Rush finale per il decreto liberalizzazioni: in discussione a Montecitorio, si attende il voto finale prima della conversione che non può essere prorogata oltre sabato 24, pena la decadenza del provvedimento.
Il testo approdato in aula è uguale a quello licenziato al Senato: le Commissioni Attività produttive e Finanze della Camera hanno infatti concluso l'esame del ddl senza alcuna modifica. Probabilmente nei prossimi giorni sarà chiesta la fiducia dal Governo per evitare emendamenti visti i tempi ristretti: qualsiasi cambiamento al ddl comporterebbe un'ulteriore tornata al Senato e sarebbe impossibile riuscire nella conclusione dell'iter entro il 24.
In definitiva, con ogni probabilità i contenuti della legge saranno gli stessi del ddl approvato al Senato, dunque: obbligo di preventivo - anche se di massima - e mandato dettagliato al conferimento dell'incarico, con indicazione della polizza RC professionale. Tutte misure che il codice deontologico degli architetti ha già recepito, il cui mancato rispetto da parte della categoria costituisce già illecito disciplinare.
Aggiornamento del 21 marzo 2012
Con 449 voti a favore e 79 contrari la Camera ha votato la fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, del disegno di legge così come approvato dal Senato. Si attende la firma del Capo dello Stato e la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.
Aggiornamento del 26 marzo 2012
Il decreto liberalizzazioni è legge (legge n.27/2012). Il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo, è già in vigore.
Aggiornamento del 2 aprile 2012
Sull'obbligo di contratto scritto, arrivano alcuni chiarimenti dal CNACCP: il compenso, pattuito per iscritto con il cliente, può fare riferimento a qualsiasi parametro, compresa l'ex tariffa. Può essere rimodulato per imprevisti, sempre in forma scritta. Giudice e commissioni parcelle, infine, valuteranno il compenso solo per quanto non esplicitamente previsto dal contratto.
Definitiva, dunque, l'abrogazione delle tariffe nel sistema ordinistico anche se sopravvivrà qualche temporaneo legame in ambito giudiziale. Via le tariffe sia nei casi di contenzioso che per prestazioni rese a favore di committenti pubblici o nell'interesse di terzi. Anche gli ultimi vincoli rimasti dopo la legge Bersani e fatti salvi dalla Manovra estiva, sono così aboliti.
La tariffa resterà in vita per un breve periodo ma solo come riferimento per le liquidazioni giudiziali fino all'approvazione - entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge - del decreto emanato dal ministero vigilante, che avrà il compito di determinare i parametri di riferimento per i giudici chiamati a liquidare le parcelle. Dopodiché addio definitivo alla tariffa.
120 giorni è anche il tempo concesso al Ministero della Giustizia che, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dovrà provvedere a «salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali». Un lavoro che le Casse private già stanno eseguendo per garantire entro il 30 settembre l'equilibrio tra entrate contributive e spese per trattamenti pensionistici, con riferimento ai prossimi 50 anni. Un onere voluto dal decreto Salva Italia per obbligare le Casse alla sostenibilità nel lungo periodo, con la pena - prevista per gli enti che non vi riescono - del passaggio al contributivo e il prelievo dell'1% per un anno (2012-2013) per i loro pensionati.
Obbligo di preventivo anche se di massima e mandato dettagliato
Con le modifiche introdotte a Palazzo Madama, si passa dall'obbligo di preventivo, reso in forma scritta se richiesta dal cliente, all'obbligo di preventivo di massima: il compenso, adeguato all'importanza dell'opera, deve essere comprensivo di tutte le voci di costo, inclusi oneri, spese e contributi.
Al conferimento d'incarico il professionista fornisce poi le informazioni di dettaglio e pattuisce il compenso «nelle forme previste dall'ordinamento». La trasparenza è il principio informatore del mandato: il professionista deve includervi tutte le informazioni utili relative agli oneri ipotizzabili dall'inizio alla conclusione dell'incarico, indicando anche i dati della polizza per la responsabilità civile.
Sia per il preventivo che per il mandato il testo non fa riferimento esplicito alla forma scritta, rimandando per la pattuizione del compenso in fase di conferimento d'incarico, a quanto previsto dai singoli ordinamenti. È chiaro che la forma scritta è preferibile a tutela di tutti i professionisti che, in caso di litigiosità, possono dare prova del compenso pattuito.
Per gli architetti il contratto scritto è già obbligatorio
Con la modifica al codice deontologico il Consiglio Nazionale Architetti ha già previsto il conferimento dell'incarico per iscritto, recependo anche l'obbligo di indicazione dei dati relativi alla polizza RC. Unica differenza è che il codice prevede - così come è enunciato nel decreto - la forma scritta per il preventivo qualora il committente ne faccia richiesta. Ma poco importa: è difficile pensare di comunicare verbalmente i contenuti del preventivo, specificando per le singole prestazioni «tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi».
Dunque, anche se in fase di conversione del decreto si è persa la disposizione secondo cui l'inottemperanza agli obblighi relativi alla pattuizione del compenso avrebbe dovuto costituire illecito disciplinare, per gli architetti tale illecito rimane, avendo l'integrazione al codice deontologico incluso già quanto espresso nella legge.
Ma cosa succede se l'obbligo non viene rispettato?
Citiamo quanto riportato sul sito del Consiglio Nazionale Architetti "Le norme deontologiche dovranno prevedere delle pene disciplinari, che saranno applicate dai nuovi Collegi Disciplinari che si dovranno istituire e saranno composti da persone diverse da quelle che ricoprono la carica di Consigliere dell'Ordine Provinciale o del Consiglio Nazionale."
[Vademecum tutto quello che c'è da sapere sulla riforma della professione]
di Mariagrazia Barletta architetto
Per approfondire:
- Disegno di legge C. 5025: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (approvato dal Senato).
- Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (GU n.19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario n. 18).
- Legge 24 marzo 2012, n. 27. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (12G0048) (GU n.71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n. 53).
- Integrazione al Codice deontologico degli Architetti.
- Liberalizzazioni: il preventivo può essere di massima. Limiti al socio finanziatore nelle STP. Maxiemendamento alle liberalizzazioni: il preventivo è obbligatorio anche se di massima, limiti al socio di capitale nelle Società tra Professionisti. Tornano le tariffe per le liquidazioni giudiziali dei compensi ma solo per un periodo limitato. Riconosciuto un rimborso spese al tirocinante.
- Decreto Liberalizzazioni e abrogazione tariffa. Cosa accade alla vidimazione delle parcelle? Con l'entrata in vigore del Decreto liberalizzazioni, e la conseguente abrogazione della tariffa professionale e delle norme connesse, per i professionisti si pone il problema della vidimazione delle parcelle in caso di contenzioso.
- Decreto liberalizzazioni in Gazzetta. Preventivo scritto se richiesto. Pubblicato in G.U. il Decreto Cresci Italia che contiene alcune differenze anche rispetto all'ultima bozza circolata nei giorni scorsi. Chiariti alcuni aspetti che riguardano il preventivo, che può essere richiesto in forma scritta.
- Liberalizzazioni: via ogni riferimento alla tariffa e assicurazione obbligatoria da subito. Cancellato ogni residuo riferimento alle tariffe professionali, obbligatorio il preventivo scritto, anticipazione dell'obbligo di assicurazione professionale, possibilità di partecipare al capitale sociale dei confidi.
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