Il compenso della prestazione professionale, pattuito con il cliente con un contratto scritto, è del tutto ragionevole che possa far riferimento a qualsiasi parametro scelto liberamente. «Non è escluso che per la determinazione del quantum il professionista possa attingere alla ex tariffa» anche se solo come termine di valutazione. In una breve circolare, inviata agli Ordini provinciali, il Consiglio Nazionale degli Architetti chiarisce alcune questioni sulla redazione del contratto scritto e dà delucidazioni su conseguenze scaturite dalle ultime novità introdotte con l'entrata in vigore della legge di conversione (Legge 27/2012) del decreto liberalizzazioni.
Nel contratto scritto dovrà essere riportato:
- il grado di complessità dell'incarico;
- la previsione dei costi fino alla conclusione dell'incarico stesso;
- gli estremi della polizza di Responsabilità Civile professionale, con relativi massimali.
Non ci sono limiti alla scelta dei parametri e non è esclusa la possibilità di utilizzo della ex tariffa professionale, da utilizzare naturalmente in maniera libera e senza vincoli a categorie, sistemi di calcolo e valori indicati. L'importante è che i parametri utilizzati siano resi chiari al cliente. In maniera semplice il contratto dovrà descrivere l'incarico e fissare il compenso, che potrà essere rimodulato in caso di varianti o di un incremento di oneri, entrambi imprevisti o causati da forza maggiore, e quindi non prevedibili al conferimento d'incarico. Ovviamente i compensi aggiuntivi saranno comunque esplicitati in forma scritta.
Dalla libertà di scelta dei parametri e dall'obbligo di forma scritta deriva un accordo che necessariamente viene preso tra le parti, per cui, in caso di contenzioso - fa notare il CNACCP - il giudice si esprime solo per quanto non previsto esplicitamente dal contratto. Nello stesso ambito si muoveranno di conseguenza anche le commissioni parcelle degli Ordini territoriali, chiamate dal giudice a verificare i compensi in caso di controversie. Il metro di giudizio delle commissioni saranno i nuovi parametri che verranno stabiliti entro 4 mesi, mentre per le prestazioni professionali antecedenti all'entrata in vigore del decreto (24.01.2012) si farà riferimento ai criteri preesistenti.
A breve il Consiglio Nazionale dovrebbe mettere a disposizione esempi utilizzabili liberamente come riferimento per la redazione dei contratti e l'utilizzo di parametri, che ognuno potrà integrare a suo piacimento.
Per approfondire:
- Ordine degli Architetti di Roma, chiarimento sulle norme vigenti di contratto tra l'architetto e il cliente, la circolare n.34 del 23.03.2012.
- Legge 24 marzo 2012, n. 27. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (12G0048) (GU n.71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n. 53).
- Decreto liberalizzazioni. Obbligo di preventivo e mandato dettagliato.
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