioni è allo studio del Senato, la Commissione Giustizia lo ha esaminato, esprimendo parere favorevole alla sua conversione, bocciando in toto, però, l'art.9 sull'abolizione delle tariffe.
- Conversione del Decreto liberalizzazioni, il CNAPPC chiede di rivedere la norma sul socio di capitale. In occasione della conversione in legge del Decreto sulle liberalizzazioni, il CNAPPC ritorna sul tema tanto discusso delle società tra professionisti e della presenza, senza limiti, del socio finanziatore, chiedendo la modifica della norma, contenuta nella Legge di Stabilità.
- Decreto Liberalizzazioni e abrogazione tariffa. Cosa accade alla vidimazione delle parcelle? Con l'entrata in vigore del Decreto liberalizzazioni, e la conseguente abrogazione della tariffa professionale e delle norme connesse, per i professionisti si pone il problema della vidimazione delle parcelle in caso di contenzioso.
- Decreto liberalizzazioni in Gazzetta. Preventivo scritto se richiesto. Decreto liberalizzazioni in Gazzetta. Preventivo scritto se richiesto. Pubblicato in G.U. il Decreto Cresci Italia che contiene alcune differenze anche rispetto all'ultima bozza circolata nei giorni scorsi. Chiariti alcuni aspetti che riguardano il preventivo, che può essere richiesto in forma scritta.
- Liberalizzazioni: via ogni riferimento alla tariffa e assicurazione obbligatoria da subito. Cancellato ogni residuo riferimento alle tariffe professionali, obbligatorio il preventivo scritto, anticipazione dell'obbligo di assicurazione professionale, possibilità di partecipare al capitale sociale dei confidi.
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